Nel corso dell'iter di conversione del DL 39/2024 (oggi è previsto il voto di fiducia al Senato) è stato approvato un emendamento che prevede l'ennesimo rinvio dell'applicazione
- dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);
- e dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate (c.d. “sugar tax”)
- istituite con la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e per le quali si sono susseguiti provvedimenti di rinvio negli ultimi anni.
In assenza del descritto intervento, i tributi sarebbero divenuti applicabili dal prossimo 1° luglio, per effetto dell’ultimo rinvio operato dal legislatore, avvenuto con la legge di bilancio 2024 (art. 1 comma 44 della L. 213/2023).
Se il testo approvato dalla Commissione Finanze della Camera sarà confermato, l'efficacia delle suddette imposte sarà rinviata:
- al 1° luglio 2025, per la “sugar tax” (art. 1 comma 676 della L. 160/2019);
- al 1° luglio 2026, per la “plastic tax” (art. 1 comma 652 della L. 160/2019).
Plastici tax - ambito applicativo - L’entrata in vigore dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica monouso (MACSI), originariamente fissata a luglio 2020.
L’imposta si applica su sui manufatti, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per un utilizzo plurimo durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
Sono considerati MACSI:
- i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
- i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.
L’imposta non è dovuta:
- sui manufatti che risultino compostabili in conformità alla norma UNLEN 13432;
- sulle siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'art. 57, legge n. 289/2002.
Obbligato al pagamento dell’imposta è:
- per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato: il fabbricante,
- per i manufatti proveniente da altri Stati UE:
- il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica
- ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato
- per i manufatti provenienti da Paesi extra UE: l’importatore
Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali è già stata pagata l’imposta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche.
Soggetti obbligati
Soggetti obbligati
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Descrizione
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Obblighi
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Censimento
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Fabbricante
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Esercente impianto di produzione
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- obbligato al pagamento
- comunicazione (cod. identificativo)
- contabilità e dichiarazione
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per impianto
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Venditore
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Venditore di MACSI prodotti per suo conto da un fabbricante
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- obbligato al pagamento
- comunicazione (cod. identificativo)
- contabilità e dichiarazione
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per soggetto
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Acquirente UE
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Acquirente di MACSI sottoposti provenienti da paesi UE
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- obbligato al pagamento
- comunicazione (cod. identificativo)
- contabilità e dichiarazione
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per soggetto
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Cedente UE
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Cedenti di MACSI sottoposti proveniente da paesi UE a soggetti privati
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- obbligato al pagamento
- comunicazione (cod. identificativo)
- contabilità e dichiarazione
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per soggetto
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Importatore
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Importatore dei MACSI da paesi non UE
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Obbligato al pagamento all’importazione
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L’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale si verifica:
- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi UE:
- all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica;
- all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.
L’imposta sui MACSI 1 è fissata nella misura di 1 euro per ogni kg di materia plastica contenuta nei MACSI.
ADEMPIMENTI
L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta.
La dichiarazione è presentata dal:
- fabbricante, per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato;
- il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato, se provenienti da altri Stati UE all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.
- Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale.
È riconosciuto un credito d’imposta fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario:
- alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari
- nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.
- utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, senza l’applicazione dei limiti di utilizzo di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 (250.000 euro annui), e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000 (700.000 euro annui).
- nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis.
Modalità di rimborso
Nel caso di imposta indebitamente pagata è previsto un rimborso nel termine di due anni dalla data del pagamento, sempreché sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento da parte del soggetto obbligato. L’imposta è rimborsata al cedente per il consumo in altri Paesi UE o all’esportatore sui MACSI per i quali la stessa sia stata già versata da altro soggetto obbligato.
Per il rimborso, la bozza della Determinazione prevede che all’istanza, presentata dal cedente o dall’esportatore, va allegata una distinta delle fatture di acquisto dei MACSI dalle quali risulti il pagamento dell’imposta e copia della documentazione che dimostri l’esportazione o la cessione comunitaria dei MACSI. Nell’istanza va specificato se il rimborso è richiesto in denaro o sotto forma di buono d’imposta.