Fisco passo per passo 17/04/2025Bonus edilizi 2025 e limiti alla cessione del credito: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul ruolo del general contractorCon l’Interpello 106 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicabilità delle deroghe previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024, che introduce limitazioni all’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito nell’ambito dei bonus edilizi, con particolare attenzione ai casi in cui siano coinvolti general contractor e non siano state ancora emesse fatture nei confronti del committente alla data del 30 marzo 2024. Il caso sottoposto all’Agenzia L’interpello è stato presentato da ALFA S.p.A., nella veste di general contractor, in relazione a un contratto di appalto firmato il 21 dicembre 2021 con un condominio per l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico agevolati dal Superbonus.
Fisco passo per passo 16/04/2025Bonus edilizi e deroga al blocco della cessione del credito: l’Agenzia chiarisce i casi di interventi plurimi su titolo abilitativo unicoCon l’Interpello 107 del 2025, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente pronunciata sull’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024, fornendo importanti precisazioni in merito alla possibilità di continuare ad esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito anche in presenza di interventi riconducibili a bonus edilizi diversi, purché autorizzati da un titolo abilitativo unico. Il contesto dell’interpello: interventi unitari e bonus distinti L’istanza è stata presentata da ALFA S.r.l., impresa edile operante principalmente nel settore delle ristrutturazioni condominiali.
Fisco passo per passo 15/04/2025Deroga allo stop per sconto in fattura e cessione del credito: l’Agenzia fissa i paletti per le spese rilevantiCon gli Interpelli 103, 104 e 105 del 15 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione della deroga al blocco delle opzioni alternative alla detrazione fiscale per i bonus edilizi, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura, confermando un’interpretazione rigorosa dei requisiti normativi previsti dal decreto-legge n. 39/2024. I chiarimenti si inseriscono nel solco delle modifiche intervenute sull’art. 121 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio), successivamente modificato dai DL n. 11/2023 e n. 39/2024, che hanno dapprima limitato, e poi ulteriormente ristretto, la possibilità di optare per le due forme agevolative in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione.
Fisco passo per passo 11/02/2025Bonus edilizi - Certificazione SOA anche senza opzione per la cessione del creditoNel corso della recente Videoconferenza "Telefisco 2025", i funzionari dell'Agenzia hanno ribadito quanto già espresso nella CM n. 10/2023 in materia di Certificazione SOA per i bonus edilizi che richiedono interventi edilizi superiori ad una determinata soglia, ai sensi dell'art. 10-bis del DL n. 21/2022: la "condizione SOA" non è vincolata alla sola cessione del credito/sconto in fattura (ex art. 121, DL n. 34/2020) essendo richiesta anche laddove il bonus edilizio sia utilizzato in detrazione in dichiarazione dei redditi. La Certificazione SOA A partire dal 1 luglio 2023, la fruizione dei benefici fiscali previsti dagli artt. 119 e 121, co. 2, DL n. 34/2020, per interventi di importo superiore a . 516.000, è subordinata al possesso della certificazione SOA da parte dell'impresa esecutrice.
Fisco passo per passo 03/06/2024Bonus cuoco professionista: pronte le regole per la cessione del credito d'impostaCon il Provv. del 31/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali i beneficiari del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del credito stesso, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, e che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’art. 1, c.117, della L. n. 178/2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.
