Il DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) all'art. 83 prevede agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
In particolare, tali erogazioni fruiscono di una detrazione IRPEF, il cui calcolo può variare tra il 30% (Onlus ed APS) e il 35% (OSV); alternativamente, la legge permette di dedurre le liberalità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore.
Tali agevolazioni si applicano solo agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) da quando è diventato operativo, il 23/11/2021.
Nel corso di Telefisco 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali agevolazioni sono applicabili esclusivamente alle donazioni, ovvero alle attribuzioni gratuite motivate dalla volontà di determinare spontaneamente l’arricchimento dell’ente destinatario. I conferimenti iniziali e le attribuzioni a favore di una fondazione, pertanto, create tramite all’atto di dotazione, non sono agevolabili.
Il motivo di questa esclusione risiede nel fatto che le fondazioni sono enti costituiti da un patrimonio di beni destinati a un determinato scopo di utilità sociale, e l'atto di dotazione non può essere considerato un atto di liberalità, bensì un atto obbligatorio ai fini del perseguimento degli scopi della fondazione stessa. Di conseguenza, viene negata l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 83 del DLgs. 117/2017.