Con il provvedimento del direttore dell’11 maggio 2022, sono accertate le medie dei cambi delle valute estere per il mese di aprile 2021, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.
A prevedere la determinazione periodica di tali valori sono gli articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, del Tuir, i quali stabiliscono che il cambio delle valute estere, agli effetti delle norme contenute nei Titoli I ("Imposta sul reddito delle persone fisiche") e II ("Imposta sul reddito delle società") che vi fanno riferimento, viene accertato, su parere conforme della Banca d'Italia, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare in ciascun mese, in relazione al mese precedente.
La media mensile delle valute estere va utilizzata in tutti i casi in cui tale utilizzo è richiamato dalle norme presenti nel TUIR (nello specifico con riferimento al Titolo I, che disciplina l’IRPEF, e al Titolo II, che tratta l’IRES, del D.P.R. n. 917/1986).
Infatti, l’art. 110, comma 9, TUIR prevede che - agli effetti delle norme sull’IRES che vi fanno riferimento - il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.
Si ricorda che sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Tra le diverse disposizioni del TUIR che richiamano l’utilizzo delle valute si segnala l’art. 68, comma 6, secondo cui per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata.
Ulteriore utilizzo si ha ai fini della compilazione del quadro RW laddove, ai fini della valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali da indicare nel quadro, in caso di importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili.