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Notizie Flash 06/11/2024

CS - UNRL - Unione Nazionale Revisori Legali - Revisori Legali e loro tirocinanti: sgomenti e perplessi

CS -  UNRL - Unione Nazionale Revisori Legali - Revisori Legali e loro tirocinanti: sgomenti e perplessi

Revisori Legali e loro tirocinanti: sgomenti e perplessi

ennesimo attacco all’indipendenza degli organi di controllo e per gli effetti ai principi democratici di separazione, autonomia ed equidistanza tra massimi poteri nella consueta accezione aristotelica

Riportiamo con massimo stupore il testo dell’art. 112, contenuto nella bozza di Legge di Bilancio 2025 che testualmente recita (fonte sito MEF):

Art. 112. (Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

Il comma 1 prevede di introdurre l’obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente agli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100 mila euro annui e da definire in seguito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il medesimo comma prevede di escludere dall’ottemperanza di siffatto obbligo le società controllate e le società partecipate da regioni o enti locali.

Il comma 2 prevede che l’obbligo di integrazione, di cui al comma 1, si applichi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva all’esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite dal medesimo comma 1 e cessi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni.

Il comma 3 assegna ai rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, nei collegi di revisione e sindacali delle pubbliche amministrazioni e degli enti come individuati ai sensi del comma 1, il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell’attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di concorrere, sulla base di direttive impartite dal medesimo Ministero, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 4 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli enti e alle società di cui al comma 1, le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi, stabilendo che i medesimi soggetti non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Il comma 5 autorizza la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per incrementare i compensi dei revisori dei conti deputati al riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali.

Premessa

Dopo anni di insegnamenti dai disastri economici e finanziari finalmente dal libro verde sulla revisione, che ci descriveva il fenomeno e ne suggeriva i relativi correttivi da adottare, siamo arrivati alle direttive 54/2016 e 43/2006, recepite prima nel decreto Legislativo 39/2010 s.m.i., nonché al Regolamento Europeo 537/2014 direttamente applicabile nell’ordinamento di ogni singolo stato Europeo senza bisogno di recepimento e infine al codice etico dei Revisori Legali italiani.

Nel frattempo abbiano dapprima ottenuto estrazione a sorte dei Revisori negli Enti locali poi rettificata, con nostro massimo stupore e sdegno, relativamente alla nomina del Presidente degli organi di revisione degli EE.LL. violando nuovamente l’indipendenza caratterizzante, al pari della magistratura, i Revisori Legali e come dovrebbe essere qualsiasi organi di controllo nel rispetto del principio aristotelico dei poteri affinché si possa avere un corretto e avanzato sistema democratico.

 

Quindi abbiamo ritenuto di aver fatto del nostro meglio per il benessere del sistema democratico attraverso la regolamentazione di un corpo professionale idoneo per qualsiasi esigenza dell’ordinamento giuridico ed economico di ogni singolo paese dell’U.E. al fine di garantire l’ordine pubblico economico e per gli effetti il pieno compimento di una democrazia avanzata

  • a fini di finanza pubblica in termini di coerenza, congruità e attendibilità;
  • a fini di finanza privata in termini di continuità, adeguati assetti, alert e quant’altro;
  • a fini individuazione di eventuali frodi a danno degli stakeholders;
  • a fini di individuazione del riciclaggio e dell’auto-riciclaggio;
  • a fini di asseverazione di conformità ad obiettivi ambientali, di governance e della sostenibilità;
  • a fini di compliance di qualsiasi aspetto relativo ad informazioni finanziarie e non necessariamente finanziarie;
  • e quant’altro necessario all’ordinamento;

insomma a tal uopo abbiamo istituito e regolamentato con norme speciali di rango europeo un corpo professionale nuovo e le loro attività audit (ex D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.) e non audit services (ex art. 5 c.1 Reg. U.E: 537/2014).

