E’ stato emanato il Decreto 20 maggio 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze riguardante i regimi transitori semplificati previsti per i gruppi multinazionali e nazionali soggetti alle regole della global minimum tax.
L’applicazione del Dlgs n. 209/2023, infatti, comporta che, a partire dall’esercizio fiscale 2024, i gruppi multinazionali o nazionali con ricavi annui (consolidati) pari o superiori a 750 milioni saranno soggetti ad una aliquota di imposizione effettiva minima (Etr) pari al 15 per cento.
Si tratta di regimi opzionali, concordati a livello Ocse, concessi in via temporanea ai grandi gruppi di imprese rientranti nell’ambito applicativo delle Regole GloBE, al fine di limitare, quanto meno nei primi anni di entrata in vigore delle nuove regole, gli oneri amministrativi e di conformità sia per i gruppi che per le amministrazioni fiscali chiamati ad applicare e controllare la corretta applicazione dell’imposizione minima globale.
Il regime di semplificazione (detto anche Porto sicuro o Safe Harbour), di cui all’articolo 2, consente, se il Paese di riferimento presenta un basso rischio fiscale, di considerare pari a zero l’imposizione minima integrativa dovuta, senza la necessità di calcolare l’aliquota di imposizione effettiva e l’eventuale importo dell’imposizione integrativa, previste dalle modalità ordinarie delle Regole GloBE.
Su opzione dell’entità dichiarante, con riferimento ad un Paese, l’imposizione integrativa, dovuta in un esercizio che inizia entro il 31 dicembre 2026 e termina entro il 30 giugno 2028, è assunta pari a zero se, in relazione ad uno di tali esercizi, il gruppo soddisfa, alternativamente, il requisito de minimis transitorio di cui all’articolo 3, il requisito dell’Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata di cui all’articolo 4 o il requisito del profitto ordinario di cui all’articolo 5. Infatti, al ricorrere delle suddette circostanze, un “Paese” è considerabile a basso rischio fiscale.
In questo contesto, giova evidenziare il principio definito in ambito OCSE con la locuzione “once out, always out” secondo cui se un gruppo in un esercizio non opta ovvero non soddisfa i requisiti per beneficiare del Porto sicuro, di cui all’articolo 2, non può accedere al regime transitorio semplificato in un esercizio successivo.
Di particolare interesse sono le disposizioni di coordinamento tra il regime transitorio semplificato e l’esercizio transitorio di cui all’articolo 54 del Dlgs n. 209/2023. Al riguardo, il Decreto prevede un sostanziale congelamento delle disposizioni transitorie per tutta la durata di vigenza del regime dei Porti sicuri. Infatti, come chiarito dalla relazione illustrativa l’esercizio transitorio di cui alle regole ordinarie GloBE (riprese nell’articolo 54 del Dlgs n. 209/2023) viene “posticipato al primo esercizio in cui il gruppo non applica più il Porto sicuro transitorio in quel Paese”.
In tema di controlli assumono particolare rilevanza le disposizioni finali contenute negli articoli 14 e 16 in materia rispettivamente di disposizioni antiabuso e controlli. Nello specifico, le disposizioni antiabuso sono volte ad evitare che gruppi in scope sfruttino asimmetrie contabili e fiscali (Hybrid arbitrage arrangements) allo scopo di consentire artificialmente il raggiungimento di uno dei tre requisiti indicati agli artt. 3, 4 e 5 tramite transazioni tra imprese ed entità del medesimo gruppo che producono effetti di deduzione senza inclusione, duplicazione di perdite o doppio riconoscimento di imposte.