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Notizie Flash 16/05/2024

Plastic tax e sugar tax - ennesimo rinvio

Plastic tax e sugar tax - ennesimo rinvio

Nel corso dell'iter di conversione del DL 39/2024 (oggi è previsto il voto di fiducia al Senato) è stato approvato un emendamento che prevede l'ennesimo rinvio dell'applicazione 

  • dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);
  • e dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate (c.d. “sugar tax”)
  • istituite con la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e per le quali si sono susseguiti provvedimenti di rinvio negli ultimi anni.
In assenza del descritto intervento, i tributi sarebbero divenuti applicabili dal prossimo 1° luglio, per effetto dell’ultimo rinvio operato dal legislatore, avvenuto con la legge di bilancio 2024 (art. 1 comma 44 della L. 213/2023).

Se il testo approvato dalla Commissione Finanze della Camera sarà confermato, l'efficacia delle suddette imposte sarà rinviata:

  • al 1° luglio 2025, per la “sugar tax” (art. 1 comma 676 della L. 160/2019);
  • al 1° luglio 2026, per la “plastic tax” (art. 1 comma 652 della L. 160/2019).

Plastici tax - ambito applicativo - L’entrata in vigore dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica monouso (MACSI), originariamente fissata a luglio 2020.

L’imposta si applica su sui manufatti, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per un utilizzo plurimo durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono considerati MACSI:

  • i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
  • i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

L’imposta non è dovuta:

  • sui manufatti che risultino compostabili in conformità alla norma UNLEN 13432;
  • sulle siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'art. 57, legge n. 289/2002.

Obbligato al pagamento dell’imposta è:

  • per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato: il fabbricante,
  • per i manufatti proveniente da altri Stati UE:
    • il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica
    • ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato
  • per i manufatti provenienti da Paesi extra UE: l’importatore
Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali è già stata pagata l’imposta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Soggetti obbligati

Soggetti obbligati

Descrizione

Obblighi

Censimento

Fabbricante

Esercente impianto di produzione

- obbligato al pagamento

- comunicazione (cod. identificativo)

- contabilità e dichiarazione

per impianto

Venditore

Venditore di MACSI prodotti per suo conto da un fabbricante

- obbligato al pagamento

- comunicazione (cod. identificativo)

- contabilità e dichiarazione

per soggetto

Acquirente UE

Acquirente di MACSI sottoposti provenienti da paesi UE

- obbligato al pagamento

- comunicazione (cod. identificativo)

- contabilità e dichiarazione

per soggetto

Cedente UE

Cedenti di MACSI sottoposti proveniente da paesi UE a soggetti privati

- obbligato al pagamento

- comunicazione (cod. identificativo)

- contabilità e dichiarazione

per soggetto

Importatore

Importatore dei MACSI da paesi non UE

Obbligato al pagamento all’importazione

-

L’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale si verifica:

  • per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
  • per i MACSI provenienti da altri Paesi UE:
    • all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica;
    • all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
  • per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.
L’imposta sui MACSI 1 è fissata nella misura di 1 euro per ogni kg di materia plastica contenuta nei MACSI.

ADEMPIMENTI

L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta.

La dichiarazione è presentata dal:

  • fabbricante, per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato;
  • il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato, se provenienti da altri Stati UE all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.
  • Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale.

È riconosciuto un credito d’imposta fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario:

  • alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari
  • nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, senza l’applicazione dei limiti di utilizzo di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 (250.000 euro annui), e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000 (700.000 euro annui).
  • nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis.

Modalità di rimborso

Nel caso di imposta indebitamente pagata è previsto un rimborso nel termine di due anni dalla data del pagamento, sempreché sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento da parte del soggetto obbligato. L’imposta è rimborsata al cedente per il consumo in altri Paesi UE o all’esportatore sui MACSI per i quali la stessa sia stata già versata da altro soggetto obbligato.

Per il rimborso, la bozza della Determinazione prevede che all’istanza, presentata dal cedente o dall’esportatore, va allegata una distinta delle fatture di acquisto dei MACSI dalle quali risulti il pagamento dell’imposta e copia della documentazione che dimostri l’esportazione o la cessione comunitaria dei MACSI. Nell’istanza va specificato se il rimborso è richiesto in denaro o sotto forma di buono d’imposta.

