Quesiti02/11/2015CESSIONE QUOTE SRL E REALIZZAZIONE PLUSVALENZADottore buongiorno, le trasmetto copia della scrittuta privata con la quale il ns. cliente MAURO cede la quota sociale del 10 pari a 1.040 euro di TOSCANA SRL a GEST SRL al prezzo di 27.500 euro, con pagamento dilazionato 10 rate semestrali da 2.500 euro fino al 31.06.2020. Considerando che il rogito notarile verrà stipulato solamente al termine del pagamento finale, la data di realizzazione della plusvlanza e la tassazione della stessa quale sarà effettivamente Dato che la plusvalenza complessiva è già quantificata (26.460 euro), è possibile che le rate semestrali, liquidate tramite assegno bancario, debbamo essere sottoposte a tassazione nel momento del pagamento In attesa di sui chiarimenti in merito rinagraziamo e salutiamo cordialmente.
Quesiti27/10/2015GESTIONE SNCEgr Dottori, in una snc con due soci rappresentanti posso stabilire che ad un solo socio spetta il compenso Se sì ci sono delle fattispecie particolari da rispettare Immaginando che i due soci detengano le partecipazioni al 50/50, gli utili possono essere prelevati da un solo socio per la propria quota del 50, mentre il secondo socio "rinuncia" al prelievo Si ringrazia Cordiali saluti Per quanto riguarda il compenso, nulla vieta di corrisponderlo ad uno soltanto dei soci in relazione all'opera svolta all'interno della societa'. Prudenzialmente e per evitare problematiche in caso di futuro disaccordo fra i soci, si consiglia di adottare una delibera, all'unanimita', sulla falsa riga delle delibere che si adottano nelle societa' di capitali, ove si prevede espressamente il compenso al socio"A", evidentemente con l'assenso dell'altro socio, dando data certa ( ppiego postale), anteriore all'inizio della corresponsione.
Quesiti26/10/2015cessione quote fra societa'GENTILISSIMI La Z srl ( locataria di un affitto di azienda) intende cedere tutte le quote di capitale sociale alla srl uninominale M il cui socio e’ il sig A congiuntamente o meno da decidere anche al sig A come persona fisica Credo che la soluzione piu’ semplice sia che i soggetti acquirenti di quote siano la persona fisica A esempio al 10 piu’ la M srl unipersonale al 90 in considerazione che: a-oggi una persona fisica puo’ essere socia di piu’ unipersonali senza perdere la limitazione della responsabilita’ (giusto) b-l’amministratore di Z e’ la persona fisica A evita tutta la normativa dell’amministratore persona giuridica c-Z srl e’ controllata da M srl ma non scatta il bilancio consolidato per le modeste dimensioni (attivi netto - 17.500.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni – 35.000.000 euro; dipendenti medi occupati nell’esercizio – 250) vero d-C’E QUALCHE MOTIVO PERCHE’ Z SRL PLURIPERSONALE E M srl unipersonale debbano rinunziare al bilancio semplificato e-l’atto viene fatto a giorni ma la decorrenza sara’ 010116: non mi e’ mai capitato ,fino al 010116 non devo fare comunicazioni a nessun ente -la data effetto penso sia quella della iscrizione al registro imprese ma l’iscrizione vene fatta dal notaio fra qualche giorno quindi il 010116 inizio direttamente con le volturazioni autorizzazioni amministrative suap,comunicazione volturazione registro imprese, mod aa7 agenzia entrate , utenze , giusto f-c’e’ qualche riflessione che mi sta sfuggendo Con gratitudine In relazione a quanto prospettato si risponde rispettivamente: a) è corretto (si può essere soci di più Srl unipersonali senza decadere dalla responsabilità limitata in ciascuna di esse) b) è corretto (il sig. A può essere amministratore unico sia di M Srl che di Z Srl, dove entrambe possono essere unipersonali; peraltro non si pone il problema circa la responsabilità limitata che sia nel caso di Spa ad unico socio) c) è corretto; se non vi sono i parametri per il consolidato non si pongono problemi di sorta (la M Srl si limiterà a valutare la partecipazione in Z Srl sulla base del criterio del patrimonio netto) d) non c'è nessun motivo e) e' corretto quanto sostenuto.
