Fisco passo per passo 04/12/2020Contributo Enasarco nella fattura elettronica - chiarimenti AssosoftwareCon una FAQ pubblicata sul proprio sito, Assosoftware ha fornito chiarimenti sull'utilizzo dei nuovi codici TipoRitenuta, relativi ai contributi INPS (RT03), ENASARCO (RT04), ENPAM (RT05) e ad altre trattenute previdenziali (RT06). Con particolare riferimento agli agenti di commercio che operano in forma di società di capitali, occorre considerare che il contributo Enasarco si applica con aliquota progressiva per scaglioni.
Fisco passo per passo 11/11/2020Superbonus: lo sconto sul corrispettivo nella e-fatturaIn risposta a una FAQ pubblicata ieri sul proprio sito, Assosoftware ha chiarito le modalità di compilazione della fattura elettronica nel caso in cui si debba emettere una fattura elettronica per l'esecuzione di lavori che accedono ai bonus edili per i quali ci si sia accordati per applicare al cliente lo "sconto in fattura", come previsto dall'art. 121 del decreto Rilancio. L'Associazione premette che la disposizione attuativa (Provv. 8/08/2020, n. 283847, punto 3.1) dispone che l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Fisco passo per passo 02/11/2020Rifiuto della fattura della P.A. ed emissione del documentoCon il principio di diritto n. 17/2020, l’Agenzia delle Entrate, relativamente in merito alla determinazione del momento di emissione delle fatture relative a prestazioni dipendenti da contratti di appalto effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. premesso che: tali operazioni, qualificandosi come prestazioni di servizi, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, all’atto dell’emissione della fattura (art. 6 commi 3 e 4 del DPR 633/72). che deve essere emessa, al più tardi, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21 comma 4 del DPR 633/72). Secondo quanto chiarito dall’Agenzia è ammissibile che il momento di emissione della fattura sia stabilito dagli accordi tra le parti (prevedendo, ad esempio, l’emissione a seguito della verifica/accettazione della prestazione), ma detto termine deve essere antecedente rispetto al pagamento del corrispettivo.
Quesiti23/10/2020Chiarimenti per emissione fattura elettronicaBuongiorno, di seguito si richiedono chiarimenti (fac-simile) sulle modalità di emissione fattura elettronica, per una nostra azienda, la quale ne deve emettere una per la sostituzione di una caldaia con i requisiti ecobonus e dove deve essere evidenziato lo sconto Inoltre, quale articolo di legge di riferimento va indicato nel rigo dello sconto nella fattura elettronica il rigo dello sconto deve essere del tipo operazione non soggetta ad iva N2 oppure N1 escluse articolo 15 dpr 633/1972 e come si fa la fattura elettronica se lo sconto deve essere indicato sotto al totale fattura Lo sconto in fattura è un importo che viene applicato dopo aver determinato la fattura, in quanto: non attiene alla determinazione dell’imponibile Iva ma solo al netto dovuto, sottraendosi quindi al totale fattura. A questo punto appare evidente che: non deve essere indicato tra gli imponibili (nè va associato un codice Natura) mentre potrà essere utilmente indicato in un "campo libero" (cioè puramente descrittivo) della fattura elettronica (purtroppo non risulta poter essere indicato nel campo "modalità di pagamento").
Fisco passo per passo 23/10/2020Fattura elettronica verso PA - definite le cause di rifiutoCon il DM 132/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/10/2020, il Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, ha individuato, n attuazione dell’art. 15-bis del DL 119/2018, il quale, modificando l’art. 1 comma 213 della L. 244/2007, aveva previsto che fossero definite le cause di rifiuto delle e-fatture da parte delle P.A., per evitare rigetti impropri dei documenti, le cause che consentono alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare i documenti, nonché le modalità attraverso le quali comunicare tale rifiuto al cedente o prestatore. In particolare, il DM 132/2020 modifica le regole fissate dal DM 55/2013 stabilendo che le Pubbliche Amministrazioni, all’atto della ricezione della fattura tramite Sistema di Interscambio, possono rifiutarla esclusivamente nelle seguenti ipotesi: se la fattura è riferita a un’operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione; in caso di omessa o errata indicazione del CIG (codice identificativo di gara) o del CUP (codice unico di progetto), da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25 comma 2 del DL 66/2014, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle P.A., tranne che nelle fattispecie di deroga previste dalla lettera a) del medesimo comma 2 (ossia nelle transazioni finanziarie e nelle ipotesi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità ex L. 136/2010 indicate nella Tabella 1 allegata al DL 66/2014); in caso di omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al DM 21 dicembre 2009, richiesto con riferimento alle fatture riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 9-ter comma 6 del DL 78/2015; in caso di omessa o errata indicazione del codice AIC e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del DM 20 dicembre 2017, al fine di consentire un più efficace monitoraggio della spesa pubblica, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1 febbraio 2018, qualora siano poste in essere cessioni di prodotti farmaceutici verso il S.S.N.; in caso di omessa o errata indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Info Flash Fiscali 180 / 2005/10/2020Fattura elettronica - Nuove specifiche tecniche utilizzabili dal 1 ottobreIl Provv. 28/02/2020 ha modificato le Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica: introducendo la possibilità di attribuire un maggior dettaglio al tipo di documento ed al codice Natura dell’operazione a decorrere dal 1/10/2020 (fino al 31/12/2020 è tuttavia possibile utilizzare ancora il precedente tracciato). Di particolare rilievo il fatto poter di individuare in modo specifico il presupposto del reverse charge effettuato dal contribuente che riceve la fattura in esclusione da Iva; dal punto di vista degli adempimenti, tuttavia, nulla viene modificato rispetto al passato, nel senso che il committente/acquirente: non è obbligato ad emettere la fattura elettronica per effettuare il reverse charge (indipendentemente che si tratti di integrazione di fattura UE o emissione di autofattura per operazione extraUE), rimanendo ciò una facoltà (finalizzata ad evitare l’esterometro e/o portare in conservazione sostitutiva l’operazione) potendo proseguire nella mera integrazione del cartaceo (cioè effettuata sul documento UE ricevuto o tramite emissione di autofattura cartacea per i servizi extraUE ricevuti), procedendo, poi, all’annotazione sui Registri Iva degli acquisti e delle vendite.