Quesiti14/01/2015rivalutazione e successionigrazie per l'incontro di oggi, utile anche a rilevare una mia disattenzione.In data 20 maggio 2104 ho presentato una successione che conteneva anche delle partecipazioni. le partecipazioni sono state indicate al loro valore nominale (indicando che non erano soggette a imposta di successione con rif. al D.Lgs 346 /1990 art. 3 comma 4-ter e con l'impegno di tenerle per 5 anni).alla data odierna ho la possibilità di rettificare il valore delle quote indicando quello venalegrazieLa risposta si deve ritenere certamente positiva. La Cassazione (sent. n. 24265 del 18 novembre 2011, che si esprime riferendosi a un "indirizzo ormai consolidato") ha più volte cconfessato la posizione dell'agenzia delle entrate (RM 101/99), ritenendo che la dichiarazione di successione "come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell'art. 31 d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 346", purché ciò avvenga prima della "notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta".
Quesiti02/02/2015Presentazione in ritardo comunicazione acquisto San MarinoBuongiorno,volevo chiedere se per la presentazione in ritardo della comunicazione acquisti San Marino può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso.Il ritardo è inferiore a 90 giorni, calcolo 1/10 del minimo cioè 25 euro di sanzione (codice versamento F24 8911)GrazieCordiali saluti Per quanto l'agenzia nulla di chiarito in merito, si deve ritenere sia messa ravvedimento operoso (anche in considerazione del fatto che il ravvedimento è stato invece chiarito essere applicabile allo spesometro ed anche quest'ultima comunicazione va attualmente effettuata tramite il modello polivalente). Tanto premesso, si deve ritenere applicabile il concetto di tardività entro 90 giorni, con la sanzione ridotta a 1/9 del minimo, pari a 28 (va applicato il troncamento dei decimali), codice tributo 8911 anno di riferimento 2014 (in cui si doveva inviare la comunicazione).
Quesiti06/02/2015compenso associazione coraleGentili si pone il seguente quesito: seguiamo dal 01.01.2015 una associazione musicale storica comunale.Il presidente ci ha comunicato che l’associazione si avvaleva, fino al 2014, di un maestro di musica al quale veniva riconosciuto un compenso in base all'art. 67 comma 1, della lettera m, del dpr 22/12/1986 n.917 ; legge finanziaria 2007 comma 299; il compenso era limitato ai 7.500 euro annui e non faceva cumulo con il suo reddito da lavoro dipendente. Dal 2015 si avvarranno di un nuovo maestro/direttore di musica le cui caratteristiche ci sono state indicate dal presidente dell’associazione qui di seguito: nuovo maestrooccupazione attuale: dipendente pubblico, insegnante al conservatoriodurata incarico : non abbiamo stabilito una durataore settimanali : 6 ore ( dato indicativo)mansioni: direttore - maestroluogo incarico : sede corale per le prove; concerti, luoghi non definitieta' : nato 4 gennaio 1965 Anche alla luce delle nuove normative quale potrebbe essere la forma di collocazione adatta alle caratteristiche del maestro sopra elencate, per corrispondere il compenso Grazie L'art. 67 c. 1 lett. m) Tuir considera reddito diverso (tassato con le particolari modalità di cui al successivo art. 69 c. 2 Tuir) i compensi, le indennità ed i rimborsi "erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazione di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche".
Quesiti11/02/2015ritenuta su bonifico riqualificazione energeticaringrazionon mi è però ancora chiaro se, qualora si opti per effettuare il bonifico, è ancora facoltà del contribuente scegliere se effettuarlo con o senza la ritenutagrazie infinite Fermo restando quanto precisato nella risposta, se il bonifico e' eseguito ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'istituto di credito opera una ritenuta dell'8, diversamente se trattasi di bonifico normale non viene operata alcuna ritenuta.
Quesiti17/02/2015certificazione unicaGentili,si pone il seguente quesito:1)un associazione nell'anno 2014 ha emesso delle ricevute per compensi inferiori a 7500,002) una srl nell'anno 2014 ha ricevuto una fattura da parte di un commercialista e da un notaio e ha versato la ritenuta d'acconto si chiede:1) per entrambi i casi devo presentare la certificazione unica 20152) in caso di risposta affermativa una copia della certificazione unica va consegnata al commercialista, al notaio e al soggetto che ha ricevuto il compenso inf. ai 7500,003) dopo la certificazione unica devo fare anche il 7704) la certificazione unica sostituisce l'attestazione di versamento delle ritenute d'accontograzieCon comunicato stampa di data 12/02/2014, lAgenzia delle entrate ha chiarito che per l'anno 2014, in deroga alla normativa generale: - e' possibine NON inviare la certificazione nel caso di redditi esenti, quali ad esempio le somme erogate dalle associazioni sportive dilettantistiche fino ad Euro 7.500, ferma restando l'indicazione nel modello 770; - le CU relatuive a redditi non dichiarabili nel modello 730, possono essere inviate telematicamente senza sanzioni anche dopo il 9.3.2015: anche in questo caso ferma restando l'indicazione nel modello 770.
Quesiti18/02/2015Imposta di bolloBuongiorno,abbiamo constatato che per l' anno 2014 non è stata assolta l' imposta di bollo su fatture emesse in esenzione IVA (art. 8, co.1, lett. c) ; è possibile ora richiedere l' autorizzazione per l' assolvimento dell' imposta di bollo in modo virtuale, e procedere al versamento con ravvedimento operoso della stessaL' omessa Dichiarazione da inviare entro il 31.01.2015 può essere oggetto a sua volta di ravvedimento o remissione in bonisGrazie.Cordiali saluti.La risposta si ritiene negativa. Infatti l'imposta di bollo va assolta nel momento in cui il documento viene emesso; considerato che per poter procedere all'applicazione dell'imposta di registro virtuale occorre ottenere apposita autorizzazione da parte dell'agenzia delle entrate competente (oltre procedere ai versamenti in acconto e a conguaglio sul periodo d'imposta) e, pertanto, risulterà evidente che tale autorizzazione è intervenuta successivamente alla emissione delle fatture in non imponibilità.