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Notizie Flash 07/05/2024

CNDCEC - “Difficoltà nei rapporti con gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. Serve reclutare nuovo personale”

CNDCEC - “Difficoltà nei rapporti con gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. Serve reclutare nuovo personale”

Con un comunicato stampa del 07/05/2024, il  presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel corso della sua relazione agli Stati generali della categoria ha evidenziato le criticità che i Commercialisti sperimentano ogni giorno nei rapporti con gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate

Il presidente ha affermato come "carenze di organico nel personale dell’Agenzia e blocco delle notifiche degli atti della Amministrazione finanziaria, durante la pandemia, hanno generato la tempesta perfetta nella gestione delle pratiche, creando un imbuto che genera disagio ad oltre due anni di distanza dal ritorno alla normalità". 

“Ancora oggi – ha detto – i contribuenti, ma anche noi commercialisti che li assistiamo, incontriamo importanti difficoltà nelle relazioni, anche le più semplici, con gli uffici dell’Agenzia”.

“Pur con tutta la comprensione possibile per le oggettive difficoltà in cui gli Uffici dell’Agenzia sono costretti oggi a operare – ha proseguito – bisogna tuttavia prendere atto che per ripristinare una situazione di normalità nei rapporti con l’Agenzia occorre fare di più. Per questo lancio un appello alla politica perché vengano messe a disposizione dell’Agenzia le risorse per il reclutamento del personale necessario per una più efficiente gestione dei servizi di assistenza nei confronti dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, e al direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, affinché, nell’attesa dell’arrivo di nuovo personale, possa essere migliorata l’organizzazione del personale già a disposizione, rimodulando lo smart working da parte dei funzionari dell’Agenzia e creando, laddove possibile, corsie preferenziali per i professionisti. Il commercialista che interagisce con l’Agenzia non lo fa a titolo personale, ma nell’interesse del cittadino contribuente e per garantire che affluiscano le risorse necessarie allo Stato per la tenuta dei conti pubblici”.

Per de Nuccio “su questo credo sia ora di intervenire al più presto, perché anche quel 10-13% di pratiche che, secondo i dati ufficiali dell’Agenzia, non trovano tempestivo riscontro con Civis deve essere messo in condizione di poter interloquire tempestivamente con gli Uffici dell’Agenzia. Se non si risolvono queste criticità - ha concluso – anche la più ambiziosa e lungimirante delle riforme fiscali, come quella in atto, rischia infatti di essere vanificata. Sarebbe l’errore più grave, che non possiamo permetterci in questa importante stagione riformatrice, per cui sono certo che anche su questo rilevante aspetto il viceministro Maurizio Leo ponga tutta la sua attenzione per un rapporto Fisco-contribuente che sia più proficuo ed equilibrato non solo nei principi e nelle disposizioni di legge, ma anche nei fatti e sul campo”.

Nel corso dell'incontro, il Presidente Meloni ha confermato l'imminente approvazione della legge che introduce una limitazione alle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale, già approvata in Commissione alla Camera e in attesa del passaggio in Aula. 

Fortemente sostenuta dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in un unico articolo, il provvedimento stabilisce che, al di fuori dei casi di dolo, i sindaci che violano i propri doveri rispondano per danni “nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito“, a scaglioni: fino a 10.000 euro quindici volte l’emolumento da 10.000 a 50.000 euro dodici, oltre i 50.000 euro dieci volte la somma ottenuta in pagamento.

