Quesiti28/10/2015VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE/SVIZZERABuongiorno, un nostro cliente ( SNC), ortodonzista, vorrebbe modificare l'oggetto sociale della sua attività aggiungendo la vendita di un determinato prodotto (frese per dentisti) che acquisterebbe, al momento della richiesta da parte dei clienti , in SVIZZERA. Al di là della comunicazione di variazione dell'oggetto sociale in CCIAA e mod.AA7/10, per quanto riguarda l'acquisto di prodotti in Svizzera (con il presumibile superamento della soglia per la comunicazione Black List), esiste qualche adempimento particolare da espletare Ringraziamo anticipatamente, L'attività di ortodonzia rientra nell'ambito delle attività professionali (e non di impresa), a differenza dell'attività di odontotecnica; dunque è ammessa nell'ambito delle società commerciali solo in ambiti ben determinati.
Quesiti07/10/2015Triangolazione Intra UEBuongiorno, con il presente per porVi il seguente quesito: Una ditta italiana (IT1) effettua una cessione di beni in Spagna (ES1); la merce però risulta difettosa e viene rispedita in Italia ad una terza ditta che effettua la riparazione (IT2); alla fine della riparazione rispedisce la merce direttamente in Spagna però addebita la riparazione alla ditta cedente (IT1). In questo caso è sbagliato dire che la riparazione da IT2 a IT1 venga fatturata "NON IMPONIBILE ART.9, c.1, n.9) DPR 633/1972 e senza obbligo di presentare il modello Intrastat, in quanto non può essere soggetta ad iva a seguito dell'uscita della merce dall'italia..e neanche Art.7 ter, in quanto la lavorazione avviene tra due ditte italiane In attesa di un Vs riscontro porgiamo Distinti Saluti Nel caso di specie IT2 (lavorante) deve fatturare con Iva: a) il committente è un soggetto residente in Italia (IT1) e dunque la lavorazione è territoriale in Italia (e non è fuori campo Iva) b) i beni non escono dal territorio della UE e dunque non può trovare applicazione la non imponibilità di cui all'art. 9 citato.
Quesiti14/09/2015PROCACCIAMENTO D'AFFARI CON SAN MARINOBuonasera, una SRLS (srl semplificata) italiana ha effettuato, in Italia, un procacciamento d’affari occasionale per conto di una società di SAN MARINO (committente), dotato di Codice Operatore Economico ed iscritto al registro tributario sanmarinese, SOGGETTO al quale deve essere emessa fattura. Si chiede : se le prestazioni sono non imponibili iva art 7 ter oppure art. 72, comma 2 e dell’art. 9, comma 1, n. 7, D.P.R. n. 633/1972; Se va applicata ritenuta d’imposta e in che percetuale; Oppure se vada applicata una rit. acconto del 23 sul 50 dell’imponibile (ossia quella prevista in Italia); il committente indica di esporre imposta di Bollo () del 3 ; forse intende una ritenuta d’imposta del 3 sulle prestazioni di agenzia; Vi sono altri particolari adempimenti o comunicazioni di cui tener conto o al quale è soggetto il procacciatore in Italia In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Quesiti03/09/2015Voluntary disclosureBuongiorno, il quesito è il seguente: Conto corrente 100K nella Repubblica di San Marino intestato ai soggetti A e B, con delega al soggetto C. Premesso che tutti i soggetti dovranno presentare la disclosure, è corretto imputare l'importo nella seguente maniera Ai fini RW: A(33,3), B (33,3), C (33,3) Ai fini delle imposte sugli interessi maturati: A(50), B(50) Trattandosi inoltre di interessi su conto corrente soggetti a tassazione separata, è corretto indicarli nell'istanza nella colonna "Imposte sostitutive" nella sezione "V" Nel ringraziare anticipatamente porgo distinti saluti Quanto indicato è corretto, considerato che: a) tutti i soggetti erano obbligati a compilare il quadro RW (incluso il soggetto delegato C, sempreché non si verta nel caso piuttosto raro in cui fossero previste delle limitazioni alla delega ad operare sul conto che l'abbiano portato a configurarsi quale "procuratore passivo" - v.
Quesiti21/05/2015distribuzione utili a società FranceseUna srl italiana ha come unico socio una società francese.Quest'anno la SRL italiana, in sede di approvazione del bilancio 2014, delibera di distribuire degli utili. Questi utili, dopo la registrazione del verbale di distribuzione, verranno bonificati dallla SRL italiana su un c.c in Francia della società francese.Si chiede se la società italiana debba pagare qualche imposta in Italia.grazieNel caso di specie il socio è residente in Francia, motivo per cui potrà trovare applicazione: a) la direttiva madre figlia, recepita in Italia dall'art. 27-bis Dpr 600/1973, trovando in tal caso applicazione l'esenzione da ritenuta (si applica solo se la società francese è assimilata a una società di capitali, se è ordinariamente soggetta ad imposte sui redditi in Francia e se abbia detenuto la quota nella società italiana in misura non inferiore al 10 ininterrottamente almeno per un anno) b) alla convenzione bilaterale tra Italia e Francia, la quale limita la ritenuta applicabile in Italia al 5 del dividendo (in quanto i dividendi sono destinati ad una società madre); l'applicazione della convenzione andrà richiesta dalla società francese, documentando che è fiscalmente residente in Francia e qui assolve ordinariamente le imposte.