Con la risposta a interpello n. 299 del 19/04/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema rimborso dell’IVA erroneamente corrisposta in Italia da un soggetto estero con riferimento alle c.d. vendite a distanza.
Nel documento di prassi, si conferma l’applicabilità dell’art. 11-quater, c. 2 del DL 35/2005, benché soppresso in ragione dell’entrata in vigore del regime OSS per le vendite a distanza dal 1° luglio 2021.
In forza di tale norma, nelle ipotesi di duplicazione dell’imposta, il soggetto passivo può ricorrere al c.d. “rimborso anomalo” di cui all’art. 30-ter del Dpr 633/72, chiedendo la restituzione dell’IVA assolta nel termine di due anni dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte dell’Autorità estera.
Viene precisato che in conseguenza dell'entrata in vigore del regime OSS, il legislatore ha scelto di sopprimere il citato articolo 11quater; detta previsione mantiene, invece, la sua efficacia con riguardo agli errori commessi fino al 30 giugno 2021.
Va da sé che, essendo attualmente il rimborso anomalo ai fini IVA disciplinato dall'art. 30-ter, Dpr 633/72 (che ne ha replicato il contenuto), l'istanza di rimborso va presentata ai sensi di tale ultima disposizione. Si ricorda che il diritto al rimborso compete nei limiti dell'imposta effettivamente versata all'altro Paese membro, non essendo sufficiente il mero accertamento. Tale condizione rileva nel caso di specie, dato che l'istante afferma di avere in atto con le autorità danesi un piano di rateazione dell'IVA dovuta.
Nella specie, la società istante deve presentare la richiesta, unitamente alla documentazione idonea provare l’indebito versamento, presso l’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del rappresentante nominato ex art. 17, co. 3, Dpr 633/72.
Per tale fattispecie, non è richiesta la prestazione della garanzia per il rimborso dell’IVA versata in eccesso, contemplata per le sole procedure di cui all’art. 38-bis, co. 4, Dpr 633/72.
Per quanto concerne, infine, la necessità di prestare la garanzia per ottenere il rimborso dell'IVA versata in eccesso, si evidenzia che la stessa è contemplata esclusivamente con riferimento ai rimborsi cd ''accelerati'' delle eccedenze a credito emergenti dalle dichiarazioni IVA annuali e trimestrali, al verificarsi delle ipotesi di rischio di cui all'articolo 38bis, c. 4, del decreto IVA, ma non anche con riferimento al rimborso c.d. ''anomalo'', disciplinato dall'articolo 30ter del medesimo decreto.
Ovviamente, la richiesta dovrà essere corredata di tutta la documentazione utile a dimostrare l'indebito versamento che ha dato origine alla duplicazione dell'imposizione.