Con il messaggio n. 1389 del 14/04/2023, l’INPS ha indicato termini e procedure operative ai fini della presentazione dell’istanza di riesame nel caso risulti “respinta” l’istanza per l’erogazione dell’indennità una tantum di €. 150 x art. 19 commi 11-14 del DL 144/2022.
QUADRO NORMATIVO |
L’art. 19, c. 11, 13 e 14, DL 144/2022 ha previsto il riconoscimento:
Con la circolare n. 127 del 16/11/2022 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum di importo pari a €. 150 prevista dal D.L. n. 144/2022. |
L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la prestazione d’interesse e accedere alla sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Nel caso di domanda “respinta”, il soggetto interessato può proporre istanza di riesame mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 127 del 16/11/2022.
Vengono poi forniti alcuni chiarimenti in merito ai requisiti di accesso all’indennità in base alla tipologia di soggetti.
Fermo restando che per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti l’indennità viene erogata dall’INPS solo in forma residuale, e cioè qualora non l’abbiano già ricevuta, ove spettante, dal datore di lavoro, l’Istituto di previdenza ricorda che per tali soggetti il requisito delle “50 giornate di lavoro svolte nel corso dell’anno 2021” si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, riferite al settore sia agricolo che non agricolo.
Inoltre, l’INPS precisa che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell’anno 2021 utili al raggiungimento del requisito, l’indennità risulta indebita e deve essere restituita.
Con un provvedimento di prossima pubblicazione verranno fornite istruzioni con specifico riferimento alla categoria dei dottorandi e assegnisti di ricerca, per risolvere la criticità circa l’assenza dell’informazione relativa alla presenza di un contratto di dottorando/assegnista alla data prevista dal DL 144/2022, che ha comportato la reiezione delle relative domande.