Fisco passo per passo 05/04/2024Bonus barriere 75 - esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del creditoPer il bonus eliminazione barriere architettoniche al 75 ex art. 119-ter del DL 34/2020, a seguito delle disposizioni contenute nell’art. 1, c. 4, DL 39/2024, per il blocco degli sconti e delle cessioni è possibile distinguere principalmente tre ambiti temporali: 01/01/2022 - 31/12/2023 01/01/2024 - 30/03/2024 a decorrere dal 31/03/2024. 01/01/2022 – 31/12/2023 L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è sempre possibile. 01/01/2024 – 30/03/2024 L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è possibile in due casi: le spese devono riguardare interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici ed essere sostenute da: condomini a prevalente destinazione abitativa, in relazione alle parti comuni dell’edificio; persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92). l’esercizio delle opzioni è possibile, se sono spese che si riferiscono a interventi diversi dai precedenti (in quanto aventi per oggetto, ad esempio, infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), solo a condizione che dette spese derivino da: interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo ante 30 dicembre 2023; interventi in regime di edilizia libera che, ante 30 dicembre 2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. 31/03/2024 in poi L’esercizio delle opzioni è possibile in due casi. se sono spese per interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici e sono sostenute da condomini a prevalenza residenziale, in relazione alle parti comuni dell’edificio, oppure da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex art. 3 della L. 104/92), l’esercizio delle opzioni è possibile a condizione che dette spese derivino da interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo entro il 29/03/2024, oppure, nel caso di interventi in edilizia libera, derivino da interventi che, alla medesima data, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. se sono spese per interventi diversi dai precedenti (ad esempio, con oggetti diversi come infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), l’esercizio delle opzioni è possibile solo a condizione che dette spese derivino da: interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo in data antecedente al 30 dicembre 2023; interventi in regime di edilizia libera che, in data antecedente al 30/12/2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Fisco passo per passo 04/04/2024Bonus edilizi e sostenimento di una "spesa minima" per salvaguardare la cessione del creditoIn relazione agli ulteriori paletti posti dal DL n. 39/2024 (cd. decreto Salva Conti) al possibile esercizio delle opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi, una delle questioni di maggior interesse è riferita agli interventi commissionati dalla generalità dei contribuenti (diversi dagli interventi di sbarrieramento degli edifici, da quelli commissionati da enti non commerciali o relativi ad edifici danneggiati dal sisma, oggetto di una revisione più articolata). Per tali interventi la possibilità di poter ancora procedere alla cessione/sconto in fattura poggia: oltre alle condizioni di deroga già previste dal DL 11/2023 (da ricondurre, in generale, alla richiesta del titolo abilitativo entro il 16/02/2023) è stata introdotta una ulteriore condizione, riferita al fatto che i lavori risultino effettivamente avviati e vi sia stato il sostenimento della spesa (che per le imprese coincide con l’ultimazione dei lavori/accettazione di eventuali SAL, mentre per gli altri soggetti coincide col pagamento dei lavori), con emissione della relativa fattura.
Fisco passo per passo 07/10/2022Bonus edilizi e cessione del credito - Correzione delle comunicazioni - Responsabilità - Chiarimenti dell'AdECon la CM 33/E del 06/10/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le tanto attese indicazioni su come correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alla detrazione spettante in relazione agli interventi edilizi posti in essere, di cui all’art. 121 del 34/2020. OPZIONE PER LA CESSIONE/SCONTO IN FATTURA - CORREZIONI Come noto, qualora sia stato commesso un errore nella compilazione del modello inviato, è attualmente possibile procedere con le due seguenti modalità alternative: trasmettere una successiva Comunicazione "sostitutiva" della precedente, entro il 5 giorno del mese successivo a quello di invio; a seguito di ciò, nella Piattaforma saranno visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata ove il predetto termine sia trascorso (e, dunque, non è più possibile trasmettere la Comunicazione "sostitutiva"), è sempre possibile accordarsi col cessionario/fornitore, che non abbia ancora accettato, di rifiutare la cessione, tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma.
Fisco passo per passo 03/08/2022Bonus edilizi nel consolidato: no cessioni a terziCon la RM 45/E/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che trasferimento dei crediti d’imposta derivanti da Superbonus e altri sconti fiscali, dalla controllata alla controllante, non configura un’ipotesi di cessione a terzi degli stessi crediti, ossia un contratto tra un cedente e un cessionario, mediante il quale il primo trasferisce al secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore. Si tratta, piuttosto, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, che conta soltanto per la liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, nell'ambito di un sistema di tassazione finalizzato alla determinazione di un reddito imponibile unico e all’abbattimento dell’Ires di gruppo anche attraverso l'utilizzo in compensazione dei crediti e delle eccedenza d'imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.