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Notizie Flash 22/07/2024

Tutela dei consumatori, documento CNDCEC – FNC sulla sentenza Lexitor

Tutela dei consumatori, documento CNDCEC – FNC sulla sentenza Lexitor

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento L’effettività della tutela e il caso “Lexitor”: la restituzione dei costi nei rimborsi anticipati di credito al consumo”, elaborato dalla commissione di studio “Tutela del consumo” istituita nell’ambito dell’area di delega “Finanza aziendale” alla quale è delegato il consigliere nazionale Antonio Repaci. Obiettivo del documento è quello di analizzare il principio di diritto statuito da una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE), in forza del quale il consumatore che rimborsa anticipatamente un finanziamento ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti gli oneri posti a suo carico. Tale principio di diritto, nato sotto l’ombrello dell’orientamento giurisprudenziale comunitario è stato recepito in forza dell’ordito Costituzionale dalla normativa italiana ed in particolare dall’art. 125-sexies (rimborso anticipato) d.l. 25/05/2021, n. 73 il quale statuisce al comma 1 che “ll consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.

I principi della pronuncia hanno efficacia anteriore ai contratti stipulati antecedentemente al 25/07/2021, perché solo la Corte di Giustizia e non la disciplina interna dei singoli stati può prevedere limiti temporali all’applicazione degli stessi.

“L’elaborato – è scritto nella premessa al documento – si sofferma sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea “Lexitor” per illustrarne gli effetti dirompenti e le conseguenti opportunità di rimborso, al contempo utile strumento di riflessione su come un sistema di norme stia evolvendo verso regole a tutela dei mercati. Il fine dichiarato dal legislatore è garantire un alto livello di protezione dei consumatori per favorire un maggior equilibrio tra gli attori coinvolti e gli interessi contrapposti riducendo fattori di fallibilità nel mercato. Nel caso in questione, i protagonisti sono gli intermediari del credito, dotati di tutte le informazioni utili a chiudere operazioni finanziarie fruttuose e dall’altra ci sono i consumatori dotati si scarsa cultura finanziaria che si muovono in un contesto caratterizzato da forti asimmetrie informative. Un equilibrio tra le parti, che viene ripristinato grazie ad un sistema di norme esistenti e un soggetto in grado di farli valere (la Lexitor), che agisce come controparte nei confronti degli istituti di credito, a tutela di diritti di consumatori, ripristinando diritti economici nel mercato. Gli effetti della sentenza hanno destato non poco interesse, non solo per i possibili profili risarcitori, stimati tra uno e cinque miliardi di euro, ma anche per le interessanti e molteplici questioni sollevate in termini di legittimo affidamento, da parte delle società di erogazione del credito, certezza del diritto per i soggetti coinvolti, possibili violazioni del diritto interno rispetto a regolamentazioni europee, diritti dei consumatori ed effetti sul mercato del credito”.

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In relazione al CPB per il biennio 2026/2027 (riservato ai soggetti ISA, esclusi quelli che hanno già aderito per il biennio 2025/2026, ma inclusi quelli per il quale è scaduto il CPB 2024/2025), il tool agevola l'individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione della flat tax incrementale sull'extrareddito rispetto al 2024. L'utente deve fornire indicazione del reddito proposto (in base al risultato del software "IlTuoISA 2026 CPB", per il periodo 2025).
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Info Fisco 082 / 2616/06/2026
Quadro RE del Modello Redditi PF 2026
In occasione della attuale stagione dichiarativa, si prendono in considerazione alcuni aspetti del Quadro RE della dichiarazione dei redditi 2026. Tra gli aspetti più significativi, si evidenziano quelli riferiti: alle spese di trasferta, che risultano, ora, escluse dai relativi righi i seguenti componenti positivi/negativi, ove risultino soddisfatti i rispettivi requisiti all’esclusione dal quadro degli interessi/altri proventi finanziari (divenuti redditi di capitale) alla superdeduzione del costo del lavoro dei neoassunti nel 2025.
Info Flash Fiscali 111 / 2616/06/2026
Pagamenti della P.A – Blocco in capo agli eredi del creditore
Il decreto fiscale ha rivisitato la disciplina del blocco ai pagamenti della P.A. in capo ai professionisti introdotte dalla Legge di bilancio 2026, modificando l’art. 48-bis, co. 1-ter, Dpr n. 602/73, prevedendo che: il blocco scatta nel solo caso in cui le cartelle di pagamento scadute siano di importo complessivo pari ad almeno . 5.000 sopra tale limite di soglia debitoria rimane lo storno automatico in favore dell’agente della riscossione anche per pagamenti in favore del professionista inferiori a . 5.000. Il citato art. 48-bis, riferito sia al vecchio blocco ex co. 1 che quello nuovo ex co. 1-ter, riguardano anche gli eredi del professionista, ma la posizione debitoria rilevante va individuato in quella dell’erede.
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La questione su cui ci soffermiamo oggi, prendendo spunto da una recente ordinanza della Cassazione, riguarda il tema dell’Iva nel caso di accertamenti basati su indagini bancarie. Il dubbio, infatti, è se tali importi contestati debbano o meno intendersi comprensivi di Iva.
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Nuovo Protocollo d'intesa sui pagamenti elettronici per contenere le commissioni sui pagamenti digitali
Il 15 giugno 2026 il MEF ha annunciato la firma di un nuovo Protocollo d'intesa sui pagamenti elettronici, che rappresenta l'evoluzione del percorso avviato nel 2023 per contenere i costi dei POS e aumentare la trasparenza delle condizioni applicate agli esercenti. L'accordo è stato sottoscritto da ABI, APSP, Assofin, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e FIPE nell'ambito del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche istituito presso il Dipartimento del Tesoro.
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Per poter dedurre ai fini dei redditi eventuali componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti derivati qualificati come "non di copertura" (cioè "a scopo speculativo"), è necessario verificare, caso per caso, il requisito dell’inerenza delle operazioni rispetto all’attività esercitata dall'impresa. E' quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nell’Interpello n. 122 pubblicato ieri, 15/06/2026.