Tutti i contenuti
Notizie Flash 06/11/2024

CS - UNRL - Unione Nazionale Revisori Legali - Revisori Legali e loro tirocinanti: sgomenti e perplessi

CS -  UNRL - Unione Nazionale Revisori Legali - Revisori Legali e loro tirocinanti: sgomenti e perplessi

Revisori Legali e loro tirocinanti: sgomenti e perplessi

ennesimo attacco all’indipendenza degli organi di controllo e per gli effetti ai principi democratici di separazione, autonomia ed equidistanza tra massimi poteri nella consueta accezione aristotelica

Riportiamo con massimo stupore il testo dell’art. 112, contenuto nella bozza di Legge di Bilancio 2025 che testualmente recita (fonte sito MEF):

Art. 112. (Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

Il comma 1 prevede di introdurre l’obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente agli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100 mila euro annui e da definire in seguito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il medesimo comma prevede di escludere dall’ottemperanza di siffatto obbligo le società controllate e le società partecipate da regioni o enti locali.

Il comma 2 prevede che l’obbligo di integrazione, di cui al comma 1, si applichi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva all’esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite dal medesimo comma 1 e cessi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni.

Il comma 3 assegna ai rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, nei collegi di revisione e sindacali delle pubbliche amministrazioni e degli enti come individuati ai sensi del comma 1, il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell’attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di concorrere, sulla base di direttive impartite dal medesimo Ministero, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 4 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli enti e alle società di cui al comma 1, le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi, stabilendo che i medesimi soggetti non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Il comma 5 autorizza la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per incrementare i compensi dei revisori dei conti deputati al riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali.

Premessa

Dopo anni di insegnamenti dai disastri economici e finanziari finalmente dal libro verde sulla revisione, che ci descriveva il fenomeno e ne suggeriva i relativi correttivi da adottare, siamo arrivati alle direttive 54/2016 e 43/2006, recepite prima nel decreto Legislativo 39/2010 s.m.i., nonché al Regolamento Europeo 537/2014 direttamente applicabile nell’ordinamento di ogni singolo stato Europeo senza bisogno di recepimento e infine al codice etico dei Revisori Legali italiani.

Nel frattempo abbiano dapprima ottenuto estrazione a sorte dei Revisori negli Enti locali poi rettificata, con nostro massimo stupore e sdegno, relativamente alla nomina del Presidente degli organi di revisione degli EE.LL. violando nuovamente l’indipendenza caratterizzante, al pari della magistratura, i Revisori Legali e come dovrebbe essere qualsiasi organi di controllo nel rispetto del principio aristotelico dei poteri affinché si possa avere un corretto e avanzato sistema democratico.

 

Quindi abbiamo ritenuto di aver fatto del nostro meglio per il benessere del sistema democratico attraverso la regolamentazione di un corpo professionale idoneo per qualsiasi esigenza dell’ordinamento giuridico ed economico di ogni singolo paese dell’U.E. al fine di garantire l’ordine pubblico economico e per gli effetti il pieno compimento di una democrazia avanzata

  • a fini di finanza pubblica in termini di coerenza, congruità e attendibilità;
  • a fini di finanza privata in termini di continuità, adeguati assetti, alert e quant’altro;
  • a fini individuazione di eventuali frodi a danno degli stakeholders;
  • a fini di individuazione del riciclaggio e dell’auto-riciclaggio;
  • a fini di asseverazione di conformità ad obiettivi ambientali, di governance e della sostenibilità;
  • a fini di compliance di qualsiasi aspetto relativo ad informazioni finanziarie e non necessariamente finanziarie;
  • e quant’altro necessario all’ordinamento;

insomma a tal uopo abbiamo istituito e regolamentato con norme speciali di rango europeo un corpo professionale nuovo e le loro attività audit (ex D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.) e non audit services (ex art. 5 c.1 Reg. U.E: 537/2014).

