DOMANDA
Nella circolare 3/E del 02.03.2016, riferendosi alla detrazione al 50% delle spese per interventi di manutenzione straordinaria, viene richiamata una precedente circolare dove si dice che:
“tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.”.
Ho il caso della sostituzione di una caldaia autonoma in un appartamento con un'altra analoga, a camera aperta, che l'installatore ha certificato appartenere alla classe C per il riscaldamento e alla classe B per la produzione di acqua calda.
1) Dato che la circolare fa riferimento a "risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente" è necessario acquisire la classe energetica della precedente caldaia per dimostrare che c'è un miglioramento energetico?
2) E se la classe della precedente caldaia fosse la stessa di quella nuova? E' possibile sostenere che la sostituzione di una caldaia (rotta) vecchia di 10 anni, con una nuova comporta comunque un risparmio energetico, anche a parità di classe energetica, e che quindi si può usufruire della detrazione 50%?
3) Si fa presente che non è stato possibile installare una caldaia a condensazione perché il camino di scarico è in comune con altri appartamenti del condominio e non è possibile installare caldaie con scarico forzato (quali sono le moderne caldaie a camera chiusa). Ciò è sufficiente per usufruire comunque della detrazione 50%? E' necessario ottenere una certificazione di tale situazione dall'installatore?
4) In caso di sostituzione di una vecchia caldaia GIA' a condensazione con una nuova a condensazione, di analoga classe energetica, è possibile usufruire della detrazione 50%?