Con la risposta ad interpello n. 463 del 21/09/2022, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sugli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 1 del DL 167/90 di una compagnia di assicurazione residente in Lussemburgo autorizzata allo svolgimento dell’attività in Italia in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi (LPS).
In relazione a tale questione viene evidenziato che
Infatti, l’assoggettamento dei redditi di capitale ad imposta sostitutiva da parte dell’intermediario finanziario estero non consente di applicare l’esonero dalle disposizioni dell’art. 1 del DL 167/90. Infatti, nella misura in cui in tali operazioni di trasferimento da e verso l’estero non intervenga un intermediario finanziario residente in grado di monitorare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano, tali segnalazioni si considerano obbligatorie.