Con la risposta a interpello 408 del 31/07/2023 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che anche con riferimento alla definizione delle liti ex L. 197/2022,che è possibile, a opera del cedente, il rimborso dell’IVA non dovuta ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, laddove la controparte contrattuale abbia a questi richiesto l’IVA pagata per effetto della definizione.
Il rimborso può essere chiesto dal cedente entro due anni da quando gli importi sono stati restituiti alla controparte.
In sostanza, potrà essere chiesto a rimborso quanto pagato all’Erario per effetto della definizione della lite.