Quesiti09/01/2017regime forfait/start up e quota consorzioBuongiorno dottor Cirrincione, una persona fisica che già detiene una quota di un consorzio (che non è quindi né società di persone, né associazione professionale né tantomeno srl trasparente con opzione art 116 TUIR) può aprire la partita iva come forfait 15 o qualora ne abbia i requisiti come start up 5 Se, al contrario, già avesse aperto partita iva in regime forfait o start up, e decidesse di acquistare una quota di consorzio come sopra, quali sarebbero le conseguenze Grazie per l'attenzione cordiali saluti Le persone fisiche non possono possedere quote in un consorzio se non in qualità di soggetti già imprenditori (v. art. 2602 CC). Laddove, al contrario, si trattasse di un consorzio istituito con legge speciale (es: consorzi di miglioramento fondiario, consorzi di urbanizzazione, e pochi altri), allora si tratterebbe di un soggetto assimilato non ha una società di capitale ma ad un'associazione (per costante orientamento giurisprudenziale).
Quesiti09/01/2017CREDITO D'IMPOSTABuonasera, con la presente si chiede : - per un credito di imposta generatosi da Costi di Ricerca e Sviluppo SOSTENUTI nel 2015, credito imposta non utilizzato nel 2016 , abbiamo trovato scritta questa precisazione: qualora il credito di imposta non venga utilizzato, in tutto o in parte, nel periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, l’ammontare residuo può essere fruito secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito . Cosa significa secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito e quindi nel nostro caso di cui sopra, l’utilizzo da fare nel 2017 È sottoposto ai limiti (5.000, da 5 a 10.000,00 oltre i 15.000,00) Quanto indicato nel quesito è il testo della CM 5/2006.
Quesiti11/01/2017TASSAZIONE PLUSVALENZA IMMOBILEDue coniugi in regime di comunione dei beni, da oltre cinque anni, hanno acquistato la loro abitazione, usufruendo delle agevolazioni "prima casa", e sulla quale grava ancora un mutuo ipotecario. Ora, in fase di separazione, il marito assegnerà alla moglie (dietro pagamento di una somma risarcitoria) la sua quota di proprietà.