Quesiti15/01/2019Soggetti in regime 398 - fattura ElettronicaIl quesito riguarda l'applicazione delle nuove regole per la fatturazione eletttronica dei soggetti, associzioni sportive, pro loco ed associazioni in genere che applicano il regime 398. Si chiede : conferma che: la regola della fattura elettronica emessa dal committente in nome e per conto dell'associazione riguarda tutti i soggetti che adottano il regime 398, con ricavi commerciali superiori a 65.000,00 euro; nel caso specifico chi sarà, il committente o l'associazione, a dover effettuare la conservazione sostitutiva.
Info Flash Fiscali 009 / 1917/01/2019Fattura elettronica - Videoforum del CNDCEC con le EntrateNell’ambito di un Videoforum organizzato dal CNDCEC i funzionari dell’Agenzia hanno rilasciato una serie di importanti chiarimenti in relazione alla fattura elettronica, tra cui, in particolare: fatture cartacee datate 2018: possono essere trasmesse anche nel 2019 data fattura: fino al 30/06/2019, la data da indicare nel file xml per le fatture non differite coincide con il momento di effettuazione (Iva esigibile) dell’operazione, mentre il momento di trasmissione rileva solo per la verifica della tempestività (per quanto sia prevista una moratoria sanzioni per il primo semestre 2019) modelli Intrastat: è confermato che la trasmissione periodica delle operazioni transfontaliere (cd. Esterometro) non esonera dall’invio dei modelli riepilogativi contribuenti minimi e forfettari: possono continuare ad operare tramite fatture cartacee, sia attive che passive.
Quesiti17/01/2019Autofattura a seguito di ricevimento fattura fornitore in reverse charge - fattura elettronicabuongiorno, una s.a.s. cliente dello studio esercente l'attività di installazione impianti elettrici in edifici (cod. ateco 432101) da sempre si avvale di imprese artigiane a cui sub-appalta determinate prestazioni presso i propri clienti. tali aziende fatturano al mio cliente in reverse charge art.17 6'comma lettera a (inversione contabile) fino al 31/12/2018 la fattura fornitori veniva manualmente integrata con aliquota IVA ed imposta dovuta e registrata sul registro degli acquisti. contestualmente una fotocopia della medesima fattura integrata con l'iva veniva registrata (con autonoma protocollazione) su un registro vendite (sezionale 2) diverso da quello in cui venivano registrate le fatture emesse). in data 15 gennaio 2019 il mio cliente riceve una fattura elettronica in reverse charge (riportante la natura n6) . quesiti: questa fattura elettronica in reverse charge dovrà essere integrata con l'iva e registrata nel libro iva acquisti e contestualmente registrata in un proprio registro iva vendite come abbiamo sempre fatto l'autofattura (di fatto la fotocopia integrata della fattura fornitore) dovrà essere inviata obbligatoriamente allo sdi (cod.td1) o sarà sufficiente portare in conservazione esclusivamente il documento ricevuto dal fornitore nel caso di invio obbligatorio allo sdi delle autofatture come dovranno essere numerate le stesse e in tal caso è possibile mantenere due numerazioni distinte (una per le fatture emesse ed una per le autofatture) Grazie La questione è stata ampiamente trattata nelle circolari della Redazione. Nelle Faq l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che si debba procedere ad emettere autofattura, che potrà essere, in via alternativa: ) cartacea, ma da "da allegare al file" xml (senza che sia chiaro come si possa procedere a tale allegazione ad un file; i servizi di conservazione sostitutiva dell'SDI non lo permette, mentre lo permettono la maggior parte dei programmi di conservazione sostitutiva delle software house, creando un nesso tra il pdf dell'autofattura e il file xml ricevuto) ) elettronica da inviare all'SDI (in tal caso si consiglia di allegare tramite apposito upload la stampa della fattura ricevuta dal subforniture in reverse charge); l'autofattura elettronica andrà poi conservata come qualsiasi altra fattura elettronica.
Le risposte ai Quesiti 18/01/2019Associazioni sportive: risposta ai principali dubbi operativi relativi all’applicazione della fattura elettronicaDOMANDA Il quesito riguarda l'applicazione delle nuove regole per la fatturazione elettronica dei soggetti, associazioni sportive, pro loco ed associazioni in genere che applicano il regime 398. Si chiede conferma di quanto segue. a) La regola della fattura elettronica emessa dal committente in nome e per conto dell'associazione riguarda tutti i soggetti che adottano il regime 398, con ricavi commerciali superiori a 65.000,00 euro; b) Nel caso precedente, chi sarà, il committente o l'associazione, a dover effettuare la conservazione sostitutiva c) Come ci si deve comportare nel caso di prestazione fatta a favore di un Ente Pubblico ( committente ) d) Come ci si deve comportare nel caso di fattura elettronica, quando il committente è un privato e) Una Associazione con ricavi commerciali inferiori a 65.000,00 può scegliere di effettuare comunque la fatturazione elettronica, seguendo le regole, come illustrato nei punti precedenti RISPOSTA In relazione a quanto richiesto, si risponde rispettivamente come segue: a) la risposta è positiva b) la conservazione sostitutiva dovrà essere incarico all'associazione (la fattura è emessa per suo conto e tutti i relativi obblighi sono incarico all'associazione) c) in presenza di fattura nei confronti di una P.A. solo l'Agenzia potrà chiarire se prevale l'art. 10 c. 01 secondo periodo DL 119/2018 (con obbligo per la P.A. di emettere fattura in nome e per conto dell'associazione) o la disposizione che obbliga ad emettere fattura elettronica PA nei confronti delle pubbliche amministrazioni (si ritiene prevalga la prima in quanto "norma speciale" rispetto alla seconda, da considerare "norma generale").