Fisco passo per passo 16/12/2021No alla rideterminazione del bonus mezzogiorno in caso di affitto d'aziendaCon la risposta n. 812 del 15/12/2021 l'Agenzia Entrate ha ribadito che: in relazione all'applicazione del cd. "Bonus Mezzogiorno", per gli investimenti effettuati nelle strutture produttive situate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo l’affitto dell’intera azienda (e, quindi, dell’attività e dei beni necessari al suo svolgimento) non implica la rideterminazione del credito d’imposta (meccanismo antielusivo cd.
Quesiti01/12/2021contributo perequativoLa domanda per la richiesta di contributo perequativi prevede di indicare gli altri contributi già percepiti compilando un elenco di misure agevolative, molte elencate nella domanda ma alla fine rimane un campo per "altri contributi ...." In questa ultima voce vanno inseriti: - bonus Inps o casse di previdenza (per professionisti e ditte individuali) - per le società devono essere indicati i bonus inps percepiti dai soci - credito imposta per beni strumentali e beni strumentali 4.0 - agevolazione sugli interessi per finanziamenti garantiti fondo di garanzia - contributi diversi su investimenti: ISI Inail - PSR agricoli - Bandi regionali per investimenti - contributi e agevolazioni di altri enti Camera di Commercio - Comuni La risposta è negativa: gli aiuti di Stato che devono essere defalcati sono tassativamente citati dalla norma istitutiva (co. 20 dell'art. 1, DL 73/2021), il quale fa riferimento solo ai seguenti contributi: art. 25, DL 34/2020 DL 34/2020 (Decreto Rilancio) art. 59 e 60 DL 104/2020 DL 104/2020 (Decreto Agosto) "Contributo Centri storici" DL 137/2020 (Decreto RISTORI) art. 1, co. 1-10, DL 137/2020 Contributo a fondo perduto DL Ristori (cod.
Info Fisco 131 / 2125/11/2021Bonus investimenti - I chiarimenti della prassi (1 parte)Nel corso del 2020 e 2021 l’Agenzia ha fornito una serie di chiarimenti in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui alla Legge di Bilancio 2020, modificato dalla Legge di Bilancio 2021 e, più di recente, dal DL Sostegni-bis. Tra quelli più rilevanti si evidenzia quanto segue: investimenti (in beni 4.0 o meno) effettuati dal 16/11/2020: nel caso in cui alla data del 15/11/2020: si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20: gli investimenti (se completati entro il 30/06/2021) restano incardinati nella disciplina previgente (bonus targato 2020) in caso contrario: si applica la nuova disciplina (bonus targato 2021) riporto delle quote di credito inutilizzate: l’eventuale quota di agevolazione non utilizzata in un anno è liberamente riportabile, senza limiti di tempo, all’annualità successive trasferibilità del credito d’imposta: il credito d’imposta risulta trasferibile in caso di: operazioni aziendali straordinarie: se l’avente causa acquisisce il bene oggetto dell’investimento (incluso il trasferimento all’erede del de cuius che prosegue l’attività) soggetti trasparenti: le Srl in trasparenza/società di persone/imprese familiari possono (facoltà) trasferire il credito d’imposta ai soggetti cui viene imputato reddito beni di costo non superiore a . 516,46: l’investimento è agevolabile indipendentemente dalla scelta effettuata in sede contabile (di deduzione integrale nell’anno o di ammortamento) cumulo: l’investimento va assunto al lordo di eventuali contributi pubblici ed è cumulabile con altre agevolazioni nel limite massimo di intensità di aiuto costituito dal costo di acquisizione del bene rilevanza del DURC: l’assenza dei requisiti per l’ottenimento del DURC all’atto di ciascuna compensazione comporta la sanzione del 30 per indebito utilizzo (anche per i professionisti) recapture: in relazione alla rideterminazione del credito d’imposta, il procedimento: si applica in caso di mancato esercizio del riscatto/cessione del contratto entro il 31/12 del 2 esercizio successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione del bene (è escluso nel lease-back) non si applica in caso di furto comprovato la denuncia alla P.S.