Quesiti19/10/2015PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEBuona sera, consiglio di amministrazione di una s.r.l. scaduto in data 30.09.2015, nella stessa data si è tenuta l'assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche che a deliberato 3 nuovi amministratori. alcuni giorni dopo è deceduto uno dei nuovi amministratori. quesito: come devono comportarsi gli amministratori rimasti in carica, non avendo ancora deliberato a chi spetta la presindeza del consiglio di amministrazione statutariamente il numero minimo di consiglieri è di 3 individui, hanno l'obbligo di convocare l'assemblea per sostituire il consigliere deceduto a chi spetta la rappresentanza della società fino a tale data grazie Nel caso in cui in un CdA venga meno un consigliere (o più consiglieri), in assenza di disposizioni diverse da parte dello statuto, si applica il concetto della "cooptazione" laddove rimanga sussistente la maggioranza dei consiglieri. Nel caso di specie consiglieri erano 3 e ne viene a mancare 1; ciò significa che i 2 consiglieri rimanenti possono nominare un nuovo consigliere che sostituisca quello venuto meno fino al termine del mandato triennale.
Quesiti13/10/2015cessione quote con assegnazione di bene immolbile o altra via aspetti fiscali e civilistici ed altri aspettiSituazione societario-professionale di (A - nostro cliente): PRIMA SRL: impresa artigiana costituita nel 2001, cap.soc. 12000 euro, quote ripartite come da visura allegata (50 (X- ALTRO SOCIO), 50 (A - nostro cliente)), 3 dipendenti Attività principale: progettazione meccanica conto terzi Proprietà: villetta a schiera uso ufficio acquistata nel 2003 a 180000 euro, mutuo estinto nel 2013 Leasing capannone (2012), garanzie per il leasing esclusivamente a carico di (X- ALTRO SOCIO). SECONDA SRL: impresa artigiana costituita nel 2011, cap.soc. 10000 euro, quote ripartite come da visura allegata (34 (X- ALTRO SOCIO), 33 (A - nostro cliente), 33 (Y- ALTRO SOCIO)), Attività principale: progettazione meccanica conto terzi Ha iniziato ad operare nel 2012 con il pacchetto clienti e dipendenti che le sono stati girati da PRIMA SRL che di fatto si è tolta dal mercato della progettazione.
Quesiti31/03/2015N 7 SCIOGLIMENTO DI SNC SENZA INTERVENTO DEL NOTAIOSi ha il caso di una snc, in cui i soci mi chiedono di poter sciogliere la societa' SENZA PASSARE DALLA FASE DI LIQUIDAZIONE,senza intervento del notaio (PER RISPARMIARE E QUESTO E' PREMESSA A TUTTA LA DOMANDA IN QUANTO I SOCI SI TROVANO IN UNA SITUAZIONE DI GRAVE NECESSITA').La societa' ad oggi si trova in una situazione debitoria sia nei confronti dell'Erario che di alcuni fornitori.DOMANDA:Si puo' sciogliere la societa' e cancellarla in CCIAA senza il passaggio alla fase della Liquidazione e senza l'intervento del Notaio, per MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE Considerando che il ns Studio presenta le pratiche Comunica come SOGGETTO DELEGATO CON PROCURA DEL CLIENTE, possiamo quindi presentare tale eventuale pratica di cancellazione senza l'atto pubblico Quali responsabilita' ha il soggetto delegato alla presentazione, rispetto alla responsabilita' che i soci hanno verso i terzi creditori non soddisfatti Mi pare che l'art 2312 preveda l'assunzione in capo ai soci dei debiti residui della Societa'. E' necessario/utile un atto di manleva da parte del socio firmatario L'alternativa sarebbe quella di rendere la società inattiva per chiudere quantomeno la contribuzione previdenziale e l'INAIL , ma lasciando irrisolta la questione dei dichiarativi fiscali, che continuerebbero a creare costi e incombenze.Grazie Trattandosi di quesito articolato, vi invito a richiamare martedi' 7 aprile chiedendo di Zeni.