Con la risposta a interpello n. 287 del 07/04/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’aliquota IVA applicabile in relazione a dispositivi medicali in ambito vascolare, consistenti in protesi, da inserire chirurgicamente nell’organismo, per assolvere alla funzionalità cardiaca.
Secondo il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, i prodotti in esame sono ricompresi nel Capitolo 90 della Nomenclatura Combinata tra “gli oggetti e apparecchi di protesi” e, più esattamente, nella sottovoce NC 9021 39 00.
Il n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 prevede l’aliquota del 4% per i beni indicati nella voce doganale 90.19 della Tariffa in vigore al 31 dicembre 1987, che comprende gli “apparecchi (…) da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”.
La voce doganale richiamata dalla disposizione corrisponde alla voce 90.21 della Nomenclatura combinata attualmente in vigore.
Ne deriva che:
Nel documento di prassi, si evidenzia che già nella risposta a interpello 282/2023: