
La Circolare n. 6/2023 dell’Agenzia Dogane ha fornito chiarimenti con riguardo all’applicazione per l’anno 2023 dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI) a seguito della nuova regolamentazione che ha interessato il settore degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’art. 110, co. 7, del TULPS. Il citato co. 7 dell’art. 110 prevede che si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito quelli:
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lett. a) |
elettromeccanici privi di monitor tramite i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1, che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie; in tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a 20 volte il costo della partita |
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lett. c) |
basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50 |
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lett. c-bis) |
meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lett. a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita |
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lett. c-ter) |
meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo |