
Con P.O. del CNDCEC dell’11 novembre 2025, è stato chiarito un aspetto rilevante in tema di determinazione del compenso del consulente tecnico di parte (CTP), negando la possibilità di applicare congiuntamente i parametri previsti dagli articoli 21 e 22 del DM n. 140/2012, con riferimento ad una attività peritale riguardante la ricostruzione di movimenti bancari.