Tale corpo professionale per garantire gli stakeholders lo abbiamo fornito e caratterizzato di diversi requisiti:

  • dell’indipendenza soggettiva ed oggettiva al pari del corpo della magistratura e come tale dovrebbe essere per ogni organo di controllo;
  • dello scetticismo professionale;
  • del codice etico;
  •  dall’obbligo formativo permanente e continuo;
  • del titolo minimo di laurea;
  • dell’esame di stato e quant’altro necessario;

per consentir loro di avere quella "reputazione" tale da poterla trasferire ai soggetti sottoposti al loro controllo al fine di poter circolare sui mercati con maggiore autorevolezza e dinamicità, così tanto richiesta dagli stakeholders;

Considerato

  • che, dopo tutto questo, abbiamo anche istituito presso il MEF la detenzione del registro Revisori Legali;
  • che abbiamo istituito anche la Commissione Centrale Revisori Legali presso il MEF;
  • che abbiamo istituito la Formazione Permanente Continua Obbligatoria per i Revisori Legali presso il MEF;
  • che abbiamo istituito anche il sistema di controllo sui Revisori Legale sulla base di determinati criteri di rischio presso il MEF tra i quali principi di controllo devono essere nominati come ispettori i Revisori Legali iscritti in sezione B del registro con determinate caratteristiche formative;

Riteniamo

il comma 1 art. 112 della bozza legge del bilancio dello stato

  • non coerente rispetto all’apparato già esistente e già completamente sotto il controllo del MEF nonché peraltro disciplinato da norme di rango superiore;
  • non congrua in quanto crea distorsione economica/giuridica del mercato ed un aumento dei costi della P.A. e degli enti privati;
  • non attendibile circa i risultati attesi e le finalità relative al potenziamento dei controlli;
  • e nutriamo forti dubbi di legittimità, sotto vari profili, nel disciplinare l’ambito della revisione legale sia perché caratterizzata dall’indipendenza ergo un organo amministrativo non dovrebbe occuparsene nel rispetto della tripartizione aristotelica dei poteri sia perché disciplinata da norme di rango comunitario ergo non dovrebbe occuparsene nel rispetto del rango gerarchico delle norme e dell’importanza del settore già caratterizzato dall’indipendenza;
  • non opportuna considerata l’esistenza già di un corpo di Pubblici Ufficiali, quali i Revisori Legali, idoneo a conseguire gli effetti desiderati.

Chiediamo

di cassare l’art.112 comma 1, comma 2 e comma 3 della bozza di legge di bilancio per le motivazioni succintamente, ancorché non esclusivamente, indicate

Suggeriamo

come già proposto in diverse occasioni

  • di utilizzare i Revisori Legali corpo professionale già regolamentato ed esistente e già sotto il diretto controllo del MEF;
  • di utilizzare eventualmente estrazione a sorte dei Revisori Legali come già avviene in altri contesti della revisione in ambito della P.A.;
  • stabilire compensi coerenti con il ruolo ed i rischi ai sensi del D. Lgs. 39/2010;
  • per evitare le differenze tra professioni regolamentate, le distorsioni del mercato e della concorrenza e rafforzare l’indipendenza dei Revisori Legali applicare completamente art. 5 c.1 Reg. U.E. con particolare riferimento alla rappresentanza tributaria nonché ridurre le attuali 200 ore, per accesso dei Revisori Legali alle curatele ex art. 358 CCII, alle 40 ore necessarie parimenti a tutte le altre professioni regolamentate ex lege;
  • ove possibile preliminarmente "audire" Unione Nazionale Revisori Legali – UNRL organizzazione maggiormente rappresentativa della categoria professionale Revisori Legali per il supporto tecnico necessario.

