
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 19/2025, ha chiarito che le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato e le APS che svolgono servizi socio-sanitari e possiedono immobili in diritto di superficie possono applicare il limite di spesa maggiorato previsto dall’articolo 119, comma 10-bis, DL 34/2020, equiparando la proprietà superficiaria ai titoli tassativamente previsti dalla norma.
Inoltre, la Risposta a interpello n. 18/2025 conferma che gli enti dotati di personalità giuridica canonica, come gli istituti per il sostentamento del clero, sono qualificati come “investitori istituzionali” e beneficiano del regime fiscale agevolato sui proventi da fondi immobiliari, applicando la ritenuta del 26%.