Tale corpo professionale per garantire gli stakeholders lo abbiamo fornito e caratterizzato di diversi requisiti:

  • dell’indipendenza soggettiva ed oggettiva al pari del corpo della magistratura e come tale dovrebbe essere per ogni organo di controllo;
  • dello scetticismo professionale;
  • del codice etico;
  •  dall’obbligo formativo permanente e continuo;
  • del titolo minimo di laurea;
  • dell’esame di stato e quant’altro necessario;

per consentir loro di avere quella "reputazione" tale da poterla trasferire ai soggetti sottoposti al loro controllo al fine di poter circolare sui mercati con maggiore autorevolezza e dinamicità, così tanto richiesta dagli stakeholders;

Considerato

  • che, dopo tutto questo, abbiamo anche istituito presso il MEF la detenzione del registro Revisori Legali;
  • che abbiamo istituito anche la Commissione Centrale Revisori Legali presso il MEF;
  • che abbiamo istituito la Formazione Permanente Continua Obbligatoria per i Revisori Legali presso il MEF;
  • che abbiamo istituito anche il sistema di controllo sui Revisori Legale sulla base di determinati criteri di rischio presso il MEF tra i quali principi di controllo devono essere nominati come ispettori i Revisori Legali iscritti in sezione B del registro con determinate caratteristiche formative;

Riteniamo

il comma 1 art. 112 della bozza legge del bilancio dello stato

  • non coerente rispetto all’apparato già esistente e già completamente sotto il controllo del MEF nonché peraltro disciplinato da norme di rango superiore;
  • non congrua in quanto crea distorsione economica/giuridica del mercato ed un aumento dei costi della P.A. e degli enti privati;
  • non attendibile circa i risultati attesi e le finalità relative al potenziamento dei controlli;
  • e nutriamo forti dubbi di legittimità, sotto vari profili, nel disciplinare l’ambito della revisione legale sia perché caratterizzata dall’indipendenza ergo un organo amministrativo non dovrebbe occuparsene nel rispetto della tripartizione aristotelica dei poteri sia perché disciplinata da norme di rango comunitario ergo non dovrebbe occuparsene nel rispetto del rango gerarchico delle norme e dell’importanza del settore già caratterizzato dall’indipendenza;
  • non opportuna considerata l’esistenza già di un corpo di Pubblici Ufficiali, quali i Revisori Legali, idoneo a conseguire gli effetti desiderati.

Chiediamo

di cassare l’art.112 comma 1, comma 2 e comma 3 della bozza di legge di bilancio per le motivazioni succintamente, ancorché non esclusivamente, indicate

Suggeriamo

come già proposto in diverse occasioni

  • di utilizzare i Revisori Legali corpo professionale già regolamentato ed esistente e già sotto il diretto controllo del MEF;
  • di utilizzare eventualmente estrazione a sorte dei Revisori Legali come già avviene in altri contesti della revisione in ambito della P.A.;
  • stabilire compensi coerenti con il ruolo ed i rischi ai sensi del D. Lgs. 39/2010;
  • per evitare le differenze tra professioni regolamentate, le distorsioni del mercato e della concorrenza e rafforzare l’indipendenza dei Revisori Legali applicare completamente art. 5 c.1 Reg. U.E. con particolare riferimento alla rappresentanza tributaria nonché ridurre le attuali 200 ore, per accesso dei Revisori Legali alle curatele ex art. 358 CCII, alle 40 ore necessarie parimenti a tutte le altre professioni regolamentate ex lege;
  • ove possibile preliminarmente "audire" Unione Nazionale Revisori Legali – UNRL organizzazione maggiormente rappresentativa della categoria professionale Revisori Legali per il supporto tecnico necessario.