Roma lì 05/11/2024

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Tool Applicativi 03/11/2025
Rent to buy immobiliare
In relazione ai contratti di Rent to buy immobiliare (di cui all'art. 23, L. n. 133/2014) il Tool gestisce: gli aspetti fiscali (tassazione ai fini delle imposte indirette e dirette) per tutta la durata del contratto, incluso l'eventuale riscatto ed i relativi aspetti contabili alla luce della soggettività del locatore/cedente e del conduttore/acquirente, distinguendo il caso in cui: siano soggetti "privati" e/o agiscano nell'ambito di un'attività d'impresa. Viene, inoltre, gestito il caso in cui il contratto preveda che, al momento dell'eventuale riscatto, rispettivamente: una quota di canoni incassata in c/prezzo sia incamerata dal cedente nell'ipotesi di mancato del riscatto da parte del conduttore una quota di canoni incassata in c/godimento sia "girata" in c/acconto a favore del conduttore che esercita l'opzione per il riscatto.
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Credito imposta per ricquisto della "prima casa con vendita che precede il riacquisto
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Fisco passo per passo 28/11/2025
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L’evoluzione della Giurisprudenza 28/11/2025
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L’evoluzione della Giurisprudenza 28/11/2025
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Nei casi di irreperibilità del contribuente, non può applicarsi la procedura meno garantista dell’art. 60, comma 1 lett. e), in assenza dell’indicazione delle ricerche compiute dal messo, anche attraverso la consultazione dell’anagrafe: nel caso di specie è illegittima la notifica in quanto il messo dà atto solo di aver depositato il plico sigillato presso la casa comunale e affisso l’avviso di deposito nell’albo pretorio. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza 30615 del 20 novembre 2025, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.
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Gli effetti della definizione agevolata delle liti pendenti ex articolo 6 del decreto-legge 119/18 prevalgono sulle sentenze non definitive anteriori al 24 ottobre 2018. È valida, dunque, l’istanza presentata sulla pronuncia di primo grado emessa prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, anche se esiste una sentenza di appello sfavorevole non ancora passata in giudicato.
Fisco passo per passo 27/11/2025
Avvisi bonari – sospensione notifiche a dicembre
A decorrere dal prossimo 1 dicembre, e fino al 31 dicembre opera la sospensione delle notifiche di avvisi bonari (nonchè delle lettere di compliance e delle comunicazioni degli esiti liquidazione sui redditi soggetti a tassazione separata) introdotta dal D.Lgs. n. 1/2024 (cd. "Decreto Adempimenti"), fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza.
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Clausole abusive e ingiunzioni di pagamento: la Corte UE chiarisce il perimetro della tutela giurisdizionale del consumatore
La Corte di giustizia UE, con la sent. del 27/11/2025, causa C-509/2024, è tornata a delineare i confini applicativi degli artt. 6 e 7 della Dir. 93/13/CEE, relativi alla tutela del consumatore nei contratti contenenti clausole abusive, pronunciandosi in particolare sul ruolo del giudice nella fase di ingiunzione di pagamento e sulla possibilità per l’ordinamento nazionale di predisporre una tutela articolata in più fasi. Riduzione del credito senza annullamento immediato della clausola: un sistema a due tempi La Corte ha affermato che non è contrario al diritto dell’Unione il fatto che una normativa nazionale consenta al giudice di limitarsi, nella fase dell’ingiunzione di pagamento, a ridurre l’importo del credito richiesto, escludendo le somme derivanti da clausole ritenute abusive, senza procedere contestualmente alla loro dichiarazione di nullità.
L’evoluzione della Giurisprudenza 27/11/2025
L’anno nel marchio non comporta nullità automatica: rileva solo se inganna realmente il consumatore
