DOMANDA
Una impresa, che esercita attività di commercio al dettaglio di articoli casalinghi , in contabilità semplificata, ha scelto e quindi farà l'opzione per "data registrazione che vale quale pagamento/incasso". Tale impresa, pur avendo una rilevante giacenza di magazzino finale al 31/12/2016, ha scelto di non passare al regime di contabilità ordinaria. Ora , al fine di evitare l'emersione di una perdita non riportabile nel corso dell'anno 2017, l'impresa avrebbe intenzione di non registrare, nell'anno 2017 tutte le fatture di acquisto di costi (merce e non) relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre e di rimandare la registrazione nell'anno 2018 . Alla luce della circolare ministeriale n.1/E del 2018 è possibile registrare tali fatture nell'anno 2018 ad esempio nel mese di gennaio , in apposito registro 2018 sezionale acquisti , recuperare l'iva nell'annuale relativa all'anno 2017 ? Avendo anche regime di liquidazione iva trimestrale non dovrebbe emergere nemmeno credito in annuale, corretto? Ma da un punto di vista reddituale, di imposte sui redditi, tali fatture di acquisto sono da considerare costi dell'anno 2017 oppure dell'anno 2018 ? Oppure vi deve essere coincidenza tra detrazione iva , registrazione contabile e detrazione del costo. Per capirci, se detraggo l'iva nell'annuale 2017 devo detrarre anche il costo nell'anno 2017?
Il sezionale del gennaio 2018 , che andremmo ad aprire e che comprenderà tutte le fatture ricevute nell' anno 2017 deve avere un nome particolare?
Per concludere, a questo punto le fatture di acquisto quale che sia il regime contabile adottato, da un punto di vista iva il termine di registrazione è collegato alla data di ricezione del documento? Cosa si intende , nella circolare n.1/ E dove si dice , se manca la data di ricezione a mezzo pec la stessa deve emergere da una corretta tenuta della contabilità?