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Notizie Flash 06/11/2024

CS - UNRL - Unione Nazionale Revisori Legali - Revisori Legali e loro tirocinanti: sgomenti e perplessi

CS -  UNRL - Unione Nazionale Revisori Legali - Revisori Legali e loro tirocinanti: sgomenti e perplessi

Revisori Legali e loro tirocinanti: sgomenti e perplessi

ennesimo attacco all’indipendenza degli organi di controllo e per gli effetti ai principi democratici di separazione, autonomia ed equidistanza tra massimi poteri nella consueta accezione aristotelica

Riportiamo con massimo stupore il testo dell’art. 112, contenuto nella bozza di Legge di Bilancio 2025 che testualmente recita (fonte sito MEF):

Art. 112. (Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

Il comma 1 prevede di introdurre l’obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente agli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100 mila euro annui e da definire in seguito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il medesimo comma prevede di escludere dall’ottemperanza di siffatto obbligo le società controllate e le società partecipate da regioni o enti locali.

Il comma 2 prevede che l’obbligo di integrazione, di cui al comma 1, si applichi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva all’esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite dal medesimo comma 1 e cessi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni.

Il comma 3 assegna ai rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, nei collegi di revisione e sindacali delle pubbliche amministrazioni e degli enti come individuati ai sensi del comma 1, il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell’attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di concorrere, sulla base di direttive impartite dal medesimo Ministero, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 4 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli enti e alle società di cui al comma 1, le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi, stabilendo che i medesimi soggetti non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Il comma 5 autorizza la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per incrementare i compensi dei revisori dei conti deputati al riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali.

Premessa

Dopo anni di insegnamenti dai disastri economici e finanziari finalmente dal libro verde sulla revisione, che ci descriveva il fenomeno e ne suggeriva i relativi correttivi da adottare, siamo arrivati alle direttive 54/2016 e 43/2006, recepite prima nel decreto Legislativo 39/2010 s.m.i., nonché al Regolamento Europeo 537/2014 direttamente applicabile nell’ordinamento di ogni singolo stato Europeo senza bisogno di recepimento e infine al codice etico dei Revisori Legali italiani.

Nel frattempo abbiano dapprima ottenuto estrazione a sorte dei Revisori negli Enti locali poi rettificata, con nostro massimo stupore e sdegno, relativamente alla nomina del Presidente degli organi di revisione degli EE.LL. violando nuovamente l’indipendenza caratterizzante, al pari della magistratura, i Revisori Legali e come dovrebbe essere qualsiasi organi di controllo nel rispetto del principio aristotelico dei poteri affinché si possa avere un corretto e avanzato sistema democratico.

 

Quindi abbiamo ritenuto di aver fatto del nostro meglio per il benessere del sistema democratico attraverso la regolamentazione di un corpo professionale idoneo per qualsiasi esigenza dell’ordinamento giuridico ed economico di ogni singolo paese dell’U.E. al fine di garantire l’ordine pubblico economico e per gli effetti il pieno compimento di una democrazia avanzata

  • a fini di finanza pubblica in termini di coerenza, congruità e attendibilità;
  • a fini di finanza privata in termini di continuità, adeguati assetti, alert e quant’altro;
  • a fini individuazione di eventuali frodi a danno degli stakeholders;
  • a fini di individuazione del riciclaggio e dell’auto-riciclaggio;
  • a fini di asseverazione di conformità ad obiettivi ambientali, di governance e della sostenibilità;
  • a fini di compliance di qualsiasi aspetto relativo ad informazioni finanziarie e non necessariamente finanziarie;
  • e quant’altro necessario all’ordinamento;

insomma a tal uopo abbiamo istituito e regolamentato con norme speciali di rango europeo un corpo professionale nuovo e le loro attività audit (ex D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.) e non audit services (ex art. 5 c.1 Reg. U.E: 537/2014).

Tale corpo professionale per garantire gli stakeholders lo abbiamo fornito e caratterizzato di diversi requisiti:

  • dell’indipendenza soggettiva ed oggettiva al pari del corpo della magistratura e come tale dovrebbe essere per ogni organo di controllo;
  • dello scetticismo professionale;
  • del codice etico;
  •  dall’obbligo formativo permanente e continuo;
  • del titolo minimo di laurea;
  • dell’esame di stato e quant’altro necessario;

per consentir loro di avere quella "reputazione" tale da poterla trasferire ai soggetti sottoposti al loro controllo al fine di poter circolare sui mercati con maggiore autorevolezza e dinamicità, così tanto richiesta dagli stakeholders;