Roma lì 05/11/2024

File allegati:
Articolo
30.919 risultati
Tool Applicativi 03/11/2025
Rent to buy immobiliare
In relazione ai contratti di Rent to buy immobiliare (di cui all'art. 23, L. n. 133/2014) il Tool gestisce: gli aspetti fiscali (tassazione ai fini delle imposte indirette e dirette) per tutta la durata del contratto, incluso l'eventuale riscatto ed i relativi aspetti contabili alla luce della soggettività del locatore/cedente e del conduttore/acquirente, distinguendo il caso in cui: siano soggetti "privati" e/o agiscano nell'ambito di un'attività d'impresa. Viene, inoltre, gestito il caso in cui il contratto preveda che, al momento dell'eventuale riscatto, rispettivamente: una quota di canoni incassata in c/prezzo sia incamerata dal cedente nell'ipotesi di mancato del riscatto da parte del conduttore una quota di canoni incassata in c/godimento sia "girata" in c/acconto a favore del conduttore che esercita l'opzione per il riscatto.
Videoconferenze Master 17/02/2026
Terzo Settore - Novità Contabili e Fiscali
Videocorso del: 17 Febbraio 2026 alle 10.00 - 12.00 (Durata 2 hh) Cod. Richiesto l'Accreditamento presso l'ODCEC di Patti (ME) per il riconoscimento di n. 2 crediti formativi.
Info Flash Fiscali 006 / 2614/01/2026
Bonus pubblicità 2025 - Dichiarazione sostitutiva entro il 9 febbraio
Entro il prossimo 9 febbraio 2026 i soggetti che: hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2023 (prenotazione) sono chiamati a presentare la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati. Si ricorda che dal 2023 il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75 del valore incrementale (con incremento minimo 1) degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (non è agevolata la pubblicità su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali).
L’evoluzione della Giurisprudenza 14/01/2026
Accertamento a società di fatto: nulla la sentenza senza la partecipazione di tutti i soci
Nulla la sentenza sull’accertamento di una società di fatto se al processo non partecipano tutti i soci coinvolti. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 657 del 12 gennaio 2026, con cui ha accolto il ricorso dei contribuenti.
Fisco passo per passo 14/01/2026
POS e Registratori telematici - Tempistiche del collegamento e casi particolari
Per tutti gli esercenti in possesso di almeno un registratore telematico (RT), il 2026 introduce un nuovo adempimento: l’obbligo di collegamento tra i RT e i POS presenti nel punto vendita. L'adempimento presenta ancora alcune incertezze per quanto attiene la tempistica e la soluzione di alcuni casi particolari.
Fisco passo per passo 13/01/2026
Commercialisti - Da domani il via alle elezioni degli Ordini territoriali
Da domani, giovedì 15 gennaio, e fino a venerdì, circa 120 mila commercialisti italiani saranno chiamati a eleggere i nuovi rappresentanti degli Ordini territoriali. Il ricorso al Tar del Lazio L’ultimo nodo in vista del voto è stato sciolto ieri, quando ID Technology ha rinunciato alla richiesta di sospensione cautelare presentata al Tar del Lazio nell’ambito del ricorso contro il contratto stipulato dal CNDCEC con Multicast per la gestione delle operazioni elettorali (che riguardava la presunta violazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti, previsto dal Codice degli Appalti, dal momento che Multicast era già titolare del precedente contratto).
Notizie Flash 13/01/2026
Gestione Deleghe INPS: estensione agli artigiani, commercianti e Gestione Separata per i professionisti abilitati
Con il Messaggio n. 104 del 12 gennaio 2026, l’INPS annuncia un importante ampliamento delle funzionalità del sistema di Gestione Deleghe, con decorrenza dal 15 gennaio 2026, estendendone l’accesso agli intermediari professionali abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 – ossia consulenti del lavoro, commercialisti, esperti contabili e avvocati – anche per la gestione delle posizioni contributive relative: alla Gestione degli artigiani; alla Gestione dei commercianti; alla Gestione separata, ai sensi dell’art. 2, commi 26 e ss., della legge n. 335/1995. La finalità è quella di uniformare e centralizzare la gestione delle deleghe tramite un unico punto di accesso digitale, semplificando gli adempimenti contributivi per professionisti e imprese.
