Con la RM 21/E del 10/05/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, tramite modello F24 ELIDE, le sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’art. 17-bis del DLgs. 241/97.
La richiamata disposizione contiene misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, prevedendo nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati. Se non si rispettano questi obblighi, il committente deve pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Per consentire il versamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 17-bis comma 4 del DLgs. 241/97 tramite F24 ELIDE, la ris. n. 21/2023 ha quindi istituito i codici tributo
I codici vanno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: