Quesiti17/01/2019Regime forfettario 2019buongiorno, una ditta individuale che ha iniziato l'attività di mediatore nel 2016 nel regime forfettario e socia di srl non in regime di trasperenza di una società che ha lo stesso ateco che sarà sciolta al 31 gennaio 2019 e in più socia di un'altra srl al 25 per un' attività di ristorazione, può nel 2019 rimanere nel regime forfettario I dati indicati non sono sufficienti. In particolare, dal 2019 si applicherà la nuova causa ostativa riferita al possesso di una Srl (a nulla più rilevando la trasparenza fiscale), ma solo laddove, contestualmente: ) vi sia il controllo (maggioranza in assemblea): per la Srl1 (di ristorazione) ciò non si verifica, almeno nel caso in cui le quote residue non siano di familiari dell'imprenditore; per Srl2 nulla è chiarito nel merito e, quindi, tale condizione andrà verificata) ) le attività svolte risultino "riconducibili": si dice che la Srl2 "ha lo stesso codice ATECO" e, pertanto, si deve presumere che tale riconducibilità risulti verificata.
Quesiti18/01/2019Fatturazione elettronicanell,invio delle prime fatture elettroniche per una società abbiamo sbagliato il numero di tre fatture, abbiamo inserito numero 1/2018. 2/2018. 3/2018. e poi di seguito i numeri 4. 5. 6. e così via come possiamo correggere il numero delle prime tre fatture è inoltre obbligatorio inserire i numeri fatture nella forma per esempio 1/2019. oppure 1/a. o semplicemente numeri 1. 2. 3. eccetera, inoltre nel caso di fatture inviate alla pubblica amministrazione e altre a privati la numerazione deve essere unica o distinta in due numerazioni Premesso che non vi è alcun obbligo di indicare l'anno di riferimento, nel caso di specie si è commesso l'errore di indicare l'anno 2018 (in luogo del 2019 nelle prime tre fatture emesse). Tanto premesso, si ritiene non vi sia alcuna necessità di modifica, considerato che l'anno di riferimento della fattura risulta automaticamente attribuito in relazione alla data della fattura.
Quesiti21/01/2019Fatturazione elettronica verso soggetti EU ed EXTRA-UEBuongiorno, in merito ai casi di seguito indicati: - persone fisiche, residenti all'estero ma con codice fiscale italiano - persone giuridiche, senza stabile organizzazione nè rappresentante fiscale, ma con partita iva italiana - persone fisiche e giuridiche non residenti nè identificate se è corretto, per chi volesse comunque emettere fattura elettronica, indicare nel campo codice destinatario 7 volte x (XXXXXXX) La domanda riguarda la casistica di un qualsiasi imprenditore commerciale che si ritrova ad operare con questi soggetti. Grazie mille L'unico caso in cui (di seguito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019) il contribuente è obbligato ad emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti non residenti è la presenza di una stabile organizzazione in Italia (infatti quest'ultimo soggetto e assimilato, in toto, ad un soggetto passivo Iva italiano).
Quesiti02/02/2019Regime forfettario per cittadino italiano residente in portogalloBuongiorno, vorrei conoscere la vostra opinione sul seguente quesito: un cittadino italiano residente in portogallo da marzo 2018, che percepisce la pensione italiana tassata in portogallo di circa 60.000,00 che ha una partita iva italiana come lavoratore autonomo on studio in italia (medico del lavoro) con compensi di circa 45.000,00 puo' accedere al regime forfettario dal 2019 Io mi sono persa ...... Grazie Il regime forfettario è destinato i soli contribuenti: ) fiscalmente residente in Italia (nel caso di specie il contribuente risulterà fiscalmente residente in Portogallo, luogo dove risiede abitualmente) ) o ai cd.
Quesiti06/02/2019Fatture elettroniche autofatture fatture integrateAutofatture Reverse charge interno-esterno e/o fatture integrate vanno inviate allo SDI Oppure è una facoltà (agenzia entrate si esprime in modo diverso da assosoftw.) Se si ricevono fatture di acquisto di servizi comunitari ed extracomunitari soggette a reverse charge esterno: 1) il corpo autofattura deve contenere l’integrale testo della fattura estera originaria e anche nella medesima lingua, oppure basta la ragione sociale, gli importi, ed il loro protocollo/data originari 2) per le autofatture estero e cee – oppure fatture integrate reverse charge, mi pare confermata la possibilità di continuare ad adottare sezionali per una numerazione autonoma, corretto 3) nel caso di fattura acquisto in reverse charge interno (art. 17 c.6 – codificata natura N6), è corretto emettere un documento indicando cessionario/committente come stesso soggetto, come si fa con un’ autofattura Questo nel caso sia obbligo inviare allo SDI, altrimenti si continua come prima , integrando la fattura fornitori originaria pervenuta. grazie L'Agenzia delle Entrate non è stata chiara nel merito.
Quesiti08/03/2019Compenso occasionaleBuongiorno, un nostro cliente si trova nella seguente situazione: medico che svolge la propria attività come dentista in uno studio associato (non ha quindi una partita iva personale) che saltuariamente presenzia a corsi e convegni (inerenti all'attività di dentista) all'estero (nel caso attuale Polonia e Abu Dhabi) come relatore. Ritenete corretto emettere una ricevuta di prestazione occasionale da indicare come redditi diversi nel modello unico personale Nel caso, il compenso non sarà soggetto a ritenuta d'acconto visto che il committente non è considerato sostituto d'imposta in Italia (esempio:compenso lordo 2.000; rit.acconto 0; netto percepito 2.000) ma bisognerà comunque fare l'iscrizione all'Inps gestione separata se supera i 5.000 euro versando l'intero importo di contributo in sede di dichiarazione dei redditi Per ultimo, come individuare quando sarebbe opportuno aprire una eventuale partita iva personale Ringrazio anticipatamente per la collaborazione Nel caso di specie si ritiene corretto inquadrare il compenso quale attività di lavoro autonomo occasionale, nel presupposto che non vi è un collegamento "diretto" rispetto all'attività professionale posta in essere (in sostanza, il concetto si ritiene applicabile anche laddove il dentista svolgesse l'attività professionale in forma individuale, anche se nella prassi aziendale in generale si preferisce operare in modo diverso; infatti il principio "di attrazione" trova applicazione solo per le prestazioni assimilate a quelle di lavoro dipendente - CM 105/2001, mentre non è mai stato applicato, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale).
Quesiti12/03/2019Credito di imposta per ritenute subite su redditi di capitale esteri dal 2019Buonasera, sono a sottoporvi il presente quesito, a seguito della modifica alla tassazione dei redditi di capitale che determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26, indipendentement dalla tipologia di reddito di capitale, si chiede se in caso di ripartizione dividendi da parte di una società estera ad una persona fisica residente in italia nel 2019, questa persona potrà ancora portare in detrazione il credito d'imposta determinato dalla tassazione eseguita sul dividendo da parte dello stato estero in cui risiede la società che l'ha distribuito. Quindi mettiamo per esempio che il dividendo distribuito dalla società estera sconti in capo al socio persona fisica un'imposta del 10 all'estero, la stessa persona fisica, residente in italia, che dovrà dichiarare in italia il dividendo percepito e pagarvi la ritenuta del 26, potrà in sede di dichiarazione dei redditi scontarsi l'imposta già versata all'estero quale credito di imposta o si troverà così a versare un 36 (10 all'estero 26 in italia) Attendo vs gentile consulenza in merito e ringrazio anticipatamente La risposta si deve ritenere negativa, in quanto dovrà trovare applicazione il medesimo regime attualmente applicabile per i dividendi "non qualificati".