Info Flash Fiscali 20/12/2013Noleggio occasionale unità da diporto - nuove regoleLa dichiarazione contenente l’indicazione dei proventi vale anche come richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva Con il recente provvedimento 149348/2013, l’Agenzia, rende note: le modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei proventi derivanti da noleggio occasionale di unità da diporto che non abbia ecceduto complessivamente 42 giorni di noleggio limite oltre il quale l’attività perde la caratteristica dell’occasionalità; le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva del 20 . AMBITO SOGGETTIVO Come disposto dall’art. 59-ter del DL 1/2012 (modificato dall’art. 23 del DL 69/2013): i titolari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto che, previa comunicazione effettuata secondo il DM 26/02/2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle suddette unità, sono tenuti all’adempimento degli obblighi di documentazione e dichiarazione dei relativi proventi, qualora il noleggio abbia una durata complessiva 42 giorni, nonché quelli di versamento dell’imposta sostitutiva del 20.
Info Fisco 319 / 1320/12/2013Quadro RW - Chiarimenti per le attività oggetto di monitoraggioIl recente Provv. n. 151663/2013 ha definito l’ambito delle nuove regole del monitoraggio fiscale a partire da Unico 2014. Tra le novità più rilevanti si segnala il nuovo ambito: soggettivo: sono tenuti al monitoraggio non solo i possessori formali degli investimenti all’estero, ma anche coloro che, pur non essendo i possessori diretti, sono considerati i titolari effettivi dell’investimento; in tal caso il contribuente deve indicare a quadro RW il valore della partecipazione detenuta nella società estera e la percentuale di partecipazione; oggettivo: nel quadro RW devono essere riportati anche i dati relativi all'IVIE e all'IVAFE che in Unico 2013 andavano, invece, indicate nel quadro RM.
Info Flash Fiscali 19/12/2013Registratori di cassa - soppressa la dichiarazione cartaceaDal 2014 le informazioni riportate nel libretto di dotazione sono inviate telematicamente da chi compie la verificazione periodica Con il recente provvedimento 150227/2013, l’Agenzia, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ha soppresso l’obbligo comunicazione relativo i misuratori fiscali (di cui agli artt. 8 del DM 23/03/83 e 7 del DM 4/04/1990); in particolare, per gli operatori che certificano i corrispettivi mediante l’emissione di scontrino fiscale, a decorrere dal 1 gennaio 2014, non sarà più necessario comunicare la messa in servizio, la variazione e la disinstallazione dei registratori di cassa. LE NOVITA’ DEL PROVVEDIMENTO Con le novità in esame, si è quindi previsto un alleggerimento degli adempimenti a carico degli esercenti i quali non saranno più tenuti ad inviare, mediante con lettera raccomandata, alla competente Direzione Provinciale delle Entrate l’apposita dichiarazione in forma cartacea relativa la messa in funzione, variazione o disinstallazione dei misuratori fiscali.
Info Flash Fiscali 318 / 1319/12/2013Flash - Registratori di cassa - Soppressa la dichiarazione cartaceaCon il recente provvedimento 150227/2013, l’Agenzia, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ha soppresso l’obbligo comunicazione relativo i misuratori fiscali (di cui agli artt. 8 del DM 23/03/83 e 7 del DM 4/04/1990); in particolare, per gli operatori che certificano i corrispettivi mediante l’emissione di scontrino fiscale, a decorrere dal 1 gennaio 2014, non sarà più necessario comunicare la messa in servizio, la variazione e la disinstallazione dei registratori di cassa.
Info Fisco 317 / 1319/12/2013Rivalsa IVA per accertamenti definitivi dopo il 24/01/2012Con la recente CM 35/2013, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle regole per beneficiare delle nuove disposizioni Iva, con le quali è stato eliminato il divieto di detrazione/rivalsa a seguito di accertamento. In particolare, è stato precisato che: l'esercizio della rivalsa è ammesso solo a seguito di accertamenti divenuti definitivi successivamente al 24/01/2012 attraverso uno degli istituti deflattivi del contenzioso, o per mancata impugnazione dell'atto o sentenza definitiva; in pendenza di giudizio, non è consentita né la rivalsa né la detrazione dell’Iva per le somme versate a titolo provvisorio; ove l’accertamento si consolidi, con conseguente acquisizione a titolo definitivo, potrà essere esercitata la rivalsa anche per quanto già versato nel corso del contenzioso; in caso di pagamento rateale, il diritto alla rivalsa potrà essere esercitato in relazione al pagamento delle singole rate, ma è necessario che il versamento della 1 rata sia successivo al 24/01/2012; la detrazione è consentita anche nelle ipotesi di importazione, splafonamento da parte dell’esportatore abituale e reverse charge.
Statici 18/12/2013Banca dati QuesitiLa Banca dati dei quesiti è ricca di oltre 10.000 quesiti, in materia tributaria e di diritto commerciale, che è possibile visualizzare nella sezione Archivio Quesiti. Per una agevole ricerca dei quesiti di interesse, occorre accedere alla funzione di riceva avanzata, nel riquadro bordato di rosso, in alto a destra nella videata (la ricerca è automaticamente estesa alle parole ricercate nell'ambito di tutti i documenti nel sito).
Info Flash Fiscali 16/12/2013IMU, TARES, TASI e TARI - le prossime scadenzeDal MEF un vademecum sulle prossime scadenze Con un apposito comunicato stampa datato 12/12/2013, il MEF, ha riepilogato le scadenze rispettivamente del prossimo 16/12/2013 e del 16/01/2014 relativamente a Imu, Tares, Tari e Tasi. IMU Ultimo giorno utile per il pagamento della 2 rata dell’IMU dovuta: per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze dai possessori di abitazioni principali di particolare pregio, accatastati come A1, A8 e A9 sui terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (la 1 rata era stata abolita per tutti i terreni agricoli, anche se non posseduti da coltivatori diretti o IAP). per i fabbricati rurali ad uso abitativo che non siano adibiti ad abitazione principale (anche per questi vi è stato l’ esonero dalla 1 rata).