Come noto, l’art. 1, co. 1, del DLgs. 216/2023, ha previsto la riduzione da 4 a 3 del numero di scaglioni IRPEF, accorpando i primi 2 scaglioni (applicando il 23% fino a €. 28.000; in precedenza era prevista l’aliquota del 25% oltre €. 15.000). Il successivo comma 2 aveva, poi, aumentato la detrazione per lavoro dipendente (escluse le pensioni) da €. 1.880 a €. 1.955 per i redditi fino a €. 15.000.
Tali misure, inizialmente previste come temporanee, sono state poste a regime a partire dal 2025 con l’art. 1, co. 2, della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
Il successivo comma 4 del DLgs. 216/2023 disponeva che, per il calcolo degli acconti IRPEF relativi agli anni 2024 e 2025, si dovesse utilizzare la disciplina in vigore nel 2023 (l’imposta del periodo precedente andava calcolata come se non fossero state applicate le nuove disposizioni sui nuovi scaglioni e detrazioni), evitando, in tal modo, che lavoratori dipendenti/pensionati senza ulteriori redditi dovessero procedere alla rideterminazione dell'acconto IRPEF per il 2025.
Con Comunicato stampa del 25/03/2025, il MEF aveva annunciato un imminente intervento normativo per allineare la normativa e permettere che anche gli acconti IRPEF per il 2025 fossero calcolati secondo le nuove aliquote; tale misura è stata prevista dal DL n. 55/2025 (in G. U. n. 94 del 23 aprile 2025).
Ora, il MEF ha adeguato anche le Istruzioni al mod. Redditi PF 2025, le quali confermano che l’acconto 2025 va calcolato secondo le consuete modalità, potendo scegliere tra il metodo storico e quello previsionale (e, nel caso di adozione del criterio storico, procedendo al ricalcolo solo nei casi espressamente previsti: superdeduzione del costo dei neoassunti, ecc.).