Quesiti07/01/2019Regime fiscale forfettario per avvocatoBuongiorno, una giovane laureata, che da poco ha superato l'esame di Stato ed è diventata avvocato, può accedere al regime fiscale forfettario nello svolgimento della sua professione Tenuto conto che è socia unica ed anche amministratore di una SRL immobiliare per la quale paga le imposte, poiché detta SRL è nel regime fiscale della trasparenza (regime di trasparenza fiscale previsto dall'art. 116 del TUIR per le SRL). Grazie Tra i requisiti per l'accesso al regime forfettario, la legge di bilancio 2019 prevede: ) per quanto attiene le società a responsabilità limitata (a nulla rilevando se in trasparenza fiscale o meno) ) l'assenza di una partecipazione "di controllo" (anche congiuntamente a soggetti riconducibile al contribuente, come ad esempio i familiari) ) nel caso di attività svolta dalla società riconducibile all'attività svolta dal contribuente.
Quesiti07/01/2019Abilitazione telematica - intermediari abilitati - societa' di serviziBuongiorno, Si pone il seguente quesito: una società di servizi (s.r.l.) che si occupa di elaborazione dati, elaborazioni dichiarazioni fiscali e consulenza fiscale, può fungere da intermediario alla trasmissione telematica con il codice A50 in presenza di un socio possessore di maggioranza (50) iscritto regolarmente al registro dei revisori contabili di cui al d.l. 88 del 21/01/1992 e di un socio di minoranza possessore di diploma di perito aziendale (1977) Detta società risulta già abilitata all'invio telematico quale intermediario in ragione del codice A50 in quanto il professionista possessore della quota di maggioranza del capitale sociale superiore al 50 risultava iscritto all'albo di cui all'art, comma 3, lettera a) al momento della richiesta, ma sta valutando l'ipotesi di cancellazione dall'ordine dei dottori commercialisti e mantenere invece, l'iscrizione al registro dei revisori contabili. In caso di risposta affermativa, a vostro parere, è necessario effettuare una nuova abilitazione oppure è possibile procedere con l'utenza abilitata già in uso In caso di risposta negativa, il titolo di revisore contabile e il titolo di perito aziendale, singolarmente, possono essere ritenuti idonei quali soggetti incaricati alla trasmissione telematica Si ringrazia per la risposta.
Quesiti07/01/2019Accesso regime forfettarioBuongiorno, un professionista medico pensionato ASL, con reddito pensione 2018 pari ad .71.273,00 e ricavi attività libero professionale pari ad .39.606,00, può' accedere nell'anno 2019 al regime dei forfettari Cordialità La risposta è positiva, in linea generale. Infatti, la legge di bilancio 2019 ha soppresso requisito d'accesso riferito al reddito di lavoro dipendente (inclusa pensione) dell'anno precedente (oltre ad aumentare il limite dei ricavi).
Quesiti11/01/2019Cessione beni intra UE e fattura elettronicaData una società che deve effettuare la consegna di merci in Francia (consegna a cura del cedente), al fine di ottemperare alle norme sul trasporto merci, è possibile accompagnare i beni con un ddt ed una fattura cartacea (emessa allo scopo di ottenere il pagamento), il cui invio telematico (come fattura elettronica) avverrà successivamente richiamando il ddt di trasporto A quanto pare di comprendere nel caso di specie si intende: ) consegnare una fattura cartacea all'acquirente francese (nel presupposto che quest'ultimo non accetterà l'invio di alcuna fattura in formato xml) ) di emettere, successivamente, una fattura in formato xml al solo fine di evitare l'invio dell'esterometro. In tale situazione non si pone alcun problema; ovviamente la fattura consegnata al francese dovrà essere del tutto identica alla fattura xml inviata all'SDI.
Quesiti16/01/2019Bolli virtuali su fatture anno 2019a seguito della nuova normativa e dei chiarimenti dell'agenzia delle entrate su applicazione e riscossione dei bolli virtuali sui documenti emessi nell'anno 2019, si chiede: impresa già in possesso di autorizzazione rilasciata da parte dell'agenzia entrate all'applicazione dei bolli virtuali sulle fatture negli anni precedenti, e tenuta alla comunicazione telematica, entro il 31 gennaio, dei bolli applicati sui documenti anno 2018. riguardo alle fatture elettroniche emesse nel 2019 con applicazione virtuale del bollo: decade automaticamente l'autorizzazione già in possesso o deve essere presentata revoca ovvero sulle fatture emesse devono essere riportati gli estremi della precedente autorizzazione (se non revocata) o in ogni caso devo essere indicato il riferimento normativo "Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014" ditta non obbligata alla fattura elettronica, es. contribuente forfettario, che opta per l'emissione cartacea del documento ma che intende fare opzione dell'applicazione virtuale del bollo sui documenti: deve presentare richiesta di autorizzazione all'agenzia entrate in carta libera e marca da bollo ad eventuale seguito della richiesta di autorizzazione, la liquidazione dell'imposta avviene con le regole ante 2019, numero 6 rate di acconto inviate al contribuente da parte dell'agenzia entrate ovvero con liquidazione trimestrale dell'imposta come regolamentato per le fatture elettroniche dal 2019 è sufficiente inserise nel documento emesse il riferimento normativo "Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014" ed entro 120 giorni dell'anno successivo procedere alla liquidazione dele'imposta mediante delega F24 con indicazione del codice trtibuto 2501 e anno di riferimento Prima dell'emanazione del DM 17/06/2014 l'imposta di bollo sulle fatture poteva essere assolto con modalità virtuale; ciò obbligava alla richiesta dell'apposita autorizzazione e alla presentazione della dichiarazione annuale. Dal 2014 il criterio è stato semplificato, come disposto dall'art. 6 del citato DM 17/06/2014, prevedendo una specifica modalità di versamento che prescinde dalla modalità "virtuale" (in particolare è sufficiente procedere al versamento con l'apposito codice tributo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, senza che sia prevista alcuna comunicazione del numero di marche applicate; tale dato deve solo rimanere a disposizione dei verificatori).
Quesiti16/01/2019Società esteraSocietà belga importa merci extra ue che entrano nel mercato europeo dal porto di Anversa e in seguito la società li distribuisce in Italia (l'unico mercato per questa società). Se la medesima merce arrivasse direttamente in Italia (es al porto di Genova riducendo così costi e tempi di trasporto), la società Belga dovrebbe necessariamente richiedere partita iva italiana, tramite un rappresentante fiscale in italia, o tramite identificazione diretta Dato che la società belga opera di fatto solo in Italia, sarebbe consigliabile costituire una newco italiana per operare nel mercato italiano, evitando così la procedura di cui al paragrafo precedente Grazie La società belga può effettuare nel porto di Anversa un'operazione: ) di importazione definitiva (assolvendo non solo i dazi ma anche l'Iva) e procedendo, successivamente, ad una cessione intracomunitaria nei confronti dei clienti italiani (o di altro paese UE) ) di "immissione in libera pratica", dichiarando immediatamente la prosecuzione dei beni verso l'Italia (assolvendo i soli dazi); in tal caso ai fini Iva l'operazione viene trasmutato in una cessione intracomunitaria, nel senso che va immediatamente emessa una fattura di cessione intracomunitaria nei confronti del cessionario italiano (mentre la bolla doganale di immissione libera pratica viene chiusa una volta espletato il cd.