
Quando l’atto impositivo o processuale non è consegnato perché il destinatario risulta temporaneamente assente, l’amministrazione finanziaria può provare che il procedimento si è perfezionato soltanto producendo in giudizio l’avviso di ricevimento della Cad, la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale, dove l’interessato può ritirarlo. Se dunque il contribuente si costituisce oltre i termini di cui all’articolo 32 del d.lgs. 546/1992, cioè l’ultima scadenza per esercitare le attività difensive nel giudizio di secondo grado, la nullità non è sanata per raggiungimento dello scopo in base all’articolo 156 Cpc perché riguarda un elemento strutturale essenziale.
Lo ha stabilito la Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 27171 del 19 ottobre 2026, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.