I co. 452 e 453 dell’art. 1 della L. 178/2020 hanno previsto esenzioni IVA per i vaccini Covid-19 e per gli strumenti diagnostici.
Il co. 452 prevede che sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta, fino al 31/12/2022:
- le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla Dir. 98/79/CE o al Reg. UE 2017/745 (il riferimento a tale Reg. UE deve intendersi riferito, in base a quanto previsto dal D.L. 183/2020, al Reg. UE 2017/746) e ad altra normativa dell’UE applicabile;
- le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.
Nota: la suddetta disposizione è prevista in deroga al co. 1, art. 124, del D.L. 34/2020, che applicava a tali operazioni un’aliquota IVA del 5%.