Nelle conclusioni rassegnate il 27 novembre 2025 nella causa C-412/24, l’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea ha offerto un’interpretazione chiarificatrice in merito all’uso di date nei marchi d’impresa e alla possibilità di dichiararli nulli se tali elementi temporali si rivelano potenzialmente fuorvianti per il pubblico. In particolare, la questione verte sull’eventualità che l’inserimento di un anno all’interno di un marchio – in particolare un anno che può evocare l’origine o la fondazione storica dell’impresa – possa indurre in errore il consumatore medio e determinare, di conseguenza, la nullità del marchio.
L’evoluzione della Giurisprudenza 27/11/2025
Dividendi e fondi pensione esteri: la Corte UE apre al rimborso fiscale con margini di flessibilità
Con la sentenza del 27 novembre 2025, emessa nella causa C-525/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato un nodo interpretativo di rilievo in materia di prelievo fiscale sui dividendi corrisposti a fondi pensione non residenti, chiarendo il rapporto tra l’articolo 63, paragrafo 1, del TFUE e le richieste documentali avanzate dagli Stati membri a fronte di un’istanza di rimborso dell’imposta. Il caso è emblematico per la sua attinenza a un principio cardine dell’ordinamento europeo: la libera circolazione dei capitali, che impone di evitare discriminazioni e restrizioni ingiustificate tra soggetti residenti e non residenti nell’UE.
Notizie Flash 27/11/2025
Uno standard pensato per le PMI: l’IFRS Small cap friendly
Il 27 novembre 2025, l’International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS) ha annunciato la disponibilità ufficiale dello standard contabile dedicato alle piccole e medie imprese (PMI). Si tratta di un documento strutturato e indipendente che può essere adottato da qualsiasi giurisdizione nazionale, anche da quelle che non hanno scelto di applicare gli IFRS completi.
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Fondi pensione esteri: legittimi oneri aggiuntivi se giustificati da esigenze fiscali
La Corte di giustizia dell’Unione europea si è espressa con la sentenza del 27 novembre 2025 (causa C-525/2024) in merito all’esenzione dall’imposta sui dividendi percepiti da fondi pensione non residenti in uno Stato membro, chiarendo che è legittimo per uno Stato esigere oneri amministrativi supplementari a carico di tali soggetti, a condizione che siano proporzionati e giustificati da esigenze di controllo fiscale e di efficacia della riscossione. Il caso ha preso avvio da una controversia tra un fondo pensione spagnolo (Santander Renta Variable Espaa Pensiones) e l’Amministrazione tributaria portoghese.
Fisco passo per passo 27/11/2025
Processo tributario da remoto: nuove regole tecniche operative in vigore dal 1 dicembre 2025
A partire dal 1 dicembre 2025, diventano operative le nuove regole tecniche per lo svolgimento delle udienze a distanza dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di 1 e 2 grado. Le udienze telematiche dovranno essere gestite attraverso la piattaforma Microsoft Teams, utilizzando dispositivi conformi agli standard di sicurezza pubblicati sul portale del Dipartimento della giustizia tributaria.
Fisco passo per passo 27/11/2025
Credito d’imposta per materiali riciclati: al via le domande dal 1 dicembre
A partire dal 1 dicembre 2025, le imprese possono presentare istanza per accedere al credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2024 per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali riciclati. L’agevolazione, introdotta con la legge di bilancio 2023, mira a incentivare il riutilizzo di materiali e a ridurre l’impatto ambientale derivante dagli imballaggi.
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Collegamento tra POS ed RT: obbligo escluso chi emette titoli d'accesso
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Info Fisco 135 / 2527/11/2025
Compensazione dei crediti verso la P.A. per imprese e professionisti
A favore di imprese e professionisti che vantano dei crediti di natura commerciale nei confronti della Pubblica Amministrazione è riconosciuta la possibilità di presentare all’Agente della riscossione istanza: per la compensazione di detti crediti (ove non prescritti, certi, liquidi ed esigibili) con le somme iscritte in ruoli affidati all’Agente entro il 31/12 del 2 anno precedente alla presentazione. A tal fine il credito deve essere preventivamente oggetto di apposita certificazione rilasciata dalla PA debitrice, tramite richiesta effettuata sulla apposita Piattaforma dei crediti commerciali.