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Notizie Flash 30/03/2023

Regolarizzazione delle rate scadute da istituti deflattivi - Cartella ostativa se notificata entro il 1 gennaio

Regolarizzazione delle rate scadute da istituti deflattivi - Cartella ostativa se notificata entro il 1 gennaio

Tra le tante novità contenute nel c.d. Decreto bollette - approvato nel CDM del 28/03/2023 e in attesa di pubblicazione in GU - alcune la regolarizzazione delle rate da accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione.

Premesso che:

  • l’art. 1 della L. 197/2022, nei commi da 219 a 221, ha previsto la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima scadute al 1° gennaio 2023 ottenendo lo stralcio delle somme, ormai facenti parte del piano di dilazione, per sanzioni e interessi

  • e che la regolarizzazione è inibita dalla notifica della cartella di pagamento o dell’atto di intimazione;

nel DL bollette si prevede (superando i chiarimenti della CM 2/E/2023) che:

  • per appurare se tale notifica inibisce la regolarizzazione va fatto riferimento alla data del 1° gennaio 2023 (l'Agenzia aveva ritenuto doversi fare riferimento alla data del pagamento delle somme).

I contribuenti che hanno ricevuto una cartella o un’intimazione dal 2 gennaio 2023 possono quindi regolarizzare, pagando le somme o la prima rata entro il 31 marzo (termine non prorogato dal DL Bollette).

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Videocorso del: 10 Luglio 2025 alle 15.00 - 18.00 (Durata 3 hh) Cod. Richiesto l'Accreditato ODCEC Patti (Me) - (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.
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Il tool agevola i conteggi, alla luce delle novità introdotte dall'art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, delle imposte dovute dalle imprese (societarie o individuali) poste in liquidazione, in relazione (v. RF 043/2025): sia alla disciplina applicabile per la messa in liquidazione entro il 31/12/2024 che a quella che opera in caso di messa in liquidazione dal 1/01/2025 differenziando il trattamento tra i soggetti Irpef ed i soggetti Ires (eventualmente in trasparenza fiscale).
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E-COMMERCE- REGIME OSS
Buonasera, con riferimento al quesito posto in data odierna e alla risposta 51/2023 che mi avete segnalato vorrei verificare con Voi la situazione. attualmente il mio cliente con sede in Italia, che vende esclusivamente online con proprio sito e mediante market place, acquista beni da operatore con sede in Francia. L'operatore Francese spedisce i beni in Italia e in Germania direttamente in nome e per conto del mio cliente.
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In ambito tributario, l’istanza di rimborso riveste un ruolo fondamentale per la tutela del contribuente, soprattutto nei casi in cui si ritenga di aver versato tributi non dovuti o in misura eccedente. Tuttavia, il diritto alla ripetizione dell’indebito è soggetto a vincoli procedurali ben precisi.
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Con la circolare n. 11/D del 2025, l’Agenzia delle Dogane è intervenuta per fare chiarezza in merito alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo in presenza di istanze inviate per via telematica, nonché per i provvedimenti e atti digitali rilasciati dagli Uffici doganali competenti. Il documento, di rilevante interesse operativo per imprese, professionisti e intermediari, stabilisce un meccanismo univoco e formalmente riconosciuto per adempiere al pagamento dell’imposta in ambito digitale, garantendo al contempo la tracciabilità, la verificabilità e la regolarità dell’adempimento.
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Con l’obiettivo di incentivare ulteriormente la trasformazione digitale del tessuto imprenditoriale italiano, il programma Pid-Next, promosso da Unioncamere con il supporto tecnico di Dintec e finanziato con risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ha subito due importanti modifiche: da un lato, l’estensione della platea dei beneficiari anche alle ditte individuali, comprese quelle artigiane e agricole; dall’altro, la proroga della scadenza per la presentazione delle domande, ora fissata al 30 giugno 2025 alle ore 16:00. Queste novità, rese pubbliche attraverso un comunicato ufficiale diffuso da Unioncamere il 27 maggio 2025, si inseriscono nel quadro normativo aggiornato dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 19 marzo 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2025.
Quesiti28/05/2025
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Buongiorno, una società esercita esclusivamente l'attività di vendite on line tramite proprio portale o mediante market place. per gli adempimenti in Italia procede secondo questo iter: 1)cessioni verso privati Italiani non emette scontrino fiscale, 2)annota le cessioni di beni nel registro corrispettivi, 3) rileva nel registro acquisti gli acquisti di beni e servizi detraendo l'iva esposta nelle fatture relative a prestazioni, ad acquisti di beni in Italia (beni che verranno ceduti in Italia o all'estero), quantifica l'iva a debito/credito verso lo stato Italiano, presenta regolarmente LIPE e dich.IVA. Per le cessioni verso privati UE non emette scontrino fiscale; annota le cessioni in separata colonna del registro dei corrispettivi; avendo aderito al regime OSS presenta trimestralmente la dichiarazione OSS specificando le cessioni vero i singoli stati membri con esclusione dell'Italia, nazione per la quale procede come sopra specificato.
Info Flash Fiscali 099 / 2528/05/2025
Cessione di abitazione acquisita col sismabonus acquisti - Plusvalenza
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che: la cessione di un immobile acquistato beneficiando del cd. SuperSimabonus acquisti (con detrazione del 110), in quanto acquistato da un'impresa che aveva ricostruito l’intero edificio riducendo il rischio sismico non realizza una plusvalenza imponibile ai sensi della nuova lett. b-bis) del co. 1 dell’art. 67, del Tuir.