Notizie Flash 13/01/2026
Ingresso di lavoratori stagionali extracomunitari nel 2026: assegnate oltre 40.000 quote per l’agricoltura
Con la nota direttoriale del 12 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha formalmente disposto la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per i lavoratori stranieri impiegati con contratto di lavoro subordinato stagionale nel comparto agricolo, per l’anno 2026. L’intervento attua concretamente quanto previsto dal D.P.C.M. 2 ottobre 2025, relativo alla programmazione dei flussi migratori regolari per il triennio 2026-2028, e segna un passaggio operativo fondamentale nella gestione dell’arrivo legale di manodopera non comunitaria.
L’evoluzione della Giurisprudenza 13/01/2026
Way out e Bcc: nessun rimborso per l’importo versato, è una scelta e non un'imposizione fiscale
La way out esercitata da una banca di credito cooperativo (Bcc) in occasione della riforma del settore non può essere qualificata come imposta. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 30379 del 18 novembre 2025, chiudendo definitivamente una lunga e complessa controversia giudiziaria.
Notizie Flash 13/01/2026
ISEE per prestazioni familiari e di inclusione: nuovo calcolo dal 1 gennaio 2026
Con il Messaggio n. 102 del 12 gennaio 2026, l’INPS fornisce i chiarimenti operativi in merito all’applicazione dell’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che introduce un nuovo indicatore, l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. La misura è transitoria, in attesa dell’adeguamento formale del Regolamento ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), ma già operativa dal 1 gennaio 2026 per una serie di importanti agevolazioni sociali.
Fisco passo per passo 13/01/2026
Indennizzo a un socio uscente - L’accordo è soggetto a registro del 3 in solo caso d'uso
L’accordo stipulato dall'associazione professionale col socio uscente, che riconosce a quest’ultimo un indennizzo per l’attività svolta, anche se perfezionato per corrispondenza e privo di forma scritta obbligatoria, è soggetto a registrazione in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro del 3. Questo il chiarimenti dell’Interpello 3/2026, presentato da uno studio notarile in forma associata.
L’evoluzione della Giurisprudenza 13/01/2026
Cessione di distributori di carburante: imposta di registro al 9 per beni immobili
La cessione di impianti di distribuzione di carburante, anche se teoricamente smontabili, comporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura ordinaria (9), con imposte ipotecaria e catastale dovute anch’esse in misura piena. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29332 del 5 novembre 2025, in merito a un caso di cessione d’azienda avente a oggetto l’attività di distribuzione di carburanti per autoveicoli.
Info Fisco 005 / 2613/01/2026
Legge di Bilancio 2026 - La nuova IRPEF dal 2026
La legge di Bilancio 2026 ha nuovamente proceduto a ritoccare la disciplina dell’Irpef a decorrere dall’anno d’imposta 2025, disponendo: la modifica dell’aliquota corrispondente al 2 scaglione di reddito introducendo un nuovo limite alla detrazione di alcuni oneri detraibili in presenza di reddito complessivo superiore a . 200.000, destinato a convivere con le ulteriori 2 limitazioni già preesistenti. Nel seguito, dopo un breve riepilogo delle citate limitazioni alla detrazione, si propongono alcuni esempi in relazione all’effetto dell’introduzione della nuova limitazione dal 2026.
Info Flash Fiscali 005 / 2613/01/2026
Fatture a cavallo d’anno – Iva - Semplificati con opzione per il registrato
