Quesiti06/12/2019Data annotazione fattura elettronica emessabuongiorno. riformulo un quesito dove ci eravamo espressi male. una semplificata emette una fattura elettronica datata 31/12/2019 trasmettendola allo sdi il 2/1/2020 e ricevendo l’accettazione il 3/1/2020. il nostro dubbio è su quale possa essere la prima data di annotazione di questa fattura. gli aspetti iva non ci interessano in quanto ben chiari. ci interessano soltanto gli aspetti relativi alle imposte dirette visto che la ditta ha optato per il regime di presunzione registrato incassato/pagato. quindi, assodato che il termine ultimo di annotazione della fattura è il 15/1/2020, chiedo può l’emittente scegliere di registrare la fattura al 31/12/2019 (con ricavo che partecipa al reddito 2019) nonostante la trasmissione e l’accettazione siano avvenuti nel 2020 La prima data utile di registrazione della fattura elettronica emessa è quella dell’accettazione da parte dello sdi cordiali saluti La risposta non può che ritenersi negativa; infatti non è possibile "annotare" una fattura che non è stata ancora emessa e l'emissione sia solo in seguito alla trasmissione all'SDI (cioè può essere effettuata esclusivamente a partire dal 2 gennaio 2020). Si noti che, prospettando la questione in una situazione non dissimile, e cioè vertendo nell'ambito delle contabilità ordinarie, si parla di annotazione di una "fattura da emettere", proprio per il fatto che, in modo del tutto analogo, non è possibile "annotare una fattura" (ma ci si limita a stanziare il componente positivo di reddito, in quanto la tassazione opera per competenza).
Fisco passo per passo 08/10/2019Erronea duplicazione fattura elettronica sanabile con la nota di variazione in diminuzioneNel caso di invio nel 2019 di fatture già emesse in forma cartacea ante 1 gennaio 2019 al fine di sanare l'errore commesso si può ricorrenre alla nota di variazione in diminuzione ex art. 26 DPR 633/1972 (da emettere in formato elettronico), configurando l'errore commesso alle figure "simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione". E' quanto chiarito dell'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 395/2019.
Fisco passo per passo 30/08/2019Firma digitale sulla fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatoreL’Agenzia, con la risposta n. 348, ha chiarito gli aspetti relativi al soggetto tenuto all’apposizione della firma digitale nel caso di fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatore. La questione oggetto di interpello attiene alla situazione di seguito prospettata (che attiene ai servizi di manutenzione/riparazione che l’acquirente dell’autoveicolo può richiedere ad un’officina autorizzata a seguito di accordo tra quest’ultima e l’istante che in sede di vendita ne garantisce l’assistenza): Gestione del servizio di garanzia verifica preventiva dell’officina: copertura da garanzia dell’intervento di manutenzione e/o riparazione; intervento coperto da garanzia: in tal costo il costo del servizio è posto a carico dell’istante; rilascio documento: a conclusione dei lavori l'officina rilascia al cliente una ricevuta fiscale con l'indicazione "Corrispettivo non pagato - Lavori eseguiti in garanzia"; fatturazione: previa autorizzazione rilasciata dall'officina, l'istante emette fattura in nome e per conto del soggetto che ha effettuato la prestazione, ex co. 1, art. 21, DPR 633/1972 (inoltre, il soggetto istante, nonostante l’avvento della fatturazione elettronica, non intende modificare tale sistema di fatturazione).
Notizie Flash 30/06/2019Fattura elettronica senza REA: nessuna nota di variazioneCon la risposta 208/2019, l'Agenzia delle Entrate: relativamente al caso di una società che si occupa di software che a causa di un errore di programma ha spedite al Sistema di interscambio (Sdi) molte fatture di clienti pubblici e privati regolarmente contabilizzate, senza i dati di iscrizione al Rea) circa la necessità di emettere una nota di credito per ciascuna fattura errata e con una successiva riemissione del documento corretto e spedizione al Sistema di interscambio (come suggerito dagli operatori telefonici dell’Agenzia e dello Sdi) premesso che: l'art. 2250, comma 1 del codice civile, secondo il quale in tutti gli atti e nella corrispondenza delle imprese obbligate all’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati l’ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la società e il numero d'iscrizione. L’omissione comporta una sanzione da 103 a 1.032 euro, come stabilito dall’articolo 2630 del codice civile l’obbligo richiamato, comprende tutti gli atti, anche le fatture.