Quesiti14/11/2017LIBERO PROFESSIONISTA CESSAZIONE ATTIVITA'Un libero professionista, dottore chimico, cesserà l’attività con il 31.12.2017, ma incasserà un’ultima competenza (di cui ha emesso avviso di parcella di circa 50.000 il 30 di aprile 2018). Stante la sentenza di cassazione a sezioni riunite nr 8059 del 21.04.2016, vorremo procederemo in questo modo: Prima del 31.12 comunicazione cessazione attività all’ Ordine Dei Chimici; Prima del 31.12. comunicazione cessazione attività alla Cassa di Previdenza; Entro il 30 gennaio 2018 comunicazione all’ Agenzia delle Entrate della cessazione dell’attività ma non la cessazione della partita Iva; Il 30 aprile 2018 emissione di fattura per imponibile 50.000,00 con assoggettamento all’ onere della cassa di previdenza 2; iva 22 sulla somma dei due importi predetti; ritenuta d’acconto su 50.000; entro stessa data riceverà una fattura da questo studio per tutte le attività future fino alla totale cessazione di ogni incombenza fiscale e previdenziale; alla scadenza del 2 trimestre liquidazione dell’iva ( incassata da ultima fattura emessa e pagata a questo Studio per ultima fattura ricevuta); Entro il 30 2018 maggio comunicazione all’ Agenzia delle Entrate della cessazione della partita iva; Entro 28 febbraio 2018 dichiarazione iva per il 2017; Entro 30 giugno 2018 dichiarazione del reddito professionale del 2017 e determinazione relative imposte; Entro 31 luglio 2018 comunicazione alla Cassa di Previdenza reddito professionale 2017 e determinazione dei contributi da versare; Entro 28 febbraio 2019 dichiarazione iva 2018; Entro 30 Giugno 2019 dichiarazione del reddito professionale del 2017 e determinazione relative imposte; Entro il 30 luglio 2019 comunicazione alla Cassa di Previdenza reddito professionale 2018 e determinazione dei contributi da versare.
Quesiti13/07/2017Collaboratori occasionali esclusi da IVSBuongiorno, una nostra cliente titolare dell'omonima ditta individuale ha una sorella di anni 64, che percepisce pensione di reversibilità. Ci sono i requisiti per poterla iscrivere come collaboratore occasionale escluso da IVS Cordiali saluti, La risposta è positiva, ma occorre rispettare i limiti chiariti nella Circ. 10478/2013 del Ministero del Lavoro, nell'ambito della quale forniva delle presunzioni (relative) circa la prestazione di collaborazioni "occasionali" nell'ambito dell'attività, in quanto tali escluse da iscrizione ad IVS.