La detrazione dell’Iva richiede, oltre al verificarsi del momento impositivo, anche l’effettiva ricezione della fattura (e la relativa annotazione nel registro acquisti). Per le fatture a cavallo d’anno in relazione alle il documento sia stato emesso (campo data fattura nel documento XML) nel 2025, e risulta: ricevuta (data SDI) nel 2025 ma annotata nel 2026: l’Iva è detraibile nel 2025, ma solo in dichiarazione Iva non rientra in una liquidazione Iva), previa annotazione separata tra gli acquisti ricevuta nel 2026 ed annotata a gennaio: risulta ordinariamente detraibile nella liquidazione Iva di gennaio.
L’evoluzione della Giurisprudenza 13/01/2026
Non basta l’avviso di ricevimento a presumere la conoscenza della cartella da parte del contribuente
Quando l’ente impositore notifica la cartella al contribuente per raccomandata al domicilio del destinatario si presume che l’interessato ne sia a conoscenza solo in base all’avviso di ricevimento. Ma c’è una condizione affinché, in base al principio della vicinanza della prova, operi la presunzione ex articolo 1335 Cc secondo cui è il contribuente che contesta la notifica a dover provare che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso da quello che si assume spedito: l’ente impositore, infatti, deve almeno depositare una copia del documento che assume notificato e identificarlo con precisione.
L’evoluzione della Giurisprudenza 13/01/2026
La provvigione integrativa va tassata nel momento in cui diventa certa, al raggiungimento degli obiettivi
La provvigione integrativa del consulente finanziario va imputata all’esercizio in cui matura, ovvero quando è realizzato e verificato il raggiungimento dei bonus, e non quando sono erogati gli anticipi. Prima dello scadere del periodo previsto le somme corrisposte sono meri anticipi privi del carattere della certezza.
L’evoluzione della Giurisprudenza 13/01/2026
Ritenuta operata e non versata dal sostituto: il contribuente non risponde in solido
Quando il sostituto d’imposta effettua le ritenute ma non versa le relative somme, il sostituito non risponde in solido. La responsabilità solidale scatta solo se le ritenute non sono state operate.
Info Fisco 004 / 2612/01/2026
Legge di Bilancio 2026 - Le ulteriori novità
Con la pubblicazione in G.U. del 31/12/2025, la legge di Bilancio 2026 è entrato in vigore a decorrere dal 1/01/2026. Tra le disposizioni più significative si evidenzia quanto segue: introduzione della definizione agevolata somme iscritte a ruolo ("Rottamazione-quinquies) riduzione della presunzione di imprenditorialità a più di 2 appartamenti concessi in locazione breve slittamento di un anno della disciplina previgente per i principali bonus edilizi introduzione del cd. iper-ammortamento in sostituzione dei bonus investimenti 4.0 e 5.0 proroga per il 2026 del limite di reddito di lavoro dipendente per permanere/accedere nel regime forfetario riproposizione dell’assegnazione/cessione agevolata dei beni d’impresa e della trasformazione agevolata in società semplice, nonché della estromissione immobile imprenditore individuale; riproposizione dell'affrancamento straordinario delle riserve/fondi in sospensione d'imposta; la revisione della tassazione di dividendi e plusvalenze su partecipazioni nel reddito d’impresa eliminazione della possibilità di rateizzare le plusvalenze da cessione di beni strumentali.
L’evoluzione della Giurisprudenza 12/01/2026
Contraddittorio preventivo: prima della riforma l’applicazione era limitata e dipendeva dal tipo di accertamento
La Cassazione, con la sent. n. 29088 del 4/11/2025, ha ribadito i confini applicativi dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, nella sua formulazione ante riforma operata dal D.lgs. 219/2023, chiarendo in particolare che il termine dilatorio di 60 giorni per il contraddittorio non si applicava in caso di accertamenti fondati esclusivamente su verifiche bancarie, prive di accesso diretto presso i locali del contribuente. La pronuncia è significativa poiché richiama l’interpretazione restrittiva dell’allora vigente comma 7 dell’art. 12, secondo cui il termine per le osservazioni del contribuente decorreva solo in presenza di accesso presso la sede aziendale, e non in caso di verifiche documentali non intrusive come quelle sui conti correnti bancari.