Considerato

  • che, dopo tutto questo, abbiamo anche istituito presso il MEF la detenzione del registro Revisori Legali;
  • che abbiamo istituito anche la Commissione Centrale Revisori Legali presso il MEF;
  • che abbiamo istituito la Formazione Permanente Continua Obbligatoria per i Revisori Legali presso il MEF;
  • che abbiamo istituito anche il sistema di controllo sui Revisori Legale sulla base di determinati criteri di rischio presso il MEF tra i quali principi di controllo devono essere nominati come ispettori i Revisori Legali iscritti in sezione B del registro con determinate caratteristiche formative;

Riteniamo

il comma 1 art. 112 della bozza legge del bilancio dello stato

  • non coerente rispetto all’apparato già esistente e già completamente sotto il controllo del MEF nonché peraltro disciplinato da norme di rango superiore;
  • non congrua in quanto crea distorsione economica/giuridica del mercato ed un aumento dei costi della P.A. e degli enti privati;
  • non attendibile circa i risultati attesi e le finalità relative al potenziamento dei controlli;
  • e nutriamo forti dubbi di legittimità, sotto vari profili, nel disciplinare l’ambito della revisione legale sia perché caratterizzata dall’indipendenza ergo un organo amministrativo non dovrebbe occuparsene nel rispetto della tripartizione aristotelica dei poteri sia perché disciplinata da norme di rango comunitario ergo non dovrebbe occuparsene nel rispetto del rango gerarchico delle norme e dell’importanza del settore già caratterizzato dall’indipendenza;
  • non opportuna considerata l’esistenza già di un corpo di Pubblici Ufficiali, quali i Revisori Legali, idoneo a conseguire gli effetti desiderati.

Chiediamo

di cassare l’art.112 comma 1, comma 2 e comma 3 della bozza di legge di bilancio per le motivazioni succintamente, ancorché non esclusivamente, indicate

Suggeriamo

come già proposto in diverse occasioni

  • di utilizzare i Revisori Legali corpo professionale già regolamentato ed esistente e già sotto il diretto controllo del MEF;
  • di utilizzare eventualmente estrazione a sorte dei Revisori Legali come già avviene in altri contesti della revisione in ambito della P.A.;
  • stabilire compensi coerenti con il ruolo ed i rischi ai sensi del D. Lgs. 39/2010;
  • per evitare le differenze tra professioni regolamentate, le distorsioni del mercato e della concorrenza e rafforzare l’indipendenza dei Revisori Legali applicare completamente art. 5 c.1 Reg. U.E. con particolare riferimento alla rappresentanza tributaria nonché ridurre le attuali 200 ore, per accesso dei Revisori Legali alle curatele ex art. 358 CCII, alle 40 ore necessarie parimenti a tutte le altre professioni regolamentate ex lege;
  • ove possibile preliminarmente "audire" Unione Nazionale Revisori Legali – UNRL organizzazione maggiormente rappresentativa della categoria professionale Revisori Legali per il supporto tecnico necessario.

Roma lì 05/11/2024

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Esempio di compilazione del Mod. 730/2026 in caso di redditi di lavoro dipendente erogati da due datori di lavoro. il contribuente presenta le seguenti CU (per semplicità espositiva si suppone che le addizionali non siano dovute): redditi di lavoro dipendente a tempo determinato erogati dalla BETA SNC: 1/01/2025-30/06/2025 (181 gg); redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato erogati dalla ALFA SRL: dall’1/07/2025 (184 gg); Inoltre, la AFA SRL non ha effettuato le operazioni di conguaglio in quanto non richiesto dal contribuente. I dati relativi al conguaglio sarebbero risultati dalla compilazione della sezione Dati relativi ai conguagli della CU rilasciata dalla ALFA SRL.
Info Flash Fiscali 094 / 2620/05/2026
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Fisco passo per passo 20/05/2026
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Illegittima la cartella esattoriale perché se la Pec del contribuente è piena o l’indirizzo risulta non valido o inattivo, l’amministrazione finanziaria deve inviare all’interessato la raccomandata informativa, avvertendolo che l’atto è stato depositato nell’area riservata del portale di InfoCamere: la notifica si perfeziona entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito web. L’amministrazione finanziaria deve dimostrare di aver inviato la raccomandata semplice al contribuente, mentre non serve anche la prova che il destinatario l’abbia ricevuta.
L’evoluzione della Giurisprudenza 20/05/2026
Definizione liti fiscali: la controversia ordinaria sulle modalità di pagamento è pregiudiziale rispetto a quella fiscale
Il giudizio civile sulla compensazione utilizzata per saldare la definizione della lite fiscale è pregiudiziale rispetto alla causa tributaria sull’impugnazione della cartella. Ma l’ordinanza cautelare con cui il Tribunale riconosce la validità della compensazione, compiuta con i crediti che la società contribuente vanta verso un ente pubblico, non libera la causa sulla cartella di pagamento dal rapporto di pregiudizialità e non consente al giudice tributario di evitarne la sospensione, dichiarando cessata la materia del contendere.