Fisco passo per passo 08/10/2019Erronea duplicazione fattura elettronica sanabile con la nota di variazione in diminuzioneNel caso di invio nel 2019 di fatture già emesse in forma cartacea ante 1 gennaio 2019 al fine di sanare l'errore commesso si può ricorrenre alla nota di variazione in diminuzione ex art. 26 DPR 633/1972 (da emettere in formato elettronico), configurando l'errore commesso alle figure "simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione". E' quanto chiarito dell'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 395/2019.
Fisco passo per passo 30/08/2019Firma digitale sulla fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatoreL’Agenzia, con la risposta n. 348, ha chiarito gli aspetti relativi al soggetto tenuto all’apposizione della firma digitale nel caso di fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatore. La questione oggetto di interpello attiene alla situazione di seguito prospettata (che attiene ai servizi di manutenzione/riparazione che l’acquirente dell’autoveicolo può richiedere ad un’officina autorizzata a seguito di accordo tra quest’ultima e l’istante che in sede di vendita ne garantisce l’assistenza): Gestione del servizio di garanzia verifica preventiva dell’officina: copertura da garanzia dell’intervento di manutenzione e/o riparazione; intervento coperto da garanzia: in tal costo il costo del servizio è posto a carico dell’istante; rilascio documento: a conclusione dei lavori l'officina rilascia al cliente una ricevuta fiscale con l'indicazione "Corrispettivo non pagato - Lavori eseguiti in garanzia"; fatturazione: previa autorizzazione rilasciata dall'officina, l'istante emette fattura in nome e per conto del soggetto che ha effettuato la prestazione, ex co. 1, art. 21, DPR 633/1972 (inoltre, il soggetto istante, nonostante l’avvento della fatturazione elettronica, non intende modificare tale sistema di fatturazione).
Notizie Flash 30/06/2019Fattura elettronica senza REA: nessuna nota di variazioneCon la risposta 208/2019, l'Agenzia delle Entrate: relativamente al caso di una società che si occupa di software che a causa di un errore di programma ha spedite al Sistema di interscambio (Sdi) molte fatture di clienti pubblici e privati regolarmente contabilizzate, senza i dati di iscrizione al Rea) circa la necessità di emettere una nota di credito per ciascuna fattura errata e con una successiva riemissione del documento corretto e spedizione al Sistema di interscambio (come suggerito dagli operatori telefonici dell’Agenzia e dello Sdi) premesso che: l'art. 2250, comma 1 del codice civile, secondo il quale in tutti gli atti e nella corrispondenza delle imprese obbligate all’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati l’ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la società e il numero d'iscrizione. L’omissione comporta una sanzione da 103 a 1.032 euro, come stabilito dall’articolo 2630 del codice civile l’obbligo richiamato, comprende tutti gli atti, anche le fatture.
Fisco passo per passo 18/06/2019Fattura elettronica: nuovii chiarimenti nella CM 14/2019 - fattura differita con data dell'ultima operazioneCon la circolare n. 14/2019 l'Agenzia Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in tema di fatturazione elettronica via Sistema di interscambio (Sdi), in parte recependo le posizioni assunte dai funzionari dell'Agenzia in occasione dei Videoforum di inizio anno. Alla regole generale di applicazone della fattura elettronica a tutte le operazioni Iva tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio Italiano, fanno eccezione coloro che: pur non tenuti (vale a dire: i soggetti esteri identificati in Italia; i soggetti in regime forfettario o dei minimi; le associazioni che si avvalgono della L. 398/1991 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi fino a 65mila euro) possono comunque emettere fatture elettroniche via Sdi, in via facoltativa.
Fisco passo per passo 14/06/2019Fattura elettronica: dal 1 luglio invio fattura allo SDI entro 12 giorni per i contribuenti trimestraliUn emendamento approvato nel corso dell’iter di conversione del Decreto crescita ha previsto la possibilità, a partire dal 1 luglio 2019, di procedere alla trasmissione della fattura allo SDI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, in luogo dei 10 attualmente previsti. Tale disposizione troverà applicazione a partire dal 1 luglio per i contribuenti trimestrali; diversamente, per i contribuenti mensili troverà applicazione, fino al 30/09/2019, il regime transitorio che prevede una fattura elettronica può essere inviata al SDI entro il termine previsto per la propria liquidazione IVA, in assenza di sanzioni (cd.
