Ove la misura ottenesse il via libero definitivo:
- il superbonus 110% dovrebbe poter continuare ad applicarsi sulle spese sostenute fino al 30 giugno 2023:
- con riguardo:
- agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari);
- che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Cessione dei crediti - Sempre nell'iter di conversione del DL 11/2023, al fine di "riaprire" il mercato degli acquisti dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi:
- modificando l’art. 9 comma 4 del DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”);
- si prevede l'introduzione di una disposizione che consenta ai cessionari di optare per un orizzonte temporale di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta acquistati su 10 anni, anziché su 4 o 5 anni.
Tale possibilità, già prevista per il il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, dovrebbe riguardare la cessione di crediti derivanti:
- da superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020;
- da sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, per i quali la comunicazione di ozpione è stata presentata entro il 28 febbraio 2023.
Varianti CILA - Sulla questione delle varianti alla CILA:
- al fine di verificare alla data del 25/11/2022:
- l’applicazione dell’aliquota piena (110%) o ridotta (90%) ai fini del Superbonus;
- nonché alla data del 16/02/2023:
- la possibilità o meno di optare per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo,
si prevede l’introduzione di una disposizione in base alla quale non rileverebbe la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire. Per gli stessi fini, quindi, per gli interventi su parti comuni condominiali, verrebbe stabilito che non rileva l’eventuale nuova delibera assembleare di approvazione di detta variante.
Altre novità al decreto dovrebbero riguardare l’esclusione dallo stop alle opzioni per sconto/cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020, per Onlus, IACP e interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alla previsione dei lavori di edilizia libera.
Infine, dovrebbero essere accolte le richieste del CNDCEC (comunicato stampa 23/02/2023):
- la facoltà e non l'obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai superbonus;
- la facoltà e non l'obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell'attestazione di congruità delle spese relative all'apposizione del visto di conformità;
- la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell'allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell'inizio lavori;
- il perimetro temporale e oggettivo del requisito SOA per affidamento dei lavori in ambito superbonus.