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Valido l’avviso di accertamento firmato digitalmente ancorché notificato con posta ordinaria
Legittimo l’avviso di accertamento firmato digitalmente con l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario delegato e notificato tramite posta, anziché con PEC. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 16293 del 12 giugno 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
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Versamento del saldo 2023 e del 1 acconto 2024 delle imposte
Il termine per il versamento delle imposte a saldo del periodo 2023 e del 1 acconto 2024 risultanti dal mod. Redditi 2024/Irap 2024 è differenziato a seconda che il contribuente: non possa accedere al concordato preventivo biennale: il termine scade il 1/07/2024 (il 30/06 cade di domenica) o al 31/07/2024 dello 0,4 possa accedere al concordato preventivo biennale: il termine scade il 31/07/2024 o al 30/08/2024 maggiorazione dello 0,4.
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Quesiti12/06/2024
fattura cespite 4.0
Buongiorno, un bene acquistato ed interconnesso nel 2023 con perizia giurata di 237.009,74 di cui 231.109,74 sono stati fatturati alla ditta nel 2023 mentre 5900.00 relativi all'estensione (quindi miglioria dell'impianto esistente) dell'impianto di distribuzione del gas sono stati fatturati a marzo 2024 in quanto questo intervento di estensione è stato fatto ad inizio 2024. Può rientrare tutto l'importo di 237009,74 come credito imposta del 20 del 2023 essendo la perizia datata 2023 in cui si certifica che l'interconnessione è stata effettuata il 20/12/2023 Grazie.
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Nel prossimo Consiglio dei Ministri sarà valutata l'introduzione di alcuni correttivi al Concordato biennale. Tra di essi, la proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per l'adesione alla proposta di accordo del Concordato.
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Dogane - nuove indicazioni sistema di prova della posizione unionale delle merci e gestione dei documenti T2L e T2LF
Con la nota n. 348006 dell’11/06/2024, l’Agenzia delle Dogane è tornata ad esprimersi sul sistema di prova della posizione unionale delle merci (c.d. Proof of Union Status o PoUS) e sulla gestione dei documenti T2L e T2LF, fornendo indicazioni integrative rispetto alla precedente circolare n. 7/2024.
Notizie Flash 13/06/2024
Presentazione dell’e-DAS nazionale - proroga al 01/01/2025
Con la determinazione direttoriale n. 345801 dell’11/06/2024, l'Agenzia delle Dogane ha disposto: la proroga al 01/11/2024; della decorrenza dell’obbligo di presentazione dell’e-DAS nazionale per determinati prodotti assoggettati ad accisa e dell’e-AD per oli lubrificanti e bitumi. A partire dal 1 luglio 2022, l’Agenzia, con provvedimento n. 285111/2022, aveva già previsto l’obbligo di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento (e-DAS nazionale) di cui all’art. 12 del DLgs. 504/95 (c.d.
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Ecobonus: dal 17 giugno al via incentivi per taxi e NCC
Al via l’Ecobonus per titolari di licenze taxi e Ncc e per gli installatori di impianti di alimentazione a GPL e metano. Dalle ore 10 del 17 giugno 2024 i rivenditori potranno prenotare, tramite l’apposita piattaforma informatica, gli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica da adibire a servizio taxi o noleggio con conducente, previsti dall’art. 4 del DPCM 20 maggio 2024.
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Una tantum edicole 2023: individuati i destinatari del bonus
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Notizie Flash 13/06/2024
Online l’elenco delle Onlus ritardatarie per iscrizione al 5 per mille 2024
Dal 12/06/2024 è disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, l’elenco delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), iscritte alla relativa Anagrafe, che hanno presentato la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per l’anno finanziario 2024, una volta scaduto il tempo massimo a disposizione, ossia dopo il 10 aprile 2024. In particolare, si tratta dell’elenco degli Iscritti tardivi disponibile nell’area tematica del sito delle Entrate dedicata a questo speciale tipo di finanziamento disposto direttamente dai contribuenti in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi.
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Comunicazione delle anomalie relative alla dichiarazione IVA per il 2023
Il Provv. n. 264078 del 12/06/2024 ha esteso l'attività di compliance alle anomalie riscontrate nel Mod. IVA 2024 (anno d’imposta 2023).
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Bonus impianti di compostaggio: pronto codice tributo per compensazione credito
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