Sulla GU 228 del 29/09/2023 è stato pubblicato il DL 131/2023, contenente misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (decreto “Energia”). Il provvedimento, composto da otto articoli, è entrato in vigore il 30/09/2023.
Sulle violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi, l’art. 4 del DL conferma il contenuto dell’ultima bozza di testo circolata, prevedendo un ravvedimento speciale o “agevolato” esteso alle violazioni già constatate
SANATORIA PER I CORRISPETTIVI - La sanatoria proposta si riferisce alle violazioni (sostanziali) relative alla mancata memorizzazione (e conseguente omessa trasmissione telematica) dei corrispettivi per violazioni avvenute dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023. La definizione deve avvenire entro il 15/12/2023.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, DLgs. 471/97 la violazione è ordinariamente punita con una sanzione pari al 90%; con la sanatoria la violazione è sanata col pagamento dell’intera Iva e le sanzioni abbattute a 1/18 (dunque la sanzione sarà pari al 5%), con una sanzione minima complessiva non inferiore a 2.000 euro (riferita al totale dovuto, non alla singola operazione).
Non troverà applicazione la sanzione minima di 500 euro per singola operazione (art. 6, comma 4, DLgs. 471/97).
Ad esempio, per un corrispettivo omesso di 1.000 euro con aliquota 22%, la sanzione del 90% dell'IVA è pari a 198 euro, che si tradurrebbe in una sanzione effettiva di 11 euro (198/18), senza considerare il minimo di 500 euro (ma nel conteggio totale deve essere pagato almeno 2.000 euro).
Entro il 15 dicembre 2023, sarà necessario procedere al pagamento delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo, senza possibilità di compensare nel F24, oltre che dell’imposta; inoltre andrà presentata la dichiarazione integrativa ove si configuri la dichiarazione infedele (cioè per violazioni commesse fino al 31/12/2022).
La sanatoria permette la mancata applicazione della sanzione accessoria costituita della chiusura dell’esercizio al dettaglio, di cui all'art. 12, comma 2, DLgs. 471/97.
SOSTEGNO AL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE E ALLE GIOVANI COPPIE - Si prorogano anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:
Inoltre, si integra il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e si consente l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro) anche per l’acquisto di carburanti: a tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro.