
L’art. 51 dell’allegato 1 al D.lgs. 141/2024 prevede le seguenti disposizioni:
concessione dei benefici: può essere revocata, in qualsiasi momento, nel caso sorgano fondati dubbi sulla solvibilità del beneficiario, il quale, entro 5 gg dalla notifica della revoca, deve prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.