Per rimanere iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tra i requisiti richiesti vi è quello di godere integralmente dei diritti civili (art. 36 co. 1 lett. b) del DLgs. n. 139/2005). Ciò implica non essere stato oggetto di provvedimenti di "interdizione o inabilitazione" nei 5 anni precedenti e non avere procedure analoghe in corso.
L'amministrazione di sostegno si distingue dagli istituti di interdizione e inabilitazione, dato che permette al beneficiario di mantenere la propria capacità di agire (ex art. 2 del c.c.).
Nel recente Pronto Ordini n. 113/2023, il CNDCEC ha chiarito che per un commercialista che fruisce dell'amministrazione di sostegno, non è necessario, per il mantenimento dell’iscrizione nell’Albo, richiedere il decreto di apertura dell’amministrazione.
È l'iscritto che dovrà dimostrare, ove necessario, di avere i requisiti richiesti per l’iscrizione, inclusa la piena fruizione dei diritti civili. In caso contrario, si potrà avviare la procedura della cancellazione d'ufficio.