Quesiti09/12/2014Imu e Tasi su Immobile non produttivo di reddito fondiario e Soggetti passivi IRESUn immobile, risultante nella categoria catastale C4 e D6 (palestre), concesso in comodato d'uso gratuito ad una associazione, può avvalersi della riduzione di aliquota ai fini IMU prevista per gli Immobili non produttivi di reddito fondiario Una Srl (il regolamento comunale prevede una riduzione di aliquota per i soggetti passivi IRES) che ha locato un immobile di sua proprietà, può avvalersi comunque della suddetta riduzione di aliquota Grazie. Premesso che nel primo quesito non viene chiarita la natura del soggetto comodante, non sono produttivi di reddito fondiario i soli immobili "strumentali" ad una attività di impresa o professionale (art. 43 Tuir).
Quesiti02/12/2014ABITAZIONE PRINCIPALE IMUCoppia non sposata e un figlio risiedono e dimorano nel Comune x, in un immobile (1) in comproprietà con la compagna.Il 01/07/2014 il compagno prende la residenza e dimora abitualmente in un altro immobile (2) sito nello stesso Comune, e sempre in comproprietà con la compagna. .E' corretta la seguente soluzione- la compagna considera l'immobile 1 abitazione principale per tutto il periodo di imposta;- il compagno considera l'immobile 1 abitazione principale per il primo semestre, e l'immobile 2 per il secondo semestre.Se tale soluzione è errata, quale è quella giustaCambia qualcosa se la compagna e il figlio dimorano nell'immobile ma non hanno cambiato la residenza al comuneGrazie. Il MEF ha sempre fatto riferimento al concetto di nucleo familiare per individuare il limite di applicazione del concetto di abitazione principale (CM 3/DF/2012), ssenza tuttavia aver mai definito il concetto di nucleo familiare.
Quesiti15/10/2014TASI IMMOBILE IN COMPROPRIETA'Buongiorno, c'è una diatriba in corso con un Comune per il calcolo TASI applicato.Premessa che nella DELIBERA le seconde case hanno applicato aliquota a zero mentre le case adibite ad abitazione principale il 3.30 per mille.La casistica è la seguente :un immbibile e' proprietà al 50 un figlio che è solo per lui abitazione principale e l'altro 50 la mamma, La tasi è stata calcolata nel seguente modo: al figlio per la sua quota al 50 con aliquota per abitazione principale, il rimanente 50 della mamma la TASI NON E' DOVUTA IN quanto il Comune non ha previsto nessuna aliquota per le seconde case o altri immobili.Il Comune contesta il calcolo tasi applicato, secondo l'ufficio tributo il figlio DEVE VERSARE LA TASI CON LA PERCENTUALE AL 100 come abitazione principale IN QUANTO E' RESPONSABILE IN SOLIDO COME PREVISTO DALLA LEGGE DI STABILITA' 147/2013 ART.1 C.671 .1) quel'è il calcolo corretto2)la solidarieta' della norma è da applicare al debito tributario , che in questo caso corrisponde solo al 50 del figlio visto che non esiste nessuna aliquota abita alle seconde case; non puo' pretendere il Comune un debito tributario calcolato al 100 se non ci sono i requisiti. o condizioni E' corretto Grazie Il Comune ha torto. Il concetto di responsabilità solidale riguarda solo l'attività di riscossione, non certo l'applicazione del tributo.