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Notizie Flash 06/11/2024

CS - UNRL - Unione Nazionale Revisori Legali - Revisori Legali e loro tirocinanti: sgomenti e perplessi

CS -  UNRL - Unione Nazionale Revisori Legali - Revisori Legali e loro tirocinanti: sgomenti e perplessi

Revisori Legali e loro tirocinanti: sgomenti e perplessi

ennesimo attacco all’indipendenza degli organi di controllo e per gli effetti ai principi democratici di separazione, autonomia ed equidistanza tra massimi poteri nella consueta accezione aristotelica

Riportiamo con massimo stupore il testo dell’art. 112, contenuto nella bozza di Legge di Bilancio 2025 che testualmente recita (fonte sito MEF):

Art. 112. (Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

Il comma 1 prevede di introdurre l’obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente agli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100 mila euro annui e da definire in seguito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il medesimo comma prevede di escludere dall’ottemperanza di siffatto obbligo le società controllate e le società partecipate da regioni o enti locali.

Il comma 2 prevede che l’obbligo di integrazione, di cui al comma 1, si applichi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva all’esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite dal medesimo comma 1 e cessi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni.

Il comma 3 assegna ai rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, nei collegi di revisione e sindacali delle pubbliche amministrazioni e degli enti come individuati ai sensi del comma 1, il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell’attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di concorrere, sulla base di direttive impartite dal medesimo Ministero, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 4 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli enti e alle società di cui al comma 1, le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi, stabilendo che i medesimi soggetti non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Il comma 5 autorizza la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per incrementare i compensi dei revisori dei conti deputati al riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali.

Premessa

Dopo anni di insegnamenti dai disastri economici e finanziari finalmente dal libro verde sulla revisione, che ci descriveva il fenomeno e ne suggeriva i relativi correttivi da adottare, siamo arrivati alle direttive 54/2016 e 43/2006, recepite prima nel decreto Legislativo 39/2010 s.m.i., nonché al Regolamento Europeo 537/2014 direttamente applicabile nell’ordinamento di ogni singolo stato Europeo senza bisogno di recepimento e infine al codice etico dei Revisori Legali italiani.

Nel frattempo abbiano dapprima ottenuto estrazione a sorte dei Revisori negli Enti locali poi rettificata, con nostro massimo stupore e sdegno, relativamente alla nomina del Presidente degli organi di revisione degli EE.LL. violando nuovamente l’indipendenza caratterizzante, al pari della magistratura, i Revisori Legali e come dovrebbe essere qualsiasi organi di controllo nel rispetto del principio aristotelico dei poteri affinché si possa avere un corretto e avanzato sistema democratico.

 

Quindi abbiamo ritenuto di aver fatto del nostro meglio per il benessere del sistema democratico attraverso la regolamentazione di un corpo professionale idoneo per qualsiasi esigenza dell’ordinamento giuridico ed economico di ogni singolo paese dell’U.E. al fine di garantire l’ordine pubblico economico e per gli effetti il pieno compimento di una democrazia avanzata

  • a fini di finanza pubblica in termini di coerenza, congruità e attendibilità;
  • a fini di finanza privata in termini di continuità, adeguati assetti, alert e quant’altro;
  • a fini individuazione di eventuali frodi a danno degli stakeholders;
  • a fini di individuazione del riciclaggio e dell’auto-riciclaggio;
  • a fini di asseverazione di conformità ad obiettivi ambientali, di governance e della sostenibilità;
  • a fini di compliance di qualsiasi aspetto relativo ad informazioni finanziarie e non necessariamente finanziarie;
  • e quant’altro necessario all’ordinamento;

insomma a tal uopo abbiamo istituito e regolamentato con norme speciali di rango europeo un corpo professionale nuovo e le loro attività audit (ex D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.) e non audit services (ex art. 5 c.1 Reg. U.E: 537/2014).

Tale corpo professionale per garantire gli stakeholders lo abbiamo fornito e caratterizzato di diversi requisiti:

  • dell’indipendenza soggettiva ed oggettiva al pari del corpo della magistratura e come tale dovrebbe essere per ogni organo di controllo;
  • dello scetticismo professionale;
  • del codice etico;
  •  dall’obbligo formativo permanente e continuo;
  • del titolo minimo di laurea;
  • dell’esame di stato e quant’altro necessario;

per consentir loro di avere quella "reputazione" tale da poterla trasferire ai soggetti sottoposti al loro controllo al fine di poter circolare sui mercati con maggiore autorevolezza e dinamicità, così tanto richiesta dagli stakeholders;

Considerato

  • che, dopo tutto questo, abbiamo anche istituito presso il MEF la detenzione del registro Revisori Legali;
  • che abbiamo istituito anche la Commissione Centrale Revisori Legali presso il MEF;
  • che abbiamo istituito la Formazione Permanente Continua Obbligatoria per i Revisori Legali presso il MEF;
  • che abbiamo istituito anche il sistema di controllo sui Revisori Legale sulla base di determinati criteri di rischio presso il MEF tra i quali principi di controllo devono essere nominati come ispettori i Revisori Legali iscritti in sezione B del registro con determinate caratteristiche formative;

