Fisco passo per passo 17/07/2026Digitalizzazione degli atti impositivi: l'Agenzia delle Entrate inserisce nel Cassetto fiscale gli avvisi di liquidazione e gli accertamenti automatizzatiL'Agenzia delle Entrate, tramite il provv. 210791/2026 firmato dal Direttore Vincenzo Carbone il 16 luglio 2026, ha avviato le misure per il potenziamento dei servizi telematici messi a disposizione dei cittadini. Il provvedimento, emanato in attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, introduce nuove funzionalità per incrementare il contenuto conoscitivo del Cassetto fiscale.
Fisco passo per passo 17/07/2026Destinazione dei crediti d'imposta e dichiarazioni integrative: l'Agenzia delle Entrate vieta il cambio di opzione da rimborso a cessione infragruppoL'Agenzia delle Entrate, con l’interpello 147/2026, ha negato la possibilità per i contribuenti di utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa al solo fine di modificare la destinazione di un'eccedenza d'imposta precedentemente richiesta a rimborso, trasformandola in un credito da destinare a cessione infragruppo. L'amministrazione finanziaria ha chiarito che le scelte espresse nei modelli dichiarativi ordinari sono irrevocabili, fatte salve le esplicite e tassative deroghe previste dal legislatore tributario, escludendo che il cosiddetto "ripensamento" tardivo possa essere equiparato alla correzione di un errore materiale o di fatto.
L’evoluzione della Giurisprudenza 17/07/2026Valida la cartella notificata con Pec anche se l’indirizzo di Ader non risulta dai pubblici elenchiLegittima la cartella esattoriale per il recupero dei contributi previdenziali, anche se l’indirizzo da cui proviene la Pec dell’Agenzia entrate riscossione non risulta su un registro pubblico, ad esempio Ini-Pec, l’elenco nazionale dei domicili digitali di imprese e professionisti gestito da InfoCamere. Conta solo che sia stato utilizzato un indirizzo Pec istituzionale, per quanto non censito nei registri: ciò consente di ritenere l’atto riferibile all’Ader come soggetto notificante e l’incombente non è nullo, a meno che il destinatario dell’atto non dimostri di aver subito un danno concreto nel diritto di difesa, mentre non basta dedurre in proposito un ipotetico pericolo di malware.