Info Fisco 004 / 1509/01/2015Rimborsi IVA - I recenti chiarimenti delle EntrateCon la CM 32/2014, l’Agenzia, ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche operate dall'art.13 del DLgs.175/2014 (in vigore dal 13/12/2014). Tra le novità più significative si segnala che: al fine di accelerare l’erogazione dei rimborsi, la decorrenza del termine di 3 mesi per la loro esecuzione è anticipata alla data di presentazione della dichiarazione (nella previgente norma detto termine iniziava a decorrere dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione); in presenza di dichiarazione integrativa, il termine trimestrale per l'esecuzione dei rimborsi decorre dal momento in cui viene presentata tale dichiarazione e, nel caso in cui il visto di conformità sia stato ivi apposto per la prima volta, gli interessi sono dovuti dalla medesima data.
Info Flash Fiscali 13/01/2015Tasso di interesse legale - dal 1/01/2015 ridotto allo 0,5In caso di ravvedimento operoso si dovranno applicare due diversi saggi d’interesse: 1 fino al 31/12/2014 e 0,5 dal 1 gennaio 2015 Dal prossimo 1/01/2015 il ravvedimento diventa più leggero; con la pubblicazione in GU del DM 11/12/2014 viene ridotto allo 0,5 (in luogo dell’1) il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. TASSI LEGALI NEL TEMPO Periodo Tasso Dal 1/01/2010 al 31/12/2010 1,0 Dal 1/01/2011 al 31/12/2011 1,5 Dal 1/01/2012 al 31/12/2013 2,5 Dal 1/01/2014 al 31/12/2014 1,0 Dal 1/01/2015 0,5 EFFETTI La modifica rileva per numerosi aspetti riferiti sia ai rapporti tributari che civilistici.
Info Fisco 008 / 1514/01/2015"Nuovo" credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppoLa Legge di stabilità 2015 ridisegna il credito d’imposta per l’attività di R&S di cui al DL 145/2013. Tra le modifiche più significative, si evidenzia che il credito d’imposta spetta ora: beneficiari: a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. periodo di riconoscimento: per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019 (quinquennio 2015-2019) misura: fino ad un importo massimo annuo di 5 milioni (o comunque pari ad almeno .30.000), nella misura del 25 delle spese in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nel triennio 2012-2014 ovvero nella misura del 50 dell’eccedenza in caso di spese per personale altamente qualificato e per contratti di ricerca extra muros.
Info Fisco 010 / 1515/01/2015IRAP - Novità della Legge di stabilità 2015Tra le principali novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 in materia di Irap, dirette a ridurre l’incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile, si richiama quanto segue: per qualsiasi soggetto Irap (indipendentemente dal criterio di determinazione adottato: imprese, professionisti, agricoltori, ecc.), la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato; sono esclusi i soggetti che applicano il cd. criterio retributivo (Enc con sola attività istituzionale; PA); in favore dei produttori agricoli/società agricole la deduzione è estesa anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato che abbiano lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale; è tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione UE; la quota dei versamenti Irap deducibile dal reddito d’impresa, da considerare al netto delle deduzioni già in vigore, diviene quindi al netto anche della nuova deduzione integrale del costo del lavoro; i soggetti Irap (esclusi quelli che applicano il cd. criterio retributivo) che non si avvalgono di lavoratori dipendenti è introdotto un credito d’imposta pari al 10 dell’IRAP lorda utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 a decorrere dall’anno di presentazione del modello IRAP; sono abrogate le riduzioni delle aliquote Irap previste a decorrere dal 2014 dal DL 66/2014 (con ripristino delle aliquote previgenti).
Info Fisco 013 / 1520/01/2015Il nuovo regime forfettario dal 1 gennaio 2015La Legge di stabilità 2015 ha introdotto, a decorrere dal 01/01/2015, un nuovo regime fiscale agevolato che sostituisce tutti i regimi previgenti, sostanzialmente abrogati. Tale regime: è riservato alle persone fisiche con ricavi/compensi inferiori a determinati limiti, variabili in relazione all’attività esercitata; è un regime naturale; è tuttavia consentita l’opzione per il regime ordinario, con vincolo triennale; non ha alcun limite di durata; pertanto, lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti; è assoggettato ad un’imposta sostitutiva pari al 15; i contributi IVS sono dovuti applicando le aliquote previste sul reddito dichiarato senza considerare il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi; per i soggetti che iniziano una nuova attività, stabilisce che, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi, il reddito è ridotto di 1/3.