Fisco passo per passo 24/07/2025Trasparenza fiscale di un fondo estero e benefici convenzionali per gli investitori: i chiarimenti dell’Agenzia delle EntrateCon l’Interpello 194/2025, l’Agenzia delle Entrate affronta un tema di grande rilievo per gli operatori internazionali e gli investitori istituzionali: la qualificazione fiscale di un fondo estero (ACS - Authorised Contractual Scheme) istituito nel Regno Unito e la possibilità, per i suoi sottoscrittori, di accedere ai benefici convenzionali previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito. Il fondo ACS: natura giuridica e struttura operativa Il fondo in questione, denominato Gamma, è gestito dalla società Alfa, con sede nel Regno Unito e autorizzata dalla Financial Conduct Authority (FCA).
Fisco passo per passo 24/07/2025Credito d’imposta per la formazione agricola: approvato il modello per la comunicazione delle spese sostenuteCon il provvedimento n. 305754/2025, pubblicato in data 24 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta previsto dall’articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, a favore degli imprenditori agricoli che partecipano a corsi di formazione sulla gestione aziendale. Si tratta di una misura concreta per il sostegno all’imprenditoria giovanile nel settore agricolo, in linea con le finalità dichiarate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Fisco passo per passo 24/07/2025ISA 2023: l’Agenzia delle Entrate attiva le comunicazioni di anomalia per lavoratori autonomi e imprese minoriCon il provvedimento prot. n. 305720/2025, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introducendo un articolato sistema di comunicazioni finalizzate alla promozione dell’adempimento spontaneo. L’oggetto del provvedimento riguarda in particolare le anomalie ISA riferite al periodo d’imposta 2023, rilevate nei confronti di lavoratori autonomi e imprese di minori dimensioni.
Info Fisco 091 / 2524/07/2025I criteri di valutazione dei bilanci intermedi del nuovo OIC 30L’OIC ha aggiornato il principio contabile relativo ai bilanci intermedi, applicabile in tutti i casi in cui le società necessitino di pubblicare detti documenti, per obbligo di legge o volontariamente. Le caratteristiche principali di tali documenti contabili sono: l’utilizzo delle forme applicate per legge, relativamente ai bilanci di esercizio (si tenga conto del disposto normativo contenuto negli artt. 2423, 2424, 2425, 2435-bis e 2435-ter e 2427 c.c.); la redazione deve rispettare la normativa prevista per la redazione del bilancio di esercizio (criteri di redazione e di valutazione); il calcolo delle imposte va effettuato secondo il metodo dell’aliquota fiscale annua effettiva, che consente la rilevazione del carico tributario di periodo applicando detta percentuale sull’utile ante-imposte.
Quesiti24/07/2025ISA ESCLUSIONE MULTIATTIVITA'Buongiorno,una ditta individuale che ha realizzato ricavi nell' attivita' prevalente per giusto il 70 e in quella secondaria per giusto il 30.. è escluso ISA cod. 7Ringraziamo e porgiamo cordiali salutiIn merito al quesito posto si evidenzia che le istruzioni agli ISA affermano, in particolare, che: "I contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso ISA, qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati, afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, superi il 30 dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, pur non applicando l’ISA, sono comunque tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dati (si veda precedente par. 2.3) " Quindi il contribuente - non - superando la soglia citata del 30 resta pienamente soggetto all’applicazione degli ISA. Cordialità
Info Flash Fiscali 139 / 2524/07/2025Riaddebito delle spese comuni di studio – Aspetti Iva e redditiIn presenza di più professionisti, non legati tra loro da rapporti associativi, che decidono di intestare le spese per lo studio (affitto, spese condominiali, utenze, ecc.) ad uno solo, con accordo di successivo riaddebito di parte di tali spese all’altro professionista, in capo al soggetto che procede al riaddebito: ai fini Iva: se l’operazione rientra nell’ambito di un mandato senza rappresentanza, nel riaddebito si applica il medesimo regime Iva applicato a monte sulle spese addebitate ai fini reddituali: il riaddebito non costituisce componente positivo di reddito ma riduce i costi deducibili Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel merito ribadendo che: per poter applicare il regime Iva applicato sulle spese a monte il riaddebito deve essere analitico; in presenza di riaddebito determinato in via forfettaria si applica l’aliquota Iva ordinaria. A tal fine non rileva se la ricostruzione analitica sia avvenuta ex post nell’ambito di un contenzioso instaurato tra le parti.
L’evoluzione della Giurisprudenza 24/07/2025Processo tributario: la particolarità del caso trattato non basta per compensare le spese di liteNella lite fra contribuente e amministrazione finanziaria il giudice non può compensare le spese di giudizio soltanto perché il caso che ha trattato è particolare: le gravi ed eccezionali ragioni che in base all’articolo 15, secondo comma, del decreto legislativo 546/92 consentono di derogare al principio della soccombenza devono essere indicate in modo esplicito nella sentenza, mentre non integrano ragioni plausibili per farlo formule generiche che richiamano la peculiarità o la particolarità della fattispecie, della vertenza o della materia trattata. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 20611 del 22 luglio 2025, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.
Notizie Flash 23/07/2025Codice EORI: attenzione ai portali a pagamento, la registrazione è gratuita e gestita solo dall’AgenziaCon avviso del 23 luglio 2025, la Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiamato l’attenzione degli utenti su una pratica particolarmente insidiosa che si sta diffondendo online: la proliferazione di portali web che offrono, a pagamento, servizi di registrazione del codice EORI, inducendo in errore operatori economici e professionisti, spesso ignari della gratuità e ufficialità della procedura. A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla Direzione, l’Amministrazione ha inteso ribadire le corrette modalità di attribuzione del codice EORI, con l’obiettivo di prevenire forme di disinformazione e tutelare l’affidamento degli utenti nei confronti delle procedure doganali ufficiali.