L’art. 1 del D.L. 5/2023 ha previsto l’obbligo per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare presso gli impianti di distribuzione sulla rete stradale e non il prezzo medio praticato. Le medie sono calcolate dal Mimi sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti.
Di seguito il dettaglio delle relative disposizioni.