Quesiti19/12/2019Forfettari cause ostativesi chiede l'effetto sul 2020 a venire delle cause ostative - ed in particolare modo il co.57 lett.d-bis) - rispetto alla situazione che vi verrà descritta. artigiano forfettario che nel 2018 ha fatturato esclusivamente ad uno stesso Cliente, verso il quale Cliente, nel 2019 ha sviluppato il 90 del volume d'affari. ossia fatto 100 il volume d'affari complessivo, 90 è stato indirizzato allo stesso Cliente. rispetto al ns. quesito, vi facciamo presente che l'attuale contribuente forfettario per gli anni 2016 e 2017 ha svolto prestazioni occasionali assoggettate a ritenuta d'acconto per questo Cliente di cui sopra. per ognuno dei due anni di prestazioni occasionali la cifra incassata si è avvicinata ai 5mila euro. la domanda è dunque la seguente: a) se tali prestazioni occasionali fossero maturate ed incassate nel 2017, può nel 2020 il contribuente esercitare l'attività in veste di forfettario; b) fermo restando il 2017, il contribuente è in regola fiscalmente avendo nel 2018 agito in veste di forfettario; c) da ultimo è corretto sostenere che il legame con l'ex datore di lavoro è più forte rispetto alla similitudine dell'attività svolta dal forfettario con quella svolta dall'ex datore di lavoro come dire : se anche le due attività fossero differenti, il legame di lavoro dipendente prevale sulla sostanza delle due attività e quindi fa valere la causa ostativa; d) ultima considerazione : i compensi occasionali possono creare in capo al soggetto erogante la figura di datore di lavoro o tale figura si esplica esclusivamente in capo a soggetti che hanno alle loro dipendenze colui oggi forfettario ciò che vogliamo dire è che in caso di risposta negativa allora non esiste il problema delle cause ostative. ringraziamo per l'attenzione e speriamo in un Vs. pronto riscontro vista la pausa nataliza. La causa ostativa indicata (lett. d-bis) dell'art. 1 c. 57 L. 190/2014) opera soltanto nel caso in cui il contribuente forfettario abbia realizzato dei redditi (come affermato espressamente nella CM 9/2019): ) di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del Tuir ) o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del Tuir dal soggetto nei confronti del quale si trova a fatturare la maggior parte dei propri compensi Pertanto, rimangono esclusi i redditi "occasionali" (in quanto redditi "diversi", ex art. 67 Tuir).
Quesiti19/12/2019Finanziamento soci fruttifero di interessibuonasera, una srl ha ottenuto nel 2019 un finanziamento fruttifero da un socio persona fisica cittadino italiano con atto pubblico, ora devo corrispondere gli interessi: 1 - applico la ritenuta del 26 a titolo di acconto (così leggo), o a titolo d'imposta 2 - codice tributo 1030 3 - in quale quadro del mod. 770 si dichiara 4 - il percipiente deve inserilo nella sua dichiarazione grazie e scusate colgo l'occaione per augurarvi buone feste e sereno 2020 Nel caso di specie la Srl deve procedere come segue: 1) è corretta l'applicazione della ritenuta d'acconto del 26 (il socio dovrà dichiarare il reddito a rigo RL2, quale reddito di capitale, scomputando la ritenuta d'acconto subita) 2) il codice tributo è corretto (ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi) 3) la società è tenuta a compilare il quadro SF del mod. 770 (nel modello di quest'anno, a rigo 13 si indicava il codice "A" per indicare la corresponsione di redditi di capitale a soggetti residenti non imprenditori) Cordiali saluti (e tanti auguri anche a Lei).
Quesiti18/12/2019Regime forfettario dal 1.1.2020Ci si chiede, dopo aver esaminato circolari vostre, ed interpelli vari venuti fuori nel corso del 2019 se un ingegnere, socio al 50, in una srl, possa proseguire per il 2020 con il regime agevolato in tranquillità. Lo stesso non ha optato per la tassazione "in trasparenza", fattura in larga parte alla società della quale è socio ed amministratoire, ed ad altre società.
Quesiti16/12/2019Scontrino telematico e STSSpett.le Redazione Fiscale Un ottico, nonostante l’ordine effettuato nel maggio 2019, non si vedrà consegnare il registratore telematico prima del mese di marzo 2020. Avendo letto che, in qualità di ottico, il contribuente dovrà adempiere all’obbligo dell’invio telematico degli scontrini inviando l’importo dei corrispettivi esclusivamente al sistema tessera sanitaria, se questi, in attesa della consegna del RT, provvede all’invio al sistema tessera sanitaria del file con i corrispettivi del mese X entro i primi, diciamo 5 giorni del mese X1, può considerarsi in regola Ringrazio e porgo cordiali saluti.