Fisco passo per passo 16/05/2019Fattura elettronica: adesione al servizio di consultazione anche dopo il 2 settembreL’Agenzia delle Entrate nel corso del Forum Pa tenuto lo scorso 14 maggio ha anticipato che il contribuente potrà prestare il proprio consenso e accettare l’accordo previsto per l’Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici anche dopo il 2 settembre con la conseguenza, però, che solo da tale momento potrà consultare le fatture e scaricarle; nel nuovo modello di delega che dovranno acquisire gli intermediari, delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 non è necessario revocare la delega precedente; sarà possibile correggere errori effettuati nel pagamento dell’imposta di bollo nel primo trimestre 2019 senza incorrere in sanzioni. Delega fattura elettronica In base a quanto disposto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5.11.2018, il contribuente può delegare fino a 4 intermediari, ai seguenti servizi di fatturazione elettronica: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell’indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi.
Fisco passo per passo 16/05/2019Estrazione beni deposito IVA: quando è obbligatoria la fattura elettronicaCon la risposta142/2019 l'Agenzia delle Entrate: relativamente all'emissione di autofatture per estrazione dei beni da un deposito IVA premesso che dal 1 gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. a normativa comunitaria ha autorizzato l’Italia ad applicare misure speciali, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale. in particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario. In linea con tale auutorizzazione i soggetti identificati tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale non sono tenuti alla fatturazione elettronica.
Fisco passo per passo 10/05/2019Vendita dei titoli di sosta senza fattura elettronicaCon la risposta n. 135/2019, l'Agenzia delle Entrate: relativamente al corretto trattamento Iva da riservare all’attività di acquisto di titoli di sosta dai gestori di autoparcheggio e di successiva vendita a utenti finali evidenzia che: anche dopo l'entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di documentare mediante fattura elettronica le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti e stabiliti in Italia continuano a trovare applicazione, da un lato, le disposizioni normative (incluse le deroghe espressamente previste) e, dall’altro, i chiarimenti di prassi relativi alle modalità di certificazione dei corrispettivi ante 1 gennaio 2019. Ciò detto, sulla base della disciplina attualmente vigente, l’Amministrazione, in riferimento al caso concreto oggetto dell’interpello, chiarisce che: le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali sono operazioni fuori campo Iva (articolo 4, quarto comma, Dpr 633/1972; risoluzione n. 210/2001; risoluzione n. 174/2002) e vanno certificate mediante ricevuta emessa dalla società istante in nome proprio le cessioni di titoli di sosta di gestori privati rientrano nel regime Iva monofase (articolo 74, Dpr 633/1972) e vanno certificate mediante ricevuta emessa in nome proprio dall’istante senza indicazione separata dell’imposta (articolo 1, comma 2, Dm 30 luglio 2009) e con la specificazione che trattasi di operazione non soggetta ex articolo 74 Se l’utilizzatore finale, soggetto passivo Iva, richiede la fattura, la società istante, entro novanta giorni dalla richiesta, dovrà emettere fattura elettronica in nome e per conto del gestore privato del parcheggio; quest’ultimo deve essere indicato nel campo Soggetto emittente; nell’e-fattura va esposto l’importo dell’Iva e nel campo Altri dati gestionali va indicato che si tratta di un’operazione rientrante nel regime monofase.
Notizie Flash 02/05/2019Divieto di fattura elettronica tramite SdI anche per i veterinariCon la risposta n. 15/2019 in risposta a una richiesta di consulenza giuridica, in cui si evidenzia che i veterinari, a differenza di altri operatori sanitari, effettuano anche prestazioni i cui dati non devono essere trasmessi all’Sts e si propone, per semplificare, di uniformare le procedure utilizzando, in ambito veterinario, per tutte le prestazioni professionali, la fatturazione elettronica tramite Sdi, evitando in tal modo l’invio al Sistema tessera sanitario. l'Agenzia delle Entrate: richiamando la risposta 78/2019 ele faq da 56 a 59, pubblicate sul sito dell’Agenzia, nell’area tematica Fatture e corrispettivi ha ribadito che: Vale anche per i medici veterinari il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di interscambio per documentare le prestazioni professionali i cui dati devono essere trasmessi al Sistema tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. La regola, prevista dall’articolo 10-bis del Dl 119/2018, riguarda il periodo d’imposta 2019.