
Gli Enti del Terzo Settore possono svolgere, a determinate condizioni, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6211/2024 di recente pubblicazione, ha fornito chiarimenti importanti sulla distinzione tra attività di interesse generale e attività diverse, con particolare riferimento alle Organizzazioni di Volontariato. La presente circolare ne analizza il contenuto, previa doverosa premessa sulla normativa di riferimento.