Pillole Operative 10/11/2021DDL bilancio 2022 – bonus investimenti in R&S e innovazioneFISCALE Pag. 1/2 Agg. al 10.11.2021 DDL BILANCIO 2022 – BONUS INVESTIMENTI IN R&S E INNOVAZIONE Le modifiche disposte al bonus investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione e altre attività innovative di cui alla Legge di bilancio 2020 sono le seguenti: art. 1 CONTENUTO testo normativo vigente: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 e fino a quello in corso al 31/12/2022, per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle co. 198 (sostituito) misure di cui ai co. 199-206; testo normativo così sostituito: per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai co. 199-206. attività di R&S di cui al co. 200: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, in misura pari al 20 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni; attività di innovazione tecnologica di cui al co. 201: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023, in misura pari al 10 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni; il credito d'imposta, per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con D.M., è co. 203 riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, in misura pari al 15 della relativa (sostituito) base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni; è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta nel rispetto dei relativi massimali e purché vi sia la separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività; attività di design e ideazione estetica di cui al co. 202: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023, in misura pari al 10 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni; limite massimo annuale (aspetto comune): va ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi attività di ricerca e sviluppo di cui al co. 200 (co. 203-bis): il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2022 e fino a quello in corso al 31/12/2031, in misura pari al 10 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni; attività di innovazione tecnologica di cui al co. 201 (co. 203-ter): il credito d'imposta è riconosciuto, co. 203-bis, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 e fino a quello in corso al 203-ter e 31/12/2025, in misura pari al 5 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o 203-quater (aggiunti) contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni; attività di design e ideazione estetica di cui al co. 202 (co. 203-quater): il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 e fino a quello in corso al 31/12/2025, in misura pari al 5 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni; limite massimo annuale (aspetto comune): va ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. REFI REDAZIONE FISCALE S.r.l Via G.
Pillole Operative 10/11/2021DDL bilancio 2022 – bonus investimenti e rivalutazione beniFISCALE Pag. 1/2 Agg. al 10.11.2021 DDL BILANCIO 2022 – BONUS INVESTIMENTI E RIVALUTAZIONE BENI BONUS INVESTIMENTI (LEGGE DI BILANCIO 2021) art. 1 CONTENUTO A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, co. 1051 che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il (modificato) 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20 del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai co. da 1052 a 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a decorrere dall’1/01/2023 e fino al 31/12/2025, ovvero entro il 30/06/2026, purché entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di co. 1057-bis (aggiunto) acconti per almeno il 20 del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del: 20 del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10 del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5 del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni.
Pillole Operative 26/10/2021Bonus investimenti – modello di comunicazioneFISCALE Pag. 1/5 Agg. al 26.10.2021 BONUS INVESTIMENTI – MODELLO DI COMUNICAZIONE PREMESSA La Legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 184-197) ha introdotto il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dall’1/01 e fino al 31/12/2020 ovvero, a certe condizioni, fino al 30/06/2021. In particolare, il co. 191 del citato art. 1 prevede, tra l’altro, che al solo fine di consentire al Mise l’acquisizione delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai co. 189 e 190 del citato art. 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Mise.
Fisco passo per passo 22/10/2021Documento programmatico di bilancio: proroga detrazioni fiscali per ristrutturazioni ed eco-bonusNel Documento programmatico di bilancio per il 2022, approvato il 19 ottobre dal Consiglio dei Ministri, viene splicitata la volontà del Governo di prorogare le detrazioni fiscali per ristrutturazioni ed eco-bonus e più nello specifico i bonus per ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica, mobili, sisma, verde. Nel documento di legge che "la manovra di bilancio si pone l’obiettivo di supportare la crescita, sostenendo l’economia nella fase di uscita dalla pandemia, così da recuperare nel 2022 il livello di PIL precedente la crisi, e ponendo le condizioni per aumentare il tasso di crescita del prodotto nel medio termine.
Fisco passo per passo 20/10/2021Bonus investimenti in beni strumentali nuovi anche in caso di un successivo contratto di noleggio/locazione operativaCon la risposta a interpello n. 720 del 18/10/2021, con riferimento al credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi, è stato chiarito che la circostanza che l'investimento effettuato sia oggetto di un successivo contratto di noleggio/locazione operativa stipulato con un terzo non costituisce, di per sé, una causa ostativa all'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Come precisato nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'iper ammortamento, di cui il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi rappresenta sostanzialmente l'evoluzione normativa, consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione fruibile dai soggetti che acquisiscono da terzi, in proprietà o in leasing, i beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016.
Pillole Operative 26/09/2021Società tra professionisti – bonus investimentiFISCALE Pag. 1/3 Agg. al 26.09.2021 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI – BONUS INVESTIMENTI La Risposta n. 600/2021 dell’Agenzia Entrate fornisce chiarimenti in merito, tra l’altro, all’accesso ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali da parte di una società tra professionisti (in seguito STP) e al cumulo delle agevolazioni. CASO ESAMINATO La società istante, avente per oggetto principale dell’attività l'erogazione di servizi sociosanitari nell’ambito odontoiatrico svolti tramite i soci persone fisiche abilitati all’esercizio della relativa professione, è intenzionata a realizzare degli investimenti finalizzati all'acquisto di apparecchiature e macchinari odontoiatrici ad alto contenuto tecnologico, alcuni dei quali aventi le caratteristiche di cui all'allegato A della L. 232/2016; sta valutando la possibilità di accedere al bonus investimenti previsto dalla Legge di bilancio 2021 e a quello per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno di cui alla Legge di stabilità 2016.