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Notizie Flash 16/05/2024

Plastic tax e sugar tax - ennesimo rinvio

Plastic tax e sugar tax - ennesimo rinvio

Nel corso dell'iter di conversione del DL 39/2024 (oggi è previsto il voto di fiducia al Senato) è stato approvato un emendamento che prevede l'ennesimo rinvio dell'applicazione 

  • dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);
  • e dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate (c.d. “sugar tax”)
  • istituite con la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e per le quali si sono susseguiti provvedimenti di rinvio negli ultimi anni.
In assenza del descritto intervento, i tributi sarebbero divenuti applicabili dal prossimo 1° luglio, per effetto dell’ultimo rinvio operato dal legislatore, avvenuto con la legge di bilancio 2024 (art. 1 comma 44 della L. 213/2023).

Se il testo approvato dalla Commissione Finanze della Camera sarà confermato, l'efficacia delle suddette imposte sarà rinviata:

  • al 1° luglio 2025, per la “sugar tax” (art. 1 comma 676 della L. 160/2019);
  • al 1° luglio 2026, per la “plastic tax” (art. 1 comma 652 della L. 160/2019).

Plastici tax - ambito applicativo - L’entrata in vigore dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica monouso (MACSI), originariamente fissata a luglio 2020.

L’imposta si applica su sui manufatti, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per un utilizzo plurimo durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono considerati MACSI:

  • i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
  • i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

L’imposta non è dovuta:

  • sui manufatti che risultino compostabili in conformità alla norma UNLEN 13432;
  • sulle siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'art. 57, legge n. 289/2002.

Obbligato al pagamento dell’imposta è:

  • per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato: il fabbricante,
  • per i manufatti proveniente da altri Stati UE:
    • il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica
    • ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato
  • per i manufatti provenienti da Paesi extra UE: l’importatore
Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali è già stata pagata l’imposta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Soggetti obbligati

Soggetti obbligati

Descrizione

Obblighi

Censimento

Fabbricante

Esercente impianto di produzione

- obbligato al pagamento

- comunicazione (cod. identificativo)

- contabilità e dichiarazione

per impianto

Venditore

Venditore di MACSI prodotti per suo conto da un fabbricante

- obbligato al pagamento

- comunicazione (cod. identificativo)

- contabilità e dichiarazione

per soggetto

Acquirente UE

Acquirente di MACSI sottoposti provenienti da paesi UE

- obbligato al pagamento

- comunicazione (cod. identificativo)

- contabilità e dichiarazione

per soggetto

Cedente UE

Cedenti di MACSI sottoposti proveniente da paesi UE a soggetti privati

- obbligato al pagamento

- comunicazione (cod. identificativo)

- contabilità e dichiarazione

per soggetto

Importatore

Importatore dei MACSI da paesi non UE

Obbligato al pagamento all’importazione

-

L’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale si verifica:

  • per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
  • per i MACSI provenienti da altri Paesi UE:
    • all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica;
    • all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
  • per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.
L’imposta sui MACSI 1 è fissata nella misura di 1 euro per ogni kg di materia plastica contenuta nei MACSI.

ADEMPIMENTI

L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta.

La dichiarazione è presentata dal:

  • fabbricante, per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato;
  • il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato, se provenienti da altri Stati UE all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.
  • Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale.

È riconosciuto un credito d’imposta fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario:

  • alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari
  • nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, senza l’applicazione dei limiti di utilizzo di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 (250.000 euro annui), e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000 (700.000 euro annui).
  • nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis.

Modalità di rimborso

Nel caso di imposta indebitamente pagata è previsto un rimborso nel termine di due anni dalla data del pagamento, sempreché sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento da parte del soggetto obbligato. L’imposta è rimborsata al cedente per il consumo in altri Paesi UE o all’esportatore sui MACSI per i quali la stessa sia stata già versata da altro soggetto obbligato.

Per il rimborso, la bozza della Determinazione prevede che all’istanza, presentata dal cedente o dall’esportatore, va allegata una distinta delle fatture di acquisto dei MACSI dalle quali risulti il pagamento dell’imposta e copia della documentazione che dimostri l’esportazione o la cessione comunitaria dei MACSI. Nell’istanza va specificato se il rimborso è richiesto in denaro o sotto forma di buono d’imposta.

File allegati:
Articolo
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Lavoro sportivo dilettantistico - Fatture professionisti e cedolino paga Co.Co.Co.
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Videocorso del: 07 Giugno 2024 alle 15.00 - 18.00 (Durata 3 hh) Cod. 222419 Accreditato ODCEC Patti (Me) - (crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatori: Dott.ssa Carla de Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell'inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu "partecipa al webinar" (nell'e-mail) qualche minuto prima dell'inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l'e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
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Pillole Operative 31/05/2024
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Bonus per acquisto prodotti alternativi alla plastica monouso
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Notizie Flash 31/05/2024
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Notizie Flash 31/05/2024
Intelligenza artificiale: dal Garante privacy le indicazioni per difendere i dati personali dal web scraping
Il Garante privacy ha pubblicato le indicazioni per difendere i dati personali pubblicati online da soggetti pubblici e privati in qualità di titolari del trattamento dal web scraping, la raccolta indiscriminata di dati personali su internet, effettuata, da terzi, con lo scopo di addestrare i modelli di Intelligenza artificiale generativa (IAG). Il documento tiene conto dei contributi ricevuti dall’Autorità nell’ambito dell’indagine conoscitiva, deliberata lo scorso dicembre.
Fisco passo per passo 31/05/2024
Responsabilità dei sindaci: le disposizioni approvate dalla Camera
Nella seduta del 29/05/2024 la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la proposta di legge che modifica l'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale (C. 1276) Secondo la modifica proposta, all’art. 2407 del codice civile, dopo il comma 1, sarebbe introdotto il seguente comma: al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’art. 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. In base alla nuova disposizione: al di fuori dei casi di dolo; si prenderebbe come base di riferimento per la determinazione dell'eventuale danno causato dall'organo di controllo, l'emolumento annuo deliberato a favore di ciascun componente; ad esso poi si applicano dei moltiplicatori tra loro differenziati.
Notizie Flash 31/05/2024
In arrivo le disposizioni attuative del Piano Transizione 5.0
In risposta ad una interrogazione parlamentare, Adolfo Urso, in risposta ad alcune interrogazioni parlamentari alla Camera (n. 5-02425 e n. 3-01234), ha affermato che è in via di ultimazione il DM recante le disposizioni attuative del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024. Si ci riferisce al nuovo Piano Transizione 5.0 introdotto dall'articolo 38 del DL 19/2019 volto a sostenere gli investimenti nella transizione green delle imprese attraverso il riconoscimento di crediti d'imposta.
L’evoluzione della Giurisprudenza 31/05/2024
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Fisco passo per passo 31/05/2024
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Ecobonus mobilità sostenibile, via alle prenotazioni dal prossimo 03/06/2024
Dalle 10 del prossimo lunedì 03/06/2024 sarà nuovamente possibile prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo annuncia il ministero delle Imprese e del Made in Italy con la circolare del 27 maggio, emanata in seguito alla pubblicazione in Gazzetta (serie generale n. 121 del 25/05/2024) del DPCM 20/05/2024, che ha rimodulato gli stessi incentivi per gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024.