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Notizie Flash 29/05/2024
DL 39/2024 convertito - Riduzioni aliquota interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica
L'art. 9-bis, c. 8, DL 39/2024 - introdotto in sede di conversione (L. 67/2024) dispone: la riduzione dal 36 al 30; dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. La disposizione in commento, introdotta in sede referente, aggiunge il comma 3-ter all’articolo 16-bis del TUIR, stabilendo che: per le spese agevolate ai sensi dell' articolo 16-bis sostenute dal 1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2033; escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, di cui al comma 3-bis; l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 (in luogo del 36).
Fisco passo per passo 29/05/2024
DL 39/2024 convertito - deroghe al "blocco" delle opzioni per gli immobili danneggiati da eventi sismici
L'art. 1 del DL 39/2024 post conversione (L. 67/2024, in GU 28/05/2024) introduce delle deroghe al "blocco" delle opzioni (sconto in fattura/cessione credito) con riguardo agli immobili danneggiati da eventi sismici, in esito alle quali si delinea il seguente quadro normativo: eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: il blocco (art. 1, c. 2, DL 11/2023) NON opera nel caso in cui: sia l’istanza di acquisizione del titolo edilizio che l’istanza di concessione di contributi sono state presentate dopo il 29 marzo (quindi dal 30 marzo 2024) nel limite finanziario complessivo di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e compete al Commissario straordinario per la ricostruzione assicurare il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga; eventi sismici nelle Regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza (anche diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria): il blocco delle opzioni (art. 1, c. 2, DL 11/2023) NON opera al verificarsi delle seguenti condizioni: almeno una, tra l’istanza di acquisizione del titolo edilizio e l’istanza di concessione di contributi è stata presentata entro il 29 marzo 2024 (giorno antecedente all'entrata in vigore del DL 39/2024) senza limitazioni finanziarie complessive: eventi sismici in Regioni diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: in tale fattispecie, nel caso in cui sia l’istanza di acquisizione del titolo edilizio che l’istanza di concessione di contributi sono state presentate dopo il 29/03/2024, il blocco delle opzioni di cui al co. 1 dell’art. 2, DL 11/2023, non opera più e, quindi, non è possibile esercitare le opzioni di cui all’art. 121, DL 34/2020.
Fisco passo per passo 29/05/2024
DL 39/2024 convertito - disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
L'art. 3 del DL 39/2024 conv. con L. 67/2024 (in GU del 28/05/2024) al fine del monitoraggio della spesa, introduce: l’obbligo per alcuni contribuenti; che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici; di trasmettere una serie di dati rispettivamente all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche Si prevede in particolare l’obbligo di trasmissione di alcune informazioni all’ENEA per determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus. Ambito soggettivo: l'art. 7, c. 3, individua la platea dei contribuenti tenuti alla trasmissione dei suddetti dati La disposizione chiarisce che sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni, i soggetti: che entro il 31/12/2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al c. 13-ter dell’articolo 119 del DL 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del DL 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1 gennaio 2024.
Fisco passo per passo 29/05/2024
DL 39/2024 convertito - confermata la proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19
L'art. 7, c. 4, DL 39/2024 post conversione (L 67/2024 in GU del 28/05/2024) ha disposto un’ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati. Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è stato istituito dall’art.52 della L. n. 234/2012, integralmente sostituito dall’arti. 14, c. 1, lett. b) della L. 115/2015 e modificato dall’articolo 6, comma 6 del DL n. 244/2016 (L. n. 19/2017).
Fisco passo per passo 29/05/2024
Conversione DL 39/2024 -. Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
L'art. 4-bis, c. 2 e ss, della L. 67/2023 di conversione del DL 39/2024 introduce delle modifiche all'utilizzo in dichiarazione dei redditi di alcuni bonus edili. LE NOVITA' IN SINTESI L’articolo 4-bis introduce modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia.
L’evoluzione della Giurisprudenza 29/05/2024
Imposta di registro in misura fissa per l’edilizia residenziale sovvenzionata
Con la sentenza n. 14882 del 28/05/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito il concetto in base al quale le agevolazioni previste dall’art. 32 comma 2 del DPR 601/73, consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e nell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, si applicano agli atti e ai contratti relativi all’attuazione di programmi di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al Titolo IV della L. 865/1971 e, essendo oggetto di stretta interpretazione, non ai contratti funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia convenzionata e agevolata, di cui al Titolo V della medesima legg Secondo la Suprema Corte l’agevolazione recata dall’art. 32 del DPR 601/73 è, inoltre, richiamata dall’art. 20 della L. 10/1977 che, come modificato dall’art. 1 comma 88 della L. 205/2017, la estende anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi. Tuttavia, la disposizione appena citata (entrata in vigore il 1 gennaio 2018) non può avere applicazione retroattiva, in forza dell’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente e, quindi, non può trovare applicazione al caso oggetto di causa, che riguardava un atto stipulato il 31 gennaio 2017.