Notizie Flash 20/12/2018Mancato perfezionamento rottamazione: non è possibile ritornare al vecchio piano di dilazione concesso dall'Agenzia delle EntrateCon la risposta all'interpello 116/2018, l'Agenzia delle Entrate: relativamente al caso della decadenza dalla dilazione di pagamento relativa al pagamento rateale (ai sensi dell’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) - i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. mediante versamento diretto all’Agenzia delle entrate, in esecuzione di accertamenti con adesione ha chiarito che: in caso di presentazione dell'istanza per la rottamazione dei ruoli ex DL 193/2016 (prima rottamazione) il mancato pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata non da la possibilità di riprendere i pagamenti secondo la precedente rateazione di cui alla legge n. 208 del 2015. Il ritorno al vecchio piano di "rateazione", in caso di mancato perfezionamento della rottamazione del ruoli, è possibile solo in caso di dilazione accordata dall’agente della riscossione, e non anche a quella dell’Ente creditore (Agenzia delle entrate) in sede di accertamento con adesione (art. 6, c. 8, lett. c, DL 193/2016).
Fisco passo per passo 20/12/2018Entro fine anno la notifica degli avvisi di accertamento sul periodo d'imposta 2013Entro il prossimo 31/12/2018, in generale devono essere notificati, a pena di decadenza: gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2013 (Unico 2014) gli avvisi relativi al periodo d’imposta 2012 (Unico 2013), in caso di omessa dichiarazione. I termini entro i quali l’Ufficio deve notificare, a pena di decadenza, l’avviso di accertamento: per le imposte sui redditi ed Irap (in entrambi i casi trova applicazione l’art. 43 Dpr 600/73) per l’IVA (art. 57 DPR 633/72) sono differenziati come segue: IMPOSTE DIRETTE E IVA IMPOSTE DIRETTE E IVA Fino al 2015 4 ANNI 5 ANNI Dal 2016 5 ANNI 7 ANNI PERIODO Mod.
Notizie Flash 20/12/2018Trasmissione dei corrispettivi: dal 2020 obbligatorio il registro telematicoCon la risposta 118/2018, l'Agenzia delle Entrate: relativamente alle imprese che operano nel settore della grande distribuzione che avevano optato nel 2012 per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri secondo le modalità tecniche stabilite dal provvedimento 12 marzo 2009 dell’Agenzia delle entrate (ossia trasmissione mediante Entratel dei corrispettivi giornalieri di un mese entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento) ha chiarito che per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate) dal 1 luglio 2019 per i contribuenti con un volume d’affari superiore a 400mila euro (al di sotto di tale soglia sarà possibile certificare i corrispettivi secondo le regole ordinarie, cioè mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale) dal 1 gennaio 2020 per la generalità dei contribuenti (DL 119/2018) sarò obbligatorio avvalersi, secondo il mutato quadro normativo (articolo 2, comma 1, e articolo 7 del Dlgs 127/2015; provvedimento 28 ottobre 2016 dell’Agenzia delle entrate), del nuovo sistema di trasmissione, basato sull’utilizzo dei Registratori telematici, senza poter più utilizzare il vecchio sistema di invio dei dati.
Notizie Flash 20/12/2018Split Payment: il recupero dell'IVA versata dall'Ente pubblicoCon la risposta 117/2018, l'Agenzia: relativamente al caso di un Ente pubblico che ha stipulato con un fornitore un contratto per l’acquisto delle autovetture necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali e, in particolare, per effettuare il servizio di controllo del territorio, comprensivo di un pacchetto manutenzione per un periodo che varia da 6 ad 8 anni. con l’esistenza di un’apposita clausola che obbliga il fornitore a restituire il valore residuo del c.d. pacchetto manutenzione per sopraggiunta inutilizzabilità del veicolo ha chiarito che in caso di risoluzione del rapporto il fornitore può emettere una nota di variazione in diminuzione per documentare la parte di corrispettivo da restituire e: se l’operazione è stata assoggettata allo split payment, il fornitore ha l’onere di restituire la sola quota imponibile, mentre l’istante può recuperare la relativa imposta, direttamente versata all’Erario, mediante scomputo dai successivi versamenti IVA da effettuare nell'ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti; se l’operazione non è stata assoggettata allo split payment, il fornitore ha l’onere di restituire sia la quota imponibile sia la relativa imposta.
Fisco passo per passo 20/12/2018Le operazioni a cavallo d’anno nel passaggio al regime forfetarioLe differenze previste in termini di semplificazione degli adempimenti e di determinazione del reddito rendono complesso il passaggio al regime forfetario. In particolare i contribuenti che alla luce dell’aumento a 65.000 del tetto dei ricavi intendono transitare al regime forfetario dal 1.1.2019 dovranno fare attenzione alle operazioni a cavallo Salti o duplicazioni d’imposta Considerato che agli imprenditori in regime forfetario risulta applicabile il principio di cassa anche per il reddito d’impresa, si pone il problema di evitare nel passaggio di regime i fenomeni di salti o duplicazioni d’imposta: in particolare, si tratta di evitare che lo stesso componente reddituale: se positivo, possa essere assoggettato a doppia imposizione; se negativo, sia assoggettato a deduzione analitica nel primo anno, o non sia deducibile (in quanto la deduzione dei costi avviene in via forfetaria) nel secondo anno.
Notizie Flash 19/12/2018Cartella di pagamento a motivazione rafforzata ove sia il primo atto portato a conoscenza del contribuenteCon ordinanza n. 31270, depositata il 4 dicembre 2018, la Cassazione ha precisato che la cartella esattoriale, non preceduta da avviso di accertamento, deve contenere una adeguata motivazione della pretesa erariale, in modo tale da permettere al contribuente di verificarne la fondatezza. In caso contrario si ha una lesione del diritto di difesa, che non viene meno neanche se l’Ufficio espliciti gli elementi mancanti nella cartella con le proprie controdeduzioni a seguito di impugnazione da parte del contribuente.
Notizie Flash 19/12/2018IV conto energia e Tremonti ambientale": cumulabilità e rinunciaCon la risposta all'interpello 114/2018, l'Agenzia: relativamente alla cumulabilità tra la "Tremonti ambientale e gli "incentivi relativi al IV conto energia" ha confermato l'orientamento espresso con la RM 58/E/2016, ribadendo che: l’agevolazione fiscale "c.d. Tremonti Ambientale" può essere fruita, in linea generale, anche in presenza di altre misure di favore, sempreché le norme che dettano la disciplina di quest’ultime non dispongano diversamente; la disciplina degli incentivi relativi al conto energia rientra nella competenza del Ministero dello Sviluppo economico; pertanto spetta a tale Autorità ogni valutazione in ordine all’attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguardo le modalità di applicazione degli stessi..
Fisco passo per passo 19/12/2018Piano attestato di risanamento: nota di variazione Iva e versamento dell’IvaL’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 110 del 17/12/2018, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al versamento dell’Iva connesso all’emissione di una nota di variazione Iva nell’ambito del piano attestato di risanamento di cui all’art. 67 del R.D. 267/1942 (c.d. legge fallimentare). La fattispecie esaminata dall’Agenzia attiene ad una situazione di crisi aziendale che ha comportato una ristrutturazione del debito, ex art. 182 della legge fallimentare, e ad un successivo piano di risanamento attestato, ex art. 67 della medesima legge, con falcidia della pretesa creditoria e ritorno in bonis della istante.