Riteniamo

il comma 1 art. 112 della bozza legge del bilancio dello stato

  • non coerente rispetto all’apparato già esistente e già completamente sotto il controllo del MEF nonché peraltro disciplinato da norme di rango superiore;
  • non congrua in quanto crea distorsione economica/giuridica del mercato ed un aumento dei costi della P.A. e degli enti privati;
  • non attendibile circa i risultati attesi e le finalità relative al potenziamento dei controlli;
  • e nutriamo forti dubbi di legittimità, sotto vari profili, nel disciplinare l’ambito della revisione legale sia perché caratterizzata dall’indipendenza ergo un organo amministrativo non dovrebbe occuparsene nel rispetto della tripartizione aristotelica dei poteri sia perché disciplinata da norme di rango comunitario ergo non dovrebbe occuparsene nel rispetto del rango gerarchico delle norme e dell’importanza del settore già caratterizzato dall’indipendenza;
  • non opportuna considerata l’esistenza già di un corpo di Pubblici Ufficiali, quali i Revisori Legali, idoneo a conseguire gli effetti desiderati.

Chiediamo

di cassare l’art.112 comma 1, comma 2 e comma 3 della bozza di legge di bilancio per le motivazioni succintamente, ancorché non esclusivamente, indicate

Suggeriamo

come già proposto in diverse occasioni

  • di utilizzare i Revisori Legali corpo professionale già regolamentato ed esistente e già sotto il diretto controllo del MEF;
  • di utilizzare eventualmente estrazione a sorte dei Revisori Legali come già avviene in altri contesti della revisione in ambito della P.A.;
  • stabilire compensi coerenti con il ruolo ed i rischi ai sensi del D. Lgs. 39/2010;
  • per evitare le differenze tra professioni regolamentate, le distorsioni del mercato e della concorrenza e rafforzare l’indipendenza dei Revisori Legali applicare completamente art. 5 c.1 Reg. U.E. con particolare riferimento alla rappresentanza tributaria nonché ridurre le attuali 200 ore, per accesso dei Revisori Legali alle curatele ex art. 358 CCII, alle 40 ore necessarie parimenti a tutte le altre professioni regolamentate ex lege;
  • ove possibile preliminarmente "audire" Unione Nazionale Revisori Legali – UNRL organizzazione maggiormente rappresentativa della categoria professionale Revisori Legali per il supporto tecnico necessario.

Roma lì 05/11/2024

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Workflow Antiriciclaggio - II e III MODULO
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La composizione negoziata: ruolo dei professionisti e debiti fiscali
Videocorso del: 16 Aprile 2026 alle 10.00 - 11.30 (Durata 1,5 hh) Cod. Richiesto l'Accreditamento presso l'ODCEC di Patti (ME) per il riconoscimento di n. 2 crediti formativi.
Tool Applicativi 16/02/2026
Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore (2026)
In relazione alla procedura di estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, riaperta da parte della legge di Bilancio 2026 (art. 1, co. 41, L. 199/2025) e da porre in essere entro il 31/05/2026, il tool agevola la determinazione delle imposte dovute a seguito dell'estromissione in relazione: sia agli aspetti Iva (autofattura di estromissione; rettifica della detrazione) che agli aspetti delle imposte dirette (imposta sostitutiva ed Irpef). Inoltre, agevola i calcoli per l'eventuale rettifica Iva (nonché per la integrazione dell'imposta di registro per gli immobili eventualmente locati a terzi ante estromissione.
Info Fisco 037 / 2619/03/2026
ETS – Regimi forfettari – I chiarimenti (2 parte)
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 (periodo 2026 per i soggetti con periodo solare) gli ETS (iscritti al RUNTS) potranno cominciare ad utilizzare i regimi forfettari introdotti dal Codice del Terzo Settore. In particolare, risultano applicabili i seguenti regimi agevolati: regime forfetario applicabile per tutti gli ETS non commerciali, a prescindere dal volume dei ricavi realizzati; il regime opera ai soli fini dei redditi regime forfettario riservato alle OdV/APS con ricavi non superiori a 85.000; il regime (analogo a quello previsto per le persone fisiche in regime forfettario) opera sia ai fini dei redditi che dell’Iva Per quanto, infine, attiene al regime agevolato ex L. 398/91, questo risulta applicabile: dalle sole associazioni/società sportive dilettantistiche non ETS (non iscritte al RUNTS) non risultando più applicabile per nessun altro ente, associativo o meno.
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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6133 del 17 marzo 2026, ha affrontato il tema della fruizione del credito d’imposta per il caro carburanti previsto dal DPR 277/2000, giungendo alla conclusione che la mancata indicazione del credito nel quadro RU del modello REDDITI preclude la possibilità di utilizzarlo in compensazione. Secondo i giudici di legittimità, tale omissione non è emendabile mediante dichiarazione integrativa, in quanto la compilazione del quadro RU costituirebbe espressione di una volontà negoziale e non una mera dichiarazione di scienza.
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La disciplina del prolungamento del periodo agevolato per i docenti e ricercatori rientrati in Italia può essere modulato su base progressiva, in ragione dei maggiori requisiti che si vengono ad ottenere nel tempo. Questo il chiarimento dell'Interpello 80/2026, circa la possibilità di estendere il periodo agevolabile in presenza di figli minorenni nati successivamente al trasferimento della residenza fiscale.
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L'erogazione del rimborso Iva non